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Decreto — n. 8308/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 8308/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Salerno Pompei Napoli S.p.A. had filed the appeal against the Ministry of Culture, but remained silent after the court proposed a definition. The court ruled that this inaction constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period renunciation of appeal costs allocation civil procedure code supreme court decree ripristino dello stato precedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
24171/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A., difesa come in atti;controMINISTERO DELLA CULTURA + 2, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 24171/2025Numero sezionale 303/2026Numero di raccolta generale 8308/2026Data pubblicazione 03/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 24171/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A., difesa come in atti;controMINISTERO DELLA CULTURA + 2, difesi come in atti (controricorrenti);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 27/03/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.

Stefano Oliva