Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' settlement agreement extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement, formally recorded by the defense of the appellants. The appellants, heirs of deceased individuals, had previously challenged a lower court ruling that ordered specific performance of a preliminary sales contract against the respondent. The court ruled that the mutual act of renunciation and acceptance of the counterclaim by the parties' lawyers resulted in the cessation of the contested matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002; When parties reach a settlement agreement and formally renounce the appeal, the judgment is extinguished and the appeal is not admissible for cost compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 24456/2021, proposto da:ALIBONI LUANA e ALIBONI LUCIANA, nella loro qualità di eredi diMarchini Maria, nonché PAOLINI PATRIZIA, PAOLINI ANNA e PAOLINIEUGENIA, nella loro qualità di eredi di Colle Maria o Maria Concetta,con gli Avv.ti Guido Mussi, Roberto Pagliuca e Fabrizio Dionisio- ricorrenti –controMARCHINI GIANCARLO, con l’Avv. Francesco Rinaldi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 741/2021,depositata il 30 giugno 2021;Numero registro generale 24456/2021Numero sezionale 621/2026Numero di raccolta generale 8014/2026Data pubblicazione 31/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11marzo 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.Rilevato che:Luana e Luciana Aliboni, nella loro qualità di eredi di MariaMarchini, nonché Patrizia, Anna ed Eugenia Paolini, nella loro qualitàdi eredi di Maria o Maria Concetta Colle, hanno impugnato con ricorsoper cassazione la sentenza indicata in epigrafe.Con detta pronunzia, la Corte d’Appello di Genova, integralmenteriformando la sentenza resa fra le parti dal Tribunale di Massa, avevaaccolto la domanda di esecuzione in forma specifica del contrattopreliminare di vendita immobiliare intervenuto fra le parti, avanzatada Giancarlo Marchini nei confronti delle odierne ricorrenti.Il ricorso sviluppa due motivi.L’intimata ha resistito con controricorso.Considerato che:Il 27 novembre 2025 l’Avv.
Guido Mussi, difensore delle ricorrentimunito del potere di rinunziare agli atti del giudizio, ha depositato attodi rinunzia al ricorso, dando atto dell’avvenuto perfezionamento di unaccordo transattivo fra le parti sulla questione oggetto di controversia.L’istanza è stata corredata da un documento sottoscritto da tuttele parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori, le quali, dando attodella rinunzia e della corrispondente accettazione del controricorrente,hanno chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.Il 22 febbraio 2026 il difensore del controricorrente, munito dellospecifico potere, ha in ogni caso dichiarato di accettare la rinunzia dellericorrenti.In ragione di quanto sopra non resta che dichiarare la cessazionedella materia del contendere in conformità a quanto richiesto,essendosi le parti dato reciprocamente atto del sopravvenutoNumero registro generale 24456/2021Numero sezionale 621/2026Numero di raccolta generale 8014/2026Data pubblicazione 31/03/2026mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio,sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. (Sez.
L,n. 25625 del 12.11.2020; Sez. 1, n. 15980 del 14.7.2006; vedasianche Sez. U, n. 13701 del 22.7.2004; Sez. 2, n. 26088/2024).L’epilogo importa la compensazione delle spese del presente giudizio.Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della l. n. 228 del 2012, che non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica aisoli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, per il suo carattere di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione enon suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(cfr.
Cass. 26/8/2022, n. 25387). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione per cessazione dellamateria del contendere e compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, l’11 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso