Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; defendant's proposal deemed as withdrawal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Kabeer Muhammad against the Ministry of Justice was extinguished because the defendant failed to respond to the court's proposal within 40 days. The court held that this silence constituted a tacit renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after the court's proposal constitutes a tacit renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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!Numero registro generale 24053/2025Numero sezionale 302/2026Numero di raccolta generale 8235/2026Data pubblicazione 02/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 24053/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:KABEER MUHAMMAD, difeso come in atti;controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA + 1, difesi come in atti (controricorrenti);PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO (intimato);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 27/03/2026.IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano Oliva