Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case settlement within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by Cristina Bianco and Biagio Palumbo, challenged a lower court decision against Casa Service Plus Di Platì Cosimo but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear all associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
nte pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Bianco unitamenteall’avvocato Biagio Palumbo-ricorrente-controCasa Service Plus Di Platì Cosimo in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marzia Contucci unitamenteall’avvocato Monica Villanova-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.767/2025 depositatail 15/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24587/2025Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 8870/2026Data pubblicazione 09/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità e di quelle delprocedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in Euro 2.600,00 percompensi (di cui € 600,00 per la sospensiva), oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Mauro Criscuolo