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Decreto — n. 9054/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9054/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the appellate court's proposal. The appellant, represented by Fabio Massimo Orlando, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party, Francesco Usai, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs of €2,500.00 plus interest.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal 40-day time limit extinction of proceedings procedural default litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
e comunicata alle parti,-considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione anzidetta senza che la parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso,-ritenuto che, pertanto ai sensi dell’art. 380-bis co.
Art. 391 c.p.c.
il ricorso sideve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,Numero registro generale 8259/2023Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 9054/2026Data pubblicazione 10/04/2026-ritenuto che, ai sensi dell’art.
art. 391 c.p
il ricorso sideve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,Numero registro generale 8259/2023Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 9054/2026Data pubblicazione 10/04/2026-ritenuto che, ai sensi dell’art.

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Testo completo

avvocato Fabio MassimoOrlando unitamente all’avvocato Francesco Usai-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.2707/2022depositata il 22/11/2022.-Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti,-considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione anzidetta senza che la parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso,-ritenuto che, pertanto ai sensi dell’art. 380-bis co. 2 c.p.c. il ricorso sideve intendere rinunciato e si deve provvedere a dichiarare l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.,Numero registro generale 8259/2023Numero sezionale 328/2026Numero di raccolta generale 9054/2026Data pubblicazione 10/04/2026-ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 co. 2 c.p.c. si deve provvedere sullespese processuali, che devono essere liquidate come in dispositivo, acarico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €200,00 per esborsi e in € 2.300,00 per compensi, oltre 15% dei compensia titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Così deciso in Roma, il 1-4-2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino