Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9011/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, declaring proceedings extinguished per Articles 390 and 391 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9011/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. The Ministry of Justice, acting as the appellant, voluntarily relinquished the litigation rights against the respondent, Cecioni Fabio. The court ruled that such withdrawal satisfies the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no costs are assigned when the respondent has not engaged in defensive activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code no costs awarded appellant's right condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Article 15 of D.Lgs n. 40 of 2006
art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!Numero registro generale 12340/2025Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 9011/2026Data pubblicazione 10/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 12340/2025DECRETOsul ricorso proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEIPORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -ControCECIONI FABIO;- intimato –per la cassazione del decreto della Corte d’Appello di Genova,reso a definizione del giudizio N.RG 10/2025 emesso in data23 maggio 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto dal MINISTERO DELLAGIUSTIZIA;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivitàdifensiva;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Numero registro generale 12340/2025Numero sezionale 325/2026Numero di raccolta generale 9011/2026Data pubblicazione 10/04/2026Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 1/04/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia