Italian Supreme Court dismisses appeal for withdrawal of lawsuit and orders appellant to pay court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Pirotecnica Argiro' S.N.C. extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the appellant initially requested withdrawal, the court noted that no acceptance of this request had been recorded by the opposing party, the Ministry of Justice. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met but ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings if the opposing party accepts it, but if acceptance is absent, the court must still declare the case extinguished upon the appellant's formal request while assigning costs to the withdrawing party.
Parole chiave
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!Numero registro generale 17350/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 8176/2026Data pubblicazione 02/04/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 17350/2025DECRETOsul ricorso proposto da:PIROTECNICA ARGIRO’ S.N.C., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato TIZIANO SAPORITO;- ricorrente -ControMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro protempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende ope legis;- controricorrente –per la cassazione del decreto di cancellazione del Tribunale diPalmi n.cronol.1954/2025 pubblicato in data 25 giugno 2025;Il presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposta da PIROTECNICA ARGIRO’S.N.C.;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;rilevato che non risulta pervenuta accettazione per cuioccorre provvedere sulle spese;Numero registro generale 17350/2025Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 8176/2026Data pubblicazione 02/04/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizioche liquida in euro 1.200,00 + spese prenotate a debito;Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 27/03/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia