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Decreto — n. 9077/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9077/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9077/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Massimo Garzilli-ricorrente-controGroupama Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Grandinetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.1184/2024depositata il 18/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 9077/2026 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Grandinetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.1184/2024depositata il 18/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili fine del processo rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Massimo Garzilli-ricorrente-controGroupama Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Grandinetti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.1184/2024depositata il 18/03/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 15713/2024Numero sezionale 330/2026Numero di raccolta generale 9077/2026Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della _____(diciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 08/04/2026Mauro Criscuolo