Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, representing the individual against the City of Milan, did not act within the required timeframe, whereas the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
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resentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Bocellari-ricorrente-controComune Di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lepore unitamente agliavvocati Maria Rosa Sala, Paolo Radaelli-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.998/2025 depositata il05/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 18909/2025Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 8194/2026Data pubblicazione 02/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Luca Varrone