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Ordinanza — n. 9288/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling to order joint payment of litigation costs to both municipalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9288/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a correction request against its own prior ruling regarding litigation costs. The municipalities argued that while the court ordered them to pay, the text incorrectly named only one entity despite the cost allocation benefiting both. The court accepted this error and ordered the official text to be amended to reflect joint payment to both parties.

Regesto Legislator

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Art. 134 c.p.c.; Art. 376 c.p.c.: When a prior judgment contains a clerical error in the dispositive section regarding the identification of multiple beneficiaries of a cost award, the court must correct the text to accurately reflect the plural nature of the entitled parties.

Parole chiave

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correction of judgment litigation costs allocation multiple beneficiaries clerical error correction Cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 134 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 29432/2024

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Testo completo

Geslao dell’Avvocatura dell’ente.COMUNE DI PESCARA, rappresentato e difeso dall’avv. Lorena Petacciadell’Avvocatura comunale-ricorrenti-controAZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) n. 3 PESCARA, rappresentata e difesadall’avv. Fabio Nieddu-controricorrente-avverso la l’ordinanza n. 20453/2025 della Corte di Cassazione pubblicatail 21/7/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa Valeria Pirari;Numero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1.

La Provincia di Pescara, difesa dagli avv.ti Stefania Ardizzi e LorettaGeslao dell’Avvocatura dell’Ente, e il Comune di Pescara, difeso dall’avv.Lorena Petaccia dell’Avvocatura dell’Ente, nel giudizio iscritto al n.19303/2021 del Ruolo generale per il 2021, promosso da AziendaSanitaria Locale n. 3 Pescara e definito da questa Corte con ordinanza n.20453/2025, pubblicata il 21/7/2025, con la quale è stato rigettato ilricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione, “in favore dellacontroricorrente”, delle spese del giudizio, liquidate in euro 24.000,00 percompensi, oltre spese forfetarie, agli esborsi e agli accessori di legge,hanno chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, puravendo disposto la suddetta condanna, ha indicato, in dispositivo,“condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente”,benché in giudizio avessero resistito sia il Comune di Pescara, sia laProvincia di Pescara.La richiesta, oltreché ammissibile, merita accoglimento in quanto risultadalla parte motiva della medesima ordinanza che, in seguito al rigetto delricorso, le spese sono state liquidate seguendo il criterio dellasoccombenza, sicché andavano poste a carico della ricorrente in favore dientrambe le controricorrenti e non di una sola di esse.In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso dispecie è accolta, dovendosi declinare al plurale la condanna al pagamentodelle spese di lite nei termini appresso indicati.Nulla va disposto quanto alle spese del presente procedimento (Cass.

S.U.n. 29432/2024). P.Q.MLa Corte dispone che nella propria ordinanza n. 20453/2025 del 9/7/2025,pubblicata il 21/7/2025, sia apportata la seguente correzione: neldispositivo, a p.13, la frase «condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente» va sostituita con la seguente: «condanna laNumero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti»; dispone inoltreche la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso