Supreme Court dismisses appeal as withdrawn and orders cost compensation due to Constitutional Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Davide Paparo against the Customs Agency extinguished following his formal withdrawal. The procedural outcome relied on the applicant's voluntary renunciation, which met the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered mutual compensation of litigation expenses because the Constitutional Court had previously declared the challenged administrative law provision unconstitutional.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal in compliance with statutory requirements, the proceedings are extinguished and litigation costs are typically compensated between the parties, especially when the underlying legal provision is subsequently declared unconstitutional.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 8425/2023Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 9025/2026Data pubblicazione 10/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 8425/2023DECRETOsul ricorso proposto da:PAPARO DAVIDE, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIAMBATTISTA RIZZA, VANESSA GRECO;- ricorrente -controAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in personadel legale rappresentante pro tempore elettivamentedomiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pressol'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresentae difende ope legis;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diCatania n.2338/2022 pubblicata in data 9 dicembre 2022;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da PAPARO DAVIDE;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;rilevato che l’annullamento dell’atto in autotutela èintervenuto per effetto della sopravvenuta pronuncia dellasentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025 che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1 comma 923della legge n. 208/2015, per cui le spese vanno compensateNumero registro generale 8425/2023Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 9025/2026Data pubblicazione 10/04/2026tra le parti non risultando documentata nessuna ragione chepossa giustificare una diversa pronuncia;
P.Q.Mdichiara estinto il giudizio e compensa le spese tra le parti.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 1/04/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia