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Ordinanza — n. 8021/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing after the debtor company entered bankruptcy liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8021/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the substantive merits of the three grounds raised by the appellant. The appellant, a former sole shareholder, challenged a lower court's decision confirming a debt owed by a company that had already entered bankruptcy liquidation. The court ruled that the appellant lacked standing because the bankruptcy declaration extinguished his representative power, and he failed to prove the bankruptcy administration was entirely inactive.

Regesto Legislator

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Art. 43 l.fall.; The declaration of bankruptcy causes the loss of procedural capacity in the bankrupt entity, transferring it exclusively to the administrator, unless the bankrupt proves the administrator's absolute disinterest.

Parole chiave

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bankruptcy liquidation procedural capacity lack of standing representative power administrative inactivity credito contestato istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 43 l.fall.
Art. 360, comma primo, num. 2), c.p.c.
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 360, comma primo,num.
Artt. 112 c.p.c., 2721 e 2725 c.c.
Artt. 246 e 252 c.p.c.
d.P.R. n. 472 del 1996
d.P.R. n. 115 del 2002
artt. 112 c.p
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c.,2721 e 2725 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/11/2025, n. 30719
Cass. 23/11/2023, n. 32634
Cass. 23/11/2023, n. 32634; Cass.30/9/2021, n.
Cass. 30/9/2021, n. 26506
Cass. sez. U, 24/12/2009, n. 27346
Cass. sez. U, 28/4/2023, n. 11287
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 24764/2021, proposto da:NAPPI DIEGO, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Cacciato Insilla- ricorrente -controrappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Formica- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 637/2021,depositata il 25 maggio 2021 e notificata il 26 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11marzo 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.Numero registro generale 24764/2021Numero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 8021/2026Data pubblicazione 01/04/2026Drug Store Libia s.r.l. propose opposizione al decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Macerata in favore di Falc s.p.a. per l’importodi € 26.142,53, quale corrispettivo per la fornitura di merce.Il Tribunale respinse l’opposizione.Il successivo appello della società intimata, nel frattempo posta inliquidazione, venne disatteso con la sentenza indicata in epigrafe.La Corte d’appello di Ancona, ribadita la competenza del giudiceadìto, ritenne che l’istruttoria esperita in giudizio avesse confermato lapretesa creditoria avanzata col ricorso per ingiunzione.3.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione DiegoNappi, già socio unico e legale rappresentante di Drug Store s.r.l.,articolando tre motivi.L’intimata ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 360, comma primo,num. 2), c.p.c.Il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto la competenza del Tribunale di Macerata adecidere sulla domanda di pagamento.Il decreto ingiuntivo concerneva, infatti, il corrispettivo per lavendita di merce che doveva essere consegnata a Roma, sede dellasocietà debitrice; né poteva farsi riferimento al criterio di cui all’art.1182, comma terzo, c.c., non sussistendo il requisito della liquidità delcredito, in presenza di contestazione circa l’esistenza e la natura delcontratto.2.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c.,2721 e 2725 c.c. e 1, comma 3, del d.P.R. n. 472 del 1996.Numero registro generale 24764/2021Numero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 8021/2026Data pubblicazione 01/04/2026La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere ammissibile laprova per testi acquisita dal Tribunale, in violazione del divietostabilito, in relazione ai pagamenti, dalle indicate disposizioni delcodice civile e in mancanza di prova scritta quanto all’effettivaconsegna della merce.3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 246 e 252 c.p.c.Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello si fonderebbe suun’unica deposizione testimoniale, inidonea, per il suo contenuto, acostituire prova del credito e resa da un testimone incapace a deporree non attendibile, in quanto interessato a dar conferma della fornituradal fatto ch’egli avrebbe percepito una provvigione in conseguenzadella stessa.Preliminare allo scrutinio dei motivi è l’esame dell’eccezionesollevata dalla controricorrente.Quest’ultima ha infatti dedotto la carenza di legittimazione, in capoa Diego Nappi, a proporre la presente impugnazione, essendo venutomeno il suo potere rappresentativo della società a seguito delfallimento della stessa in data anteriore al deposito della sentenzad’appello.L’eccezione è fondata.La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito latitolarità dei beni “compresi nel fallimento”, determina, in forzadell’art. 43 l.fall., applicabile ratione temporis, la perdita della capacitàprocessuale in capo al medesimo, con la corrispondente attribuzionedella stessa al curatore in via sostitutiva ed esclusiva.Il fallito, benvero, conserva in via eccezionale e suppletiva lacapacità e la legittimazione processuale in ordine ai predetti rapporti;ciò, tuttavia, a condizione che via sia stata inerzia dell’amministrazionefallimentare, determinata da un totale disinteresse degli organiNumero registro generale 24764/2021Numero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 8021/2026Data pubblicazione 01/04/2026competenti e non meramente conseguente a una valutazione negativa,da parte di questi, circa la convenienza della lite (ex multis Cass.21/11/2025, n. 30719;

Cass. 23/11/2023, n. 32634; Cass.30/9/2021, n. 26506).La stessa giurisprudenza ha chiarito che l’assoluto disinteresse delcuratore, quale condizione negativa perché si possa riconoscere alfallito tale legittimazione, postula una rigorosa e specifica allegazione,da parte del fallito, di tale presupposto, la cui mancanza può essererilevata anche d’ufficio dal giudice (Cass. sez. U, 24/12/2009, n.27346) e, fatti salvi i limiti del giudicato, in ogni stato e grado delgiudizio (Cass. sez. U, 28/4/2023, n. 11287).Nel caso di specie, è pacifica la circostanza che al momento dellaproposizione del ricorso per cassazione fosse già intervenuto ilfallimento della società Drug Store Libia s.r.l., posta in liquidazioneA fronte di ciò, il ricorrente non ha svolto alcuna allegazionerilevante sotto l’indicato profilo, decisivo ai fini di affermarne lalegittimazione in luogo del curatore.Consegue l’accoglimento dell’eccezione.5.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile senza necessità discrutinarne i motivi.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Numero registro generale 24764/2021Numero sezionale 622/2026Numero di raccolta generale 8021/2026Data pubblicazione 01/04/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetarioal 15% e oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, l’11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso