Cassation court dismisses appeal regarding contract resolution, upholding lower court's finding of buyer's default and property return order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by the buyer against the sale contract resolution ordered by the lower courts. The primary procedural issue concerned the validity of service of process, which the court found regular despite the appellant's complaints about the lack of a specific receipt notice. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 c.p.c.; Art. 7, comma 6, l. n. 890/1982: The absence of a specific receipt notice for the notification of the act of service does not invalidate the notification when the postal service's report of dispatch is present, as the law distinguishes between direct service requiring proof of receipt and other forms where the dispatch report suffices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ontroISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ente didiritto pubblico, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Napolitano-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1371/2021depositata il 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Davide De Giorgio.Dalla sentenza impugnata risulta che ISMEA - Istituto di servizi per ilmercato agricolo alimentare ha convenuto in giudizio Giuseppa DeliaNumero registro generale 24004/2021Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 8574/2026Data pubblicazione 06/04/2026dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo che, con contratto di vendita conriserva di proprietà stipulato il 20 novembre 2008, la stessa avevavenduto alla controparte un terreno, con annessi fabbricati, sito nelComune di Buseto Palizzolo (TP), per il prezzo di euro 354.517,75,importo che la convenuta si era impegnata a corrispondere mediante ilversamento di sessanta rate semestrali di euro 9.002,42 ciascuna; attesol’inadempimento dell’acquirente all’obbligazione di pagamento delle ratefin dal 2011, inadempimento perdurante nonostante una diffida in data25.06.2012, la venditrice aveva dichiarato di volersi avvalere dellaclausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di vendita.L’attrice ha dunque concluso domandando: - dichiararsi la risoluzione delcontratto sulla base dell’art. 7, comma 1, del contratto di compravendita,con condanna della convenuta al rilascio del fondo; in subordine,pronunciarsi la risoluzione del contratto per grave inadempimento dellaconvenuta, con condanna della stessa al rilascio del fondo; - in ogni caso,in forza dell’art. 7, comma 1, del contratto, di dichiararsi il proprio diritto aritenere, a titolo di indennizzo, le rate di prezzo pagate dalla convenuta,salvo il diritto agli ulteriori danni, da esercitarsi in separata sede.Giuseppa Delia è rimasta contumace.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Roma ha dichiarato larisoluzione del contratto, ha rigettato la domanda dell’attrice volta adottenere l’accertamento del diritto di ritenere le rate versate ed hacondannato la convenuta al rilascio del fondo e al pagamento delle speseprocessuali.Impugnata detta sentenza da parte di Giuseppa Delia, nella resistenza diISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, la Corted’appello di Roma, con sentenza n. 1371/2021 pubblicata il 19.02.2021,ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante alla rifusione dellespese processuali del secondo grado di giudizio.Numero registro generale 24004/2021Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 8574/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nella motivazione, la Corte, tra l’altro e per quanto di interesse in questasede, ha ritenuto regolare la notificazione alla convenuta dell’attointroduttivo del primo grado di giudizio.Giuseppa Delia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ha resistitocon controricorso.Parte controricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
L’unico motivo del ricorso è rubricato come segue: errata e/o falsaapplicazione degli artt. 139, 149, 160 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.In particolare, secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere valida la notificazione dell’atto introduttivo del primo grado digiudizio, alla luce dei seguenti elementi:
1) la notificazione era avvenutaad un indirizzo diverso da quello di residenza della convenuta, comeprovato dalla sua carta di identità prodotta in atti;
2) la consegna eraavvenuta a mani del padre della ricorrente, che, diversamente da quantoindicato nell’avviso di ricevimento, non era convivente con la stessa; 3)non risultava spedito l’avviso previsto dal secondo comma dell’art. 149c.p.c. e comunque, anche se spedito, l’indirizzo di destinazione sarebberisultato comunque errato.Il motivo è infondato.Deve premettersi, al riguardo, che la Corte di cassazione, qualora vengadedotto un "error in procedendo", come nella specie, è giudice anche del"fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degliCiò premesso, si osserva che la Corte d’appello, nell’esaminare l’eccezionedi nullità della notificazione in questione, ha espressamente rilevato cheNumero registro generale 24004/2021Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 8574/2026Data pubblicazione 06/04/2026l’atto di citazione risultava spedito al «domicilio di Delia Giuseppa inTrapani Via Mariano Stabile n. 7».Tale indicazione trova riscontro nel contratto oggetto di causa (cfr.: doc. 1del fascicolo della controricorrente): nell’intestazione dell’atto si legge che,allora, l’odierna ricorrente aveva dichiarato, tra l’altro, di essere «nata adAlcamo (TP) il 23 settembre 1978 e domiciliata in Alcamo (TP) alla viaMariano Stabile n. 7»; inoltre, all’art. 9 del contratto, si legge che la parteacquirente, odierna ricorrente, ha eletto domicilio «come in costituzione o,in difetto, presso la Casa Comunale di Alcamo (TP)».Ora, mentre la Corte distrettuale ha fatto espresso riferimento aldomicilio, la ricorrente censura la decisione evidenziando un dato diverso,vale a dire quello della residenza, in tal modo non cogliendo la ratiodecidendi specifica della sentenza impugnata.Invero, ancorché l'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipuladel contratto non abbia, in difetto di un'espressa e chiara volontàcontraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti alrapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile allaparte medesima (cfr.:
Cass. n. 28513/2023; Cass. n. 25731/2015), lanotificazione al domicilio eletto in sede contrattuale è valida e regolare(cfr., tra le altre, in tema di domicilio eletto nel contratto di mutuofondiario: Cass. n. 12173/2016).Deve ulteriormente rilevarsi che, in tema di notificazioni, la consegna delpiego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogoindicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che inquel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio deldestinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intendacontestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione dinullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contrariadimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali emomentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fineNumero registro generale 24004/2021Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 8574/2026Data pubblicazione 06/04/2026rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversaresidenza del consegnatario dell'atto (cfr.:
Cass. n. 32575/2024; inmateria tributaria, si veda, nello stesso senso: Cass. n. 4160/2022).Assodato quanto precede, deve rilevarsi che il secondo comma dell’art.149 c.p.c., invocato dalla ricorrente, prevede, nel testo applicabile inragione dell’epoca della notificazione per cui è causa, che, in caso dinotificazione a mezzo del servizio postale, «l'ufficiale giudiziario scrive larelazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovimenzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia aldestinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento» e«quest'ultimo è allegato all'originale»; detta norma, dunque, non prevedealcun avviso.Quest’ultimo, invece, è previsto dall’art. 7, comma sesto, l. n. 890/1982,sempre nel testo in vigore ratione temporis, secondo cui, «se il piego nonviene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postaledà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto amezzo di lettera raccomandata».In concreto, l’avviso di ricevimento prodotto in atti contiene menzionedell’avvenuta spedizione della raccomandata in questione.Sotto il profilo giuridico, inoltre, va rilevato che, nell'ipotesi di notifica dispecie, al portiere), ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982,introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv.con modif. in l. n. 31 del 2008, ai fini del perfezionamento della notifica,rispetto al destinatario, non è necessario che la raccomandata a questidiretta e contenente la notizia della notificazione dell'atto sia fatta conavviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata èrispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avvisoè richiesto (cfr.:
Cass. n. 12438/2016; sul punto, si veda anche: Cass. n.14722/2018).Numero registro generale 24004/2021Numero sezionale 456/2026Numero di raccolta generale 8574/2026Data pubblicazione 06/04/2026Pertanto, le doglianze sollevate dalla parte in ordine alla notificazione sonoinfondate.2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso