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Decreto — n. 8223/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8223/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8223/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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all'avvocato Filippo Marioni-ricorrente-controComune Di Soresina in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Oliari-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n.276/2025 depositata il22/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8223/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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correzione di errore materiale accollo delle spese procedurali spese di ripristino ripetibili risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

all'avvocato Filippo Marioni-ricorrente-controComune Di Soresina in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Oliari-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n.276/2025 depositata il22/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 15817/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 8223/2026Data pubblicazione 02/04/2026in Euro 950,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Luca Varrone