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Ordinanza — n. 9287/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court orders correction of material error omitting lawyer's expense deduction in civil judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9287/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a prior judgment that failed to allocate court costs to the appointed lawyer. The appellant requested this correction because the lower court omitted the statutory deduction for the lawyer's expenses despite the appellant's request and the lawyer's status as an antistatario. The court granted the correction while rejecting the claim regarding the calculation of the unified contribution, ruling that such amounts are fixed by law and do not require judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 13 co. 6-bis 1 d.P.R. 115/2002; Cass. S.U. n. 4353/2023: The Court of Cassation may correct material errors of its own judgment ex officio, including the omission of a statutory deduction for the lawyer's expenses when the party is an antistatario, but cannot alter fixed statutory contributions which are not subject to judicial discretion.

Parole chiave

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material error correction antistatario expenses Cassation ex officio unified contribution fixed cost allocation omission spese di gratuito patrocinio rimborso delle spese mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 13 co. 6-bis 1 d.P.R. 115/2002
art. 288 co. 2 cod. proc. civ.
art. 196-quinquies co.5 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 4353/2023
Cass. n. 25611/2025
Cass. n. 18529/2019
25611/2025, Cass. n. 18529/2019, Cass.
Cass. n. 18828/2015
18529/2019, Cass. n. 18828/2015, Cass.
Cass. n. 21207/2013
Cass. S.U. n. 29432/2024
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Testo completo

ore, rappresentata e difesadall’avv. Aurelio Marino-ricorrente-controROSSETTI EUPREPIO-intimato-avente a oggetto la correzione di errore materiale dell’ordinanza n.25897/2025 depositata il 22-9-2025 della Corte di Cassazione,Seconda Sezione Civile a definizione del procedimento R.G.23505/2024 promosso da D’Agostino Costruzioni di Antimo Agostino C. s.n.c. nei confronti di Euprepio Rossetti,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno11-3-2026 dal consigliere Linalisa Cavallino.RILEVATO CHE:D’Agostino Costruzioni di Antimo D’Agostino C. s.n.c. ha chiesto lacorrezione di errori materiali riscontrati nell’ordinanza sopra indicatache, nel condannare l’intimato Euprepio Rossetti alla rifusione delleNumero registro generale 20150/2025Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 9287/2026Data pubblicazione 13/04/2026spese del giudizio di legittimità a favore della società ricorrente, nonaveva disposto la distrazione a beneficio del difensore avvocato AurelioMarino, che ne aveva fatto richiesta e che, inoltre, aveva quantificatole spese esenti in € 200,00, anziché in € 701,00, di cui € 674,00 percontributo unificato ed € 27,00 per anticipazione forfettaria dovuta nelprocesso civile.Euprepio Rossetti, che era rimasto intimato nel giudizio conclusosi conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, non ha svolto difese.All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.CONSIDERATO CHE:Deve essere disposta la correzione dell’errore materiale richiesta conriferimento alla mancata previsione della distrazione delle spese afavore del difensore, in quanto è acquisito che, in mancanza di talepronuncia, la Cassazione può correggere anche d’ufficio il propriorelativo errore (Cass.

S.U. n. 4353/2023).Nella fattispecie, effettivamente D’Agostino Costruzioni di AntimoD’Agostino C. s.n.c. nelle conclusioni del suo ricorso (pag.

22) avevachiesto la distrazione delle spese a favore dell’avvocato Aurelio Marinoperché antistatario e l’ordinanza n. 25897/2025, che aveva condannatol’intimato alla rifusione delle spese a favore della società ricorrente,aveva omesso di disporre la distrazione richiesta.Non sussistono invece nell’ordinanza n. 25897/2025 errori materialinella quantificazione in € 200,00 degli esborsi a carico della partesoccombente: l’anticipazione alla quale fa riferimento la ricorrente è daritenere ricompresa nella quantificazione eseguita e, invece, l’importodel contributo unificato non deve essere compreso dal giudicante nellaquantificazione degli esborsi liquidati a carico del soccombente.Ciò in quanto l’obbligazione di pagamento del contributo unificato aisensi dell’art. 13 co. 6-bis 1 d.P.R. 115/2002 è prevista ex lege per unNumero registro generale 20150/2025Numero sezionale 625/2026Numero di raccolta generale 9287/2026Data pubblicazione 13/04/2026importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente,per effetto della stessa condanna alle spese, ed è sottratta alla potestàdel giudice, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito (Cass.n. 25611/2025, Cass. n. 18529/2019, Cass. n. 18828/2015, Cass. n.21207/2013).Nulla si deve disporre sulle spese del presente procedimento, stante lasua natura sostanzialmente amministrativa (Cass.

S.U. n.29432/2024). P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenutonell’ordinanza n. 25897/2025 depositata il 22-9-2025, nel senso chenel dispositivo, a pag. 8, riga 7, dopo «iva e cpa ex lege» si deveaggiungere e leggere «con distrazione a favore dell’avvocato AurelioMarino dichiaratosi antistatario».Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288co. 2 cod. proc. civ. e 196-quinquies co.5 disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il giorno 11-3-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso