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Decreto — n. 8202/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8202/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8202/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato Furio Artoni-ricorrente-controPrefettura Prefettura Di Varese in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.403/2025 depositata il27/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 13563/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 8202/2026Data pubblicazione 02/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Luca Varrone

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8202/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 13563/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 8202/2026Data pubblicazione 02/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Luca Varrone

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio diritto a un difensore ripetibili dell'avvocato spese di difesa carenza di legittimazione assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
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Testo completo

ato Furio Artoni-ricorrente-controPrefettura Prefettura Di Varese in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.403/2025 depositata il27/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 13563/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 8202/2026Data pubblicazione 02/04/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Luca Varrone