Incidental appeal accepted; main appeal absorbed; case remitted to Court of Appeal for merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the incidental appeal filed by the condominium against the Court of Appeal's dismissal, while the main appeal by the contractor was absorbed. The court found the lower court's procedural handling of the incidental appeal invalid, necessitating a remittal. Consequently, the case was sent back to the Court of Appeal for a full examination of the merits of both the incidental and main appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 5; Art. 360 c.p.c., n. 3: When an incidental appeal is admissible, the main appeal is absorbed, and the judgment must be quashed to remand the case for a complete examination of both appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a dall'avvocato Fabrizio Fusco;-ricorrente principale-controCONDOMINIO IN NAPOLI - GRADINI SAN NICOLA DA TOLENTINO 14/15,in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati Luciana Parlato e Guido Parlato;-controricorrente, ricorrente incidentale-nonché controJONI MASSIMO;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2280/2020,depositata il 23/06/2020.Numero registro generale 2656/2021Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 9307/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.RILEVATO CHE:1.Il Condominio di Via Gradini San Nicola da Tolentino 14/15, in Napoli, haproposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale diNapoli lo ha condannato a pagare euro 42.228,32 in favore della societàSmin s.r.l., a titolo di saldo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori dinatura edile.
A sostegno dell’opposizione, il Condominio ha dedotto ilmancato completamento dei lavori da parte dell’appaltatrice e lasussistenza di vizi nelle opere eseguite, in relazione ai quali ha propostodomanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.Con successivo atto di citazione, il Condominio ha agito nei confrontidell’architetto Massimo Ioni, progettista e direttore dei lavori delle opereappaltate, deducendo una responsabilità dello stesso e chiedendo la suacondanna al risarcimento dei danni. Massimo Ioni si è costituito e, in viariconvenzionale, ha chiesto il pagamento dei propri onorari, estendendo ilgiudizio alla società Smin e chiedendo di essere tenuto indenne da questain caso di condanna.Le due cause sono state riunite e con la sentenza n. 16435/2014 ilTribunale di Napoli ha revocato il decreto ingiuntivo, alla luce delpagamento dell’intera somma di cui alla domanda monitoria; ha accoltoparzialmente la domanda riconvenzionale del Condominio nei confrontidella società Smin, condannando quest’ultima al pagamento di euro2.264,09; ha rigettato la domanda proposta dal Condominio nei confrontidi Massimo Ioni e ha accolto la domanda riconvenzionale di quest’ultimo,condannando il Condominio al pagamento in suo favore di euro 20.138,78.2.
La sentenza è stata impugnata in via principale dalla società Smin e invia incidentale dal Condominio. Con la sentenza n. 2280/2020, la Corted’appello di Napoli ha respinto l’appello principale e ha dichiaratoNumero registro generale 2656/2021Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 9307/2026Data pubblicazione 13/04/2026inammissibile l’appello incidentale del Condominio, in quanto nonspecifico.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Smins.r.l. sulla base di quattro motivi.Ha resistito con controricorso il Condominio di Via Gradini San Nicola daTolentino 14/15 in Napoli, proponendo anche un motivo di ricorsoincidentale.Ha resistito con controricorso al ricorso incidentale Smin s.r.l.L’intimato Massimo Ioni non ha proposto difese.Memorie sono state depositate dalla ricorrente principale e dal ricorrenteincidentale.All’esito della camera di consiglio del 21-1-2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.CONSIDERATO CHE:1.
Per ragioni di priorità logica va esaminato per primo il ricorsoincidentale, che lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c.: avendo ritenutonon specifici i motivi di gravame del Condominio, i giudici d’appello hannoviolato la portata dell’art. 342 c.p.c., come emerge dalla lettura dellecensure mosse dal Condominio alla decisione di primo grado.1.1.Il ricorso è fondato.La Corte d’appello ha dichiarato che l’appellante incidentale Condominionon aveva “nemmeno assolto l’onere dell’indicazione delle parti dellasentenza che ha inteso impugnare” e comunque aveva “omesso del tuttodi specificare le modifiche che esso intende richiedere in merito allaricostruzione di fatto come operata dal primo giudice, nonché le compiuteragioni di diritto che sorreggono le censure mosse e la loro rilevanza ai finidella decisione impugnata”;
“le argomentazioni addotte [..] rivelano unamera manifestazione di dissenso rispetto alle statuizioni rese dal primogiudice e sono perciò inidonee a evidenziarne effettive lacune,incongruenze e/o illogicità della motivazione”.Numero registro generale 2656/2021Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 9307/2026Data pubblicazione 13/04/2026Al contrario, l’appello incidentale del Condominio (riportato dal ricorrentealle pagine 18-24 del ricorso, per cui è soddisfatta la previsione dell’art.366 co. 1 n. 6 c.p.c.) individua, come prescrive l’art. 342 c.p.c. nellaformulazione applicabile al caso in esame, le parti del provvedimento chesi intendeva appellare (v. le pagg. 24 e 25 dell’atto d’appello) e le censurein fatto (v. le pagg. 14-18 dell’atto) e in diritto (v. le pagg. 19 e 20dell’atto) rivolte alla decisione di primo grado.
A fronte di tale contenutodell’appello incidentale, la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere aesaminarlo nel merito, senza potersi limitare a lamentare la mancanza di“compiute” ragioni e della inidoneità di quelle addotte; in questo modo, laCorte territoriale pare avere eseguito una valutazione non tanto diammissibilità/inammissibilità, ma di fondatezza/infondatezza dei motivid’appello, senza però esaminare nella loro concreta portata le deduzionidell’appellante, con valutazione che non rispetta il perimetro di cui all’art.342 c.p.c. e che non ha neppure il contenuto minimo necessario perritenere che i motivi di impugnazione siano stati vagliati nel merito.Infatti, come hanno precisato le Sezioni Unite, l’art. 342 c.p.c., nel testoformulato dal decreto legge n. 83 del 2012 (convertito con modificazionidalla legge n. 134 del 2012), va interpretato nel senso che l'impugnazionedeve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione dellequestioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativache confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza cheoccorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di unprogetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;ciò, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae delgiudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.
Un., n. 36481/2022 e Cass.,Sez. Un., n. 27199/2017).Numero registro generale 2656/2021Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 9307/2026Data pubblicazione 13/04/20262. L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento delricorso principale, che è articolato in quattro motivi che denunciano:a) il primo motivo, la nullità della sentenza impugnata ai sensi del n. 4dell'art. 360 c.p.c., per la inesatta rilevazione del contenuto della domandache ha determinato un vizio attinente alla individuazione del petitumdevoluto nel giudizio di appello con violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; la Corted’appello ha illegittimamente ritenuto di assorbire in un unico motivo tuttigli articolati motivi di appello, ciascuno supportato da autonomaargomentazione e con diversi e distinti richiami alle diverse norme violate;b) il secondo motivo, la nullità della sentenza impugnata ai sensi del n. 5dell'art. 360 c.p.c., per il mancato esame e valutazione della circostanzadel pagamento da parte del debitore-resistente di una somma inferiorerispetto a quella effettivamente dovuta e degli interessi dovuti;c) il terzo motivo, la nullità della sentenza impugnata ai sensi del n. 3dell'art. 360 c.p.c., per non avere la sentenza rilevato un fatto allegato enon contestato decisivo per la risoluzione della controversia; malgrado laricorrente, sia nel ricorso per ingiunzione che in sede di precisazione delleconclusioni del giudizio di opposizione, avesse richiesto la condannadell’opponente al pagamento degli interessi sulle somme dovute, ilTribunale ha dichiarato estinto il debito del Condominio, il quale però nonsolo non aveva pagato gli interessi, ma aveva pagato una somma inferiorea quella oggetto dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 648 c.p.c. dalTribunale;d) il quarto motivo, la nullità della sentenza impugnata ai sensi del n. 3dell'art. 360 c.p.c., in quanto è stato leso il disposto di cui all’art. 1282c.c., che stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaroproducono interessi di pieno diritto.Tutte le questioni oggetto dei motivi di ricorso principale perdono, allostato, rilevanza decisoria, dovendo il giudice del rinvio procedere allaNumero registro generale 2656/2021Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 9307/2026Data pubblicazione 13/04/2026disamina nel merito dell’appello incidentale del Condominio e, all’esito esulla base delle risultanze di quella disamina, prendere in esame anche lequestioni poste dalla società con i suoi motivi di ricorso.3.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentaleaccolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversacomposizione, che provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, cassala sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoliin diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civiledella Corte di cassazione, in data 21 gennaio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino