Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8061/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to prior appeal rejection and patent restoration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8061/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a current interest in challenging the decision. Although the appellant argued the lower court's reasoning was contradictory regarding the administrative-offense nature of the case, the Court noted the first-instance judgment had already been rejected for lack of interest due to the restoration of the driving license. Consequently, the cassation review was deemed unnecessary as the lower court's decision was already stabilized by an independent and sufficient ground.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; When an appellate court's decision is not challenged and independently resolves the case, a cassation appeal lacks interest if the appellant cannot show a current stake in overturning a decision already stabilized by an autonomous ratio decidendi.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest cassation stabilized appellate decision autonomous ratio decidendi driving license suspension alcohol concentration test

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 co. 1 n. 3 and 5 c.p.c.
Il primo motivo è rubricato «violazione di legge, anche percarenza e/o contraddittorietà della motivazione - omesso esame di unfatto decisivo – motivazione contraddittoria - art. 360 co.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
9752).Da tali considerazioni discende il rilievo di inammissibilità delricorso, senza necessità di scrutinio separato dei motivi.Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’enteintimato.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n.
Art. 13 comma 1-bis DPR n. 115/2002
9752).Da tali considerazioni discende il rilievo di inammissibilità delricorso, senza necessità di scrutinio separato dei motivi.Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’enteintimato.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24/10/2023, n. 29542
Cass. 13 giugno 2018, n. 15399
Cass. 18 aprile 2017, n. 9752

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PROVINCIA DI TRENTO- intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 127/2022, depositatail 9 giugno 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.Numero registro generale 2346/2023Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 8061/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Il giudice di pace di Rovereto respinse l’opposizione proposta daDaniele Compolongo avverso il provvedimento del Commissariato delGoverno per la Provincia di Trento n. 5788/20, con il quale era stataprovvisoriamente sospesa la sua patente di guida, per un periodo didodici mesi dall’effettivo ritiro, ai sensi degli artt. 223 e 186, comma 9c.d.s.In particolare, il 30 maggio 2020 l’opponente era stato trovato allaguida dell’autoveicolo di sua proprietà, dopo aver provocato un sinistrostradale, con tasso alcolemico di 2,19 grammi per litro.Il giudice adìto, pur ritenendo infondata l’opposizione, ordinò larestituzione della patente, essendo venute meno le esigenze cautelariche giustificavano la sospensione disposta.2.

Il successivo appello del Compolongo fu respinto dal Tribunale diRovereto, che ritenne anzitutto inammissibile il gravame per carenzadi interesse dell’appellante, evidenziandone poi, e in ogni caso,l’infondatezza.A tale ultimo proposito, il tribunale osservò:- che l’illecito non era stato immediatamente contestato alCompolongo perché il predetto versava in stato di forte alterazione chene comprometteva la capacità di intendere e di volere;- che, in ogni caso, vertendosi in ipotesi di fatto costituente reato,non si applicavano i termini per la notifica del verbale di contestazioneprevisti dagli artt. 200 e 201 c.d.s.;- che le doglianze relative alle metodiche di accertamento del tassoalcolemico non rientravano nel perimetro accertativo del giudizio,circoscritto alla verifica dei presupposti per l’emanazione dellasospensione cautelare.3.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazioneDaniele Compolongo sulla base di tre motivi, illustrati da successivamemoria.Numero registro generale 2346/2023Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 8061/2026Data pubblicazione 01/04/2026L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione di legge, anche percarenza e/o contraddittorietà della motivazione - omesso esame di unfatto decisivo – motivazione contraddittoria - art. 360 co. 1 n. 3 e 5c.p.c.»Secondo il ricorrente, «la motivazione esposta dal Tribunale diRovereto in merito alla natura dell’illecito amministrativo-reato di guidain stato di ebbrezza» sarebbe «manifestamente ed irriducibilmentecontraddittoria» e condurrebbe a «ritenere che non sia stato esaminatoun fatto decisivo per il decidere che costituisce palese violazione dilegge».Il Tribunale, inoltre, avrebbe errato nel ricondurre la misura adesigenze cautelari, quando la relativa contestazione concerneva unfatto accaduto nove mesi prima della sua applicazione.2.

Il secondo motivo è rubricato «violazione di legge, anche percarenza e/o contraddittorietà della motivazione, con riferimento all’art.200 e 201 C.d.s. – nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. – art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.»La censura ha ad oggetto la statuizione impugnata nella parte incui ha ritenuto infondato il motivo di appello che deduceva la tardivitàdella notificazione del verbale di contestazione, pacificamenteavvenuta oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 201,comma 1, c.d.s.Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello avrebbe errato nelritenere non applicabile tale termine al caso di specie, trattandosi difatto costituente reato; anche in tal caso, infatti, il termine per lanotificazione del verbale dev’essere rispettato per i profiliamministrativi della violazione, e, in particolare, per quanto concerneNumero registro generale 2346/2023Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 8061/2026Data pubblicazione 01/04/2026il provvedimento di sospensione della patente, in tutti i casi nei qualinon sia stata possibile la contestazione immediata della violazione.3.

Infine il terzo motivo, rubricato «violazione di norme di diritto –art. 360 comma 1 n. 3 – 5 c.p.c. - Illegittimità dell’accertamento –nullità della sentenza», ha ad oggetto la statuizione inerente alla provadell’illecito.La censura illustra, in particolare, le ragioni per le qualil’accertamento del tasso alcolemico sarebbe stato svolto, nelfrangente, in violazione dei canoni normativi.4. Il ricorso è inammissibile.Come si è rilevato in premessa, la sentenza impugnata si è fondatasu due rationes decidendi, ciascuna autonoma e in sé idonea asorreggerne l’impianto argomentativo.Il Tribunale di Rovereto, infatti, ha anzitutto ritenuto inammissibilel’appello a suo tempo presentato dal Compolongo per sopravvenutacarenza di interesse, essendo medio tempore intervenuta larestituzione della patente poiché non sussistevano più le esigenzecautelari che ne avevano giustificata la sospensione; quindi, e in ognicaso, ha illustrato le ragioni di infondatezza del gravame.Nessuno dei motivi di ricorso si confronta con la prima ratiodecidendi.Il ricorrente, in altri termini, non ha indicato alcun elemento dondepossa desumersi che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale,egli aveva interesse ad appellare la sentenza di primo gradononostante il relativo giudizio si fosse concluso con l’ordine direstituzione della patente, in termini che il giudice a quo aveva ritenutosatisfattivi della pretesa che egli aveva azionato in relazione alprovvedimento amministrativo impugnato.Ora, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondocui, quando una statuizione del giudice di appello non è stata oggettoNumero registro generale 2346/2023Numero sezionale 802/2026Numero di raccolta generale 8061/2026Data pubblicazione 01/04/2026di censura ed è idonea a stabilizzare la decisione impugnata qualeautonoma ratio decidendi, il ricorrente per cassazione è privo diinteresse all’esame della propria impugnazione, in quanto detto esamenon risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza,della quale risulta comunque consolidata un’autonoma motivazione(così, fra le numerose altre, Cass. 24/10/2023, n. 29542;

Cass., 13giugno 2018, n. 15399; Cass., 18 aprile 2017, n. 9752).Da tali considerazioni discende il rilievo di inammissibilità delricorso, senza necessità di scrutinio separato dei motivi.Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’enteintimato.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci