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Decreto — n. 9064/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 9064/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case termination. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and Article 391 to extinguish the proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs of the dismissed appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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withdrawal of appeal statutory time limit procedural extinction case termination proposal legal costs allocation rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14356/2025Numero sezionale 329/2026Numero di raccolta generale 9064/2026Data pubblicazione 10/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14356/2025Numero sezionale 329/2026Numero di raccolta generale 9064/2026Data pubblicazione 10/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

'avvocato GiuseppeSangiovanni-ricorrente-controCaccavale Orsola, Caccavale Felicia, rappresentate e difese dall'avvocatoNicola Marotta-controricorrenti-nonché controCaccavale Aniello, Eredi di Caccavale Salvatore, Caccavale Salvatore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.124/2025 depositatail 12/01/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 14356/2025Numero sezionale 329/2026Numero di raccolta generale 9064/2026Data pubblicazione 10/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 02/04/2026Mauro Criscuolo