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Ordinanza — n. 8512/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares ordinary civil court jurisdiction over appeal against denial of state legal aid. Dismisses tax court's refusal to hear the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8512/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ordinary civil court competent to hear the appeal against the denial of state legal aid, thereby dismissing the lower tax court's decision. The applicant argued that no specific remedy existed for rejecting such requests, while the tax court claimed no legal provision allowed for an appeal. The Supreme Court ruled that the opposition procedure under the Tax Administration Code serves as the general remedy for contesting these administrative acts.

Regesto Legislator

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Art. 170 T.U.S.G.; Art. 84 T.U.S.G.: The opposition procedure under the Tax Administration Code constitutes the exclusive remedy for challenging administrative decisions denying state legal aid, establishing ordinary civil court jurisdiction.

Parole chiave

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state legal aid opposition procedure tax court jurisdiction administrative remedy Cassation review

Disposizioni normative citate

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Art. 170 T.U.S.G.
n.115/2002, nonché il ricorso per cassazione proponibile soltanto perviolazione di legge - è l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G. dinanzi al giudicecivile, richiamato in materia dall’art.
Art. 84 T.U.S.G.
dinanzi al giudicecivile, richiamato in materia dall’art. 84 ai fini dell’opposizione a decreti diliquidazione dei compensi, quale rimedio di carattere generale percontestare i provvedimenti ivi previsti (Cass.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
115/2002, in relazioneNumero registro generale 6812/2024Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 8512/2026Data pubblicazione 06/04/2026all’art. 360, comma 1, n.
Art. 99-137-139 d.P.R. n. 115/2002
n.115/2002 prevede la possibilità di impugnare tale decreto dinnanzi alPresidente del Tribunale o della Corte d’Appello ai quali appartiene ilmagistrato che ha emesso il decreto di rigetto, rinviando all’art. 99 d.P.R.115/2002.
Art. 24 Cost.
art. 139 d.P.R. n. 115/2002
546 del 1992 sul processo tributario, nonchénell’attribuzione in via esclusiva alla stessa Commissione di provvedere sullaistanza di ammissione (art. 139, comma 1).
art. 137 d.P.R. n.115/2002
115/2002 vieta di proporre ricorsoavverso il decreto di rigetto di ammissione al magistrato davanti al qualepende il processo o competente a conoscere il merito, l’art. 137 d.P.R.
art. 99 d.P.R.115/2002
n.115/2002 prevede la possibilità di impugnare tale decreto dinnanzi alPresidente del Tribunale o della Corte d’Appello ai quali appartiene ilmagistrato che ha emesso il decreto di rigetto, rinviando all’art. 99 d.P.R.115/2002.
art. 24 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12719 del 2012
84 ai fini dell’opposizione a decreti diliquidazione dei compensi, quale rimedio di carattere generale percontestare i provvedimenti ivi previsti (Cass. n. 12719 del 2012;
Cass. n. 21685 del 2013
Cass. n. 3028 del 2018
n.21685 del 2013; Cass. n. 3028 del 2018; Cass.
Cass. n. 6068 del 2019
3028 del 2018; Cass. n. 6068 del 2019; Cass.
Cass. n. 33562 del 2021
Cass., Sez. U., n. 8516 del 29/05/2012
Cass. Sez. 5, n. 19656 del 21/09/2020
Cass. Sez. 6, n. 5314 del 06/03/2018
19656del 21/09/2020; Cass. Sez. 6, n. 5314 del 06/03/2018).Non si deve, invece, rimettere alla Sezioni Unite la questione digiurisdizione, in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025
Cass. Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022

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Testo completo

ISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del legalerappresentante pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO diRoma n. 2544/2024, depositata il 23/02/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere CRISTINA AMATO.Numero registro generale 6812/2024Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 8512/2026Data pubblicazione 06/04/2026Rosanna Spanu presentava istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato nell’àmbito di un procedimento iscritto dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (‘CTP’) di Roma.Con decreto n. 441 del 20.12.2022, comunicato in pari data, la CTPrigettava l’istanza, ritenendo che la ricorrente non avesse prodotto - ai sensidell’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 - la necessaria dichiarazionesostitutiva di certificazione di reddito con specifica determinazione delreddito complessivo.Il suddetto decreto veniva impugnato da Rosanna Spanu innanzi alPresidente della Commissione di Giustizia Tributaria (‘CGT’) di primo gradodi Roma.

Con sentenza n. 2544/2024 la CGT rigettava il gravamesostenendo che, in assenza di disposizioni in materia tributaria che regolanol’impugnazione dei provvedimenti di diniego di ammissione, deve ritenersinon previsto alcun gravame avverso il provvedimento di inammissibilità origetto, salvo ripresentare la domanda presso la stessa Commissione,eventualmente integrandola con la documentazione ritenuta mancante.In ogni caso, aggiungeva la CGT, il giudice del gravame dovrebbe esserechiamato a verificare se ricorrano le condizioni di ammissione: nel caso dispecie non è, tuttavia, possibile comprendere quale sia il giudizio che sivorrebbe introdurre con avvalendosi del beneficio richiesto, in particolarequale sia l’atto che si vuole impugnare e quali le ragioni di meritodell’impugnazione.Avverso la sentenza in epigrafe Rosanna Spanu ha proposto ricorso perCassazione, affidandolo ad un unico motivo.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (‘MEF’) e il Ministero dellaGiustizia hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorsoincidentale condizionato affidato ad un unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione o falsaapplicazione degli artt. 99-137-139 del d.P.R. n. 115/2002, in relazioneNumero registro generale 6812/2024Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 8512/2026Data pubblicazione 06/04/2026all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. In ordine alla statuizione relativaall’inammissibilità del ricorso, osserva la ricorrente principale che la CGTavrebbe errato nell’affermare l’assenza di una specifica disposizionenormativa che disciplini il mezzo di gravame avverso il provvedimento diinammissibilità o di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.Seppur è vero che l’art. 139 d.P.R. n. 115/2002 vieta di proporre ricorsoavverso il decreto di rigetto di ammissione al magistrato davanti al qualepende il processo o competente a conoscere il merito, l’art. 137 d.P.R. n.115/2002 prevede la possibilità di impugnare tale decreto dinnanzi alPresidente del Tribunale o della Corte d’Appello ai quali appartiene ilmagistrato che ha emesso il decreto di rigetto, rinviando all’art. 99 d.P.R.115/2002.

Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe agito conformementeall’art. 137 d.P.R. n. 115/2002, proponendo ricorso tempestivo dinnanzi alPresidente della Commissione Tributaria provinciale di Roma.1. La sentenza impugnata deve essere cassata per altra ragione.Come correttamente rilevato dai controricorrenti, l’impugnazione deldecreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio afferentealle controversie in materia tributaria deve essere proposto ai sensi dell’art.170 T.U.S.G., e non - come sostenuto dalla ricorrente - ai sensi dell’art. 99,in forza di un richiamo ad esso operato dall’art. 137 del medesimo d.P.R.In tal senso si è espressa questa Corte, con la pronuncia delle SezioniUnite (n. 20929 del 23/07/2025) chiamate a dirimere la questione dellalacuna normativa in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Statonel processo tributario (in precedenza, v. anche Cass. n. 3027 del01/02/2023).Invero, con tale sentenza le Sezioni Unite hanno precisato che per lastretta inerenza al processo penale del rimedio previsto dal menzionato art.99, esso non può essere esteso al processo tributario (e più in generale atutti i processi extrapenali), tanto più mancando un espresso richiamo a talenorma nel testo di riferimento.Numero registro generale 6812/2024Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 8512/2026Data pubblicazione 06/04/2026Le citate Sezioni Unite hanno evidenziato la specialità delle disposizionirelative al processo tributario, che si sostanzia principalmente nellaparticolare composizione dell’organo che provvede a decidere sulle istanze,individuato in una Commissione composta da un presidente di sezione, daun giudice tributario e da tre iscritti agli albi o elenchi di cui all’art. 12,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 sul processo tributario, nonchénell’attribuzione in via esclusiva alla stessa Commissione di provvedere sullaistanza di ammissione (art. 139, comma 1).

Norma, quest’ultima, chestabilisce che l’istanza respinta o dichiarata inammissibile dallaCommissione non può essere riproposta davanti al magistrato presso cuipende il processo, in chiara deroga alla previsione di cui all’art. 126, comma3, inserita nel Titolo IV T.U.S.G., secondo cui l’istanza respinta dal Consigliodell’Ordine può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio.Tuttavia, precisa la stessa sentenza, l’assenza di previsione normativanon può tradursi nell’esclusione della possibilità per la parte di impugnaretali atti al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere ilbeneficio, essendo l’istituto del patrocinio a spese dello Stato per i nonabbienti strumento per l’attuazione effettiva del diritto di difesa e dellatutela giurisdizionale garantiti dall’art. 24 Cost. che, con espressaprevisione, fa carico allo Stato di assicurare «ai non abbienti, con appositiistituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».Di conseguenza, concludono le Sezioni Unite, l’unico rimedio esperibileper l’impugnazione - escluso il rimedio di cui agli artt. 99 e 133 d.P.R. n.115/2002, nonché il ricorso per cassazione proponibile soltanto perviolazione di legge - è l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G. dinanzi al giudicecivile, richiamato in materia dall’art. 84 ai fini dell’opposizione a decreti diliquidazione dei compensi, quale rimedio di carattere generale percontestare i provvedimenti ivi previsti (Cass. n. 12719 del 2012;

Cass. n.21685 del 2013; Cass. n. 3028 del 2018; Cass. n. 6068 del 2019; Cass. n.33562 del 2021).Numero registro generale 6812/2024Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 8512/2026Data pubblicazione 06/04/2026Ne consegue – in risposta all’eccezione del difetto di legittimazionepassiva del Ministero della Giustizia, sollevata dal MEF nel controricorso (p.4) - che nel procedimento di opposizione previsto dall’art. 170 T.U.S.G.controparte è anche il Ministero della Giustizia, su cui grava la spesaconseguente all’eventuale ammissione al beneficio del patrocinio a spesedello Stato (Cass., Sez.

U., n. 8516 del 29/05/2012; conf.: Sez. 5, n. 19656del 21/09/2020; Cass. Sez. 6, n. 5314 del 06/03/2018).Non si deve, invece, rimettere alla Sezioni Unite la questione digiurisdizione, in applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell'art. 374,comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazionepossono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, nonessendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando questeultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullospecifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori,suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 17/03/2025;

Cass., Sez. U, Sentenzan. 1599 del 19/01/2022). Pertanto, deve dichiararsi la giurisdizione delgiudice ordinario, con compensazione delle spese del giudizio in ragionedella novità della questione.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato icontroricorrenti censurano la pronuncia della CGT di primo grado di Romanella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile invece che declinarela propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.Il motivo incidentale, seppure formalmente condizionato, cospira almedesimo risultato della declaratoria del difetto di giurisdizione del giudicetributario.3. le spese vanno integralmente compensate tenuto conto della novitàdella questione e della posizione assunta in punto di giurisdizione daicontroricorrenti.

P.Q.MNumero registro generale 6812/2024Numero sezionale 190/2026Numero di raccolta generale 8512/2026Data pubblicazione 06/04/2026La Corte Suprema di Cassazione cassa la sentenza impugnata e dichiarala giurisdizione del giudice civile ordinario, davanti al quale rimette le parti.Compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 gennaio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso