Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment closure. The appellant, representing the Ministry of Justice, did not act to preserve the case while the opposing party, the National Council of Architects, awaited the ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment closure within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ocato Giovanni Corbyonsunitamente agli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria-ricorrente-controMinistero Della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-nonché controConsiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori inpersona del legale rappresentante pro tempore, Provincia di LeccoConsiglio Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori inpersona del legale rappresentante pro tempore, Procuratore RepubblicaTribunale Di Lecco, Procuratore Generale Corte Di Cassazione-intimati-avverso la decisione del Cons.naz.architet.pianif.paesagg.conserv. diRoma n.23/2025 depositata il 02/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25034/2025Numero sezionale 318/2026Numero di raccolta generale 8869/2026Data pubblicazione 09/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Mauro Criscuolo