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Ordinanza — n. 9614/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses late court's jurisdiction ruling, affirming Tribunal of Rome's competence over tax collection opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9614/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against the Tribunal of Rome's declaration of incompetence regarding a tax collection opposition. The Tribunal had raised the issue of jurisdiction ex officio during a hearing, but the Court found this action untimely under the amended Civil Procedure Code. Consequently, the Court annulled the Tribunal's order and declared the Tribunal of Rome competent to hear the case.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 3 c.p.c.; Art. 171 bis c.p.c.; The court's ex officio ruling on jurisdiction must occur within strict time limits, and a late declaration invalidates the lower court's jurisdiction, transferring competence to the originally designated judge.

Parole chiave

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jurisdiction declaration ex officio ruling Civil Procedure Code tax collection opposition competence transfer procedural time limits Cassation annulment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 comma 3 c.p.c.
La Corte deve osservare in via dirimente che il rilievo officioso svolto dalTribunale di Roma all’udienza del 21/7/2025 è avvenuto fuori dal tempo massimostabilito dall’art. 38, comma 3, c.p.c.
Art. 171 bis c.p.c.
debba avvenire “con il decretoprevisto dall’art. 171 bis c.p.c.” (o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art.
Art. 28 c.p.c.
164 del2024.Difatti, la norma ora dispone che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia,valore e territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c. debba avvenire “con il decretoprevisto dall’art.
Art. 47 c.p.c.
d.lgs. n. 164 del 2024
7 del d.lgs. n. 164 del 2024prevede l’applicabilità di questa modifica a tutti i procedimenti già pendenti al 28febbraio 2023, quindi anche a quello in oggetto, la cui introduzione è antecedente alcorrettivo.Nel caso di specie, poi, il decreto ex art.171 bis c.p.c.
art. 28 c.p
164 del2024.Difatti, la norma ora dispone che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia,valore e territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c.
art. 171 bis c.p
debba avvenire “con il decretoprevisto dall’art. 171 bis c.p.c.” (o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art.

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Testo completo

enzaTralicci Gina, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Staniscia giusta procura in atti-ricorrente-Agenzia delle Entrate - Riscossione-intimata-Equitalia Giustizia s.p.a.-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 21/07/2025;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026dal consigliere Francesca Pastore;letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto ProcuratoreGenerale, Luisa De Renzis, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso condichiarazione di competenza del Tribunale di Roma;Gina Tralicci ha proposto davanti al Tribunale di Roma opposizione alla cartella dipagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedendoneNumero registro generale 16239/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 9614/2026Data pubblicazione 15/04/2026l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo.

In quel giudizio si è costituitaEquitalia Giustizia s.p.a., contestando il merito delle difese dell’opponente.Quindi, il tribunale ha sollevato d’ufficio la questione di competenza e, sciogliendo lariserva assunta alla prima udienza, con ordinanza del 21/07/2025 ha dichiarato lapropria incompetenza per valore in favore di quella del giudice di pace.Avverso questa decisione la ricorrente propone regolamento di competenza(tempestivo ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3, c.p.c.), argomentando che vi siacompetenza cd. funzionale del tribunale sull’opposizione all’esecuzione da lei svoltaladdove la cartella esattoriale ha ad oggetto spese di giustizia (somme dovute allacassa depositi e prestiti-ammende e spese processuali, in esito alla definizione di unprocedimento di ricusazione), non rilevando perciò il valore sotteso alla cartella dipagamento.Agenzia delle Entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia s.p.a. sono rimaste intimate.Il PM ha concluso per iscritto per l’affermazione della competenza del tribunale.La ricorrente ha altresì depositato memoria, con la quale, oltre a reiterare le propriedifese, ha evidenziato che il rilievo officioso svolto dal tribunale era tardivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La Corte deve osservare in via dirimente che il rilievo officioso svolto dalTribunale di Roma all’udienza del 21/7/2025 è avvenuto fuori dal tempo massimostabilito dall’art. 38, comma 3, c.p.c. come riformulato per effetto del d.lgs. n. 164 del2024.Difatti, la norma ora dispone che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia,valore e territorio nei casi di cui all’art. 28 c.p.c. debba avvenire “con il decretoprevisto dall’art. 171 bis c.p.c.” (o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art. 171bis c.p.c., non oltre la prima udienza).

Quindi, l’art. 7 del d.lgs. n. 164 del 2024prevede l’applicabilità di questa modifica a tutti i procedimenti già pendenti al 28febbraio 2023, quindi anche a quello in oggetto, la cui introduzione è antecedente alcorrettivo.Nel caso di specie, poi, il decreto ex art.171 bis c.p.c. è stato tempestivamenteemesso a riforma già in vigore, sicché neppure rileva per questa Corte esaminare inastratto la compatibilità con i princìpi di tutela del diritto di difesa dell’introduzione diNumero registro generale 16239/2025Numero sezionale 372/2026Numero di raccolta generale 9614/2026Data pubblicazione 15/04/2026una preclusione al rilievo d’ufficio del giudice in procedimenti introdotti allorchéquesto limite temporale era diverso (e più ampio).Ne consegue che, tenendo conto che il decreto ex art. 171 bis c.p.c.

è stato emessodal tribunale in data 27.1.2025, quando era certamente già in vigore l’art. 38, comma3, c.p.c. nella nuova formulazione, deve concludersi che il rilievo officiosod’incompetenza del tribunale è stato tardivo e non poteva avere luogo.Da ciò deriva che, in ogni caso, la competenza si è radicata in capo al tribunale aditoe per questo l’ordinanza impugnata va cassata con declaratoria di competenza delTribunale di Roma, davanti al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge.Spese al merito. P.Q.Mla corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza delTribunale di Roma, dinanzi al quale deve essere riassunta la controversia entro tremesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data17/2/2026.Il presidenteGiuseppe Tedesco