Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7991/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding third-party opposition, upholding lower court's rejection of creditors' intervention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7991/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the third-party opposition filed by Altobelli and Zocchi against a property restitution judgment. The lower courts had correctly admitted the intervention of creditor Guratti and the Condominium Residence La Palma under Article 105 of the Civil Procedure Code. The Supreme Court affirmed that the appellants' claims regarding the validity of the opposition and the timing of the creditors' entry were inadmissible and without merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 105 cod. proc. civ.; Art. 268 cod. proc. civ.; The intervention of creditors in execution proceedings following the revocation of bankruptcy is admissible, and delays in their entry are not grounds for inadmissibility if they occur before the conclusion of the hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
third party opposition creditor intervention execution proceedings bankruptcy revocation admissibility of appeal restrizione della proprietà azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari diritto di compera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 105 cod. proc. civ.
Art. 268 cod. proc. civ.
Art. 404 cod. proc. civ.
627/2020 della Corte d’appello di Torino,depositata il 15-6-2020,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dalconsigliere Linalisa Cavallino.Davide e Dario Altobelli hanno chiesto al Tribunale di Torino,proponendo opposizione ex art. 404 cod.
Art. 96 cod. proc. civ.
Non ricorrono le condizioni perpronunciare a carico dei ricorrenti la condanna ex art. 96 cod.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
chiesta dal Condominio.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
art. 404 cod. proc. civ
627/2020 della Corte d’appello di Torino,depositata il 15-6-2020,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dalconsigliere Linalisa Cavallino.Davide e Dario Altobelli hanno chiesto al Tribunale di Torino,proponendo opposizione ex art. 404 cod.
art. 404 c.p
– l’interesse e la legittimazione ad agire ex art. 404 c.p.c.
art. 2644 cod. civ
art. 1306 cod. civ
art. 105 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3 29-5-2024 n. 15100
Cass. Sez. 1 28-7-2015 n. 15843
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C.C. 11-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 3003/2021 R.G. proposto da:ALTOBELLI DARIO, ALTOBELLI DAVIDE, rappresentati e difesi dall’avv.ricorrenticontroCONDOMINIO RESIDENCE LA PALMA, in persona dell’amministratorepro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Folcocontroricorrentenonché controGURATTI REMI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. EugenioDurandocontroricorrentenonché controZOCCHI MARISA, in proprio e in qualità di legale rappresentante di S.S.DAVIDE,BORGONOVO MANUEL PIERO MARIO,BORGONOVO GIORGIOSOCIETE’ EN PARTECIPATION DAPS CAMPER LIFEintimatiNumero registro generale 3003/2021Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7991/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza n. 627/2020 della Corte d’appello di Torino,depositata il 15-6-2020,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dalconsigliere Linalisa Cavallino.Davide e Dario Altobelli hanno chiesto al Tribunale di Torino,proponendo opposizione ex art. 404 cod. proc. civ., di dichiarare nullao annullare la sentenza n. 3010/2000 dello stesso Tribunale di Torino,previo accertamento del loro diritto di proprietà sugli immobili siti aCostarainera, dei quali quella sentenza, in accoglimento della domandadella curatela Fallimentare di Daps Camper Life di Altobelli C. s.n.c.,aveva condannato Davide società semplice in persona dei soci Giorgioe Davide Borgonovo a restituire al fallimento, dopo avere dichiarato lanullità per simulazione della relativa vendita del 19-3-1991 tra lasocietà Daps e la società Davide.Si sono costituiti società semplice Davide in persona dei sociManuel e Giorgio Borgonovo e Marisa Zocchi amministratrice dellasocietà, in sostanza aderendo alla domanda; sono intervenuti ilCondominio Residence La Palma e Remi Roberto Guratti, quali creditoridi Daps s.n.c. in esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Imperiaintrapresa dopo la revoca della dichiarazione di fallimento della società.Il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l’opposizione diDario e Davide Altobelli e con sentenza n. 627/2020 pubblicata il 15-6-2020 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello da costoroproposto, condannando in solido gli appellanti Altobelli e l’appellataZocchi alla rifusione delle spese di appello a favore del Condominio edi Remi Roberto Guratti.Avverso la sentenza Dario e Davide Altobelli hanno propostoricorso per cassazione affidato a tre motivi.Numero registro generale 3003/2021Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7991/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il Condominio Residence La Palma e Remi Roberto Guratti hannoresistito con separati controricorsi.Marisa Zocchi, Manuel Borgonovo e Giorgio Borgonovo sonorimasti intimati.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrentihanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio,non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazionedel ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazionedel principio sulla ragionevole durata del processo, che impone dievitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio,tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio diprocesso; ingiustificata sarebbe nella fattispecie la fissazione di termineper rinnovare le notifiche non andate a buon fine o per l’integrazionedel contraddittorio nei confronti dei soggetti non destinatari dinotificazione, in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe,oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi didefinizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficioper la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass.Sez. 1 11-3-2020 n. 6924, Cass.

Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141, Cass.Sez. 2 21-5-2018 n. 12515).Con il primo motivo di ricorso, intitolato “nullità della sentenza exart. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in seguito nullità della motivazione ex art.132 n. 4 c.p.c.”, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbiarigettato il loro primo motivo di appello senza motivazione; evidenzianodi essere stati persone fisiche pretermesse nella causa conclusasi conNumero registro generale 3003/2021Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7991/2026Data pubblicazione 31/03/2026la sentenza del Tribunale di Torino, nonostante fossero divenutiproprietari degli immobili di Costarainera, per averli acquistati da DapsCamper Life s.n.c. con la scrittura privata di compravendita del 12-5-1990, registrata il 31-5-1990 e non trascritta; aggiungono che talequalità di proprietari esclusivi del compendio immobiliare essi avevanomantenuto, tanto che con la successiva scrittura del 18-6-1990 sierano impegnati a cedere il compendio alla società semplice Davide;quindi negano che l’atto notarile concluso il 19-3-1991 tra DapsCamper Life s.n.c. e la società semplice Davide fosse affetto dallasimulazione dichiarata dalla sentenza del Tribunale di Torino, avversola quale avvano proposta l’opposizione di terzo.1.Con il secondo motivo, intitolato “errore di diritto ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 404c.p.c.

– l’interesse e la legittimazione ad agire ex art. 404 c.p.c. deisignori Altobelli Dario e Altobelli Davide”, i ricorrenti lamentano che lasentenza impugnata abbia confermato la dichiarazione diinammissibilità delle loro domande proposte ex art. 404 cod. proc. civ.;sostengono di essere titolari di diritti assolutamente incompatibili conquelli accertati dalla sentenza fatta oggetto di opposizione, perché lacompravendita di cui quella sentenza ha dichiarato la nullità persimulazione costituiva la realizzazione del programma negoziale volutodalle parti con la scrittura del 18-6-1990, sottoscritta da GiorgioBorgonovo e dai fratelli Altobelli in qualità di proprietari degli immobili;perciò rilevano di essere stati litisconsorti necessari pretermessi, sia inqualità di proprietari del compendio immobiliare, sia in qualità di sociillimitatamente responsabili di Daps Camper Life s.n.c.Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente stante lacontinuità di argomentazioni, sono infondati, in quanto non contengonoalcun argomento utile a ritenere l’ammissibilità dell’opposizione diterzo proposta dai ricorrenti.

La sentenza impugnata esattamente haNumero registro generale 3003/2021Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7991/2026Data pubblicazione 31/03/2026dichiarato, confermando la sentenza di primo grado, l’inammissibilitàdell’opposizione, seppure la motivazione debba essere, almeno sottoalcuni profili, corretta ex art. 384 ult. co. cod. proc. civ. nei termini diseguito esposti.Gli stessi ricorrenti riconoscono di avere acquistato il compendioimmobiliare dalla società Daps Camper Life s.n.c. con la scritturaprivata datata 12-5-1990 e registrata il 31-5-1990, prima dell’iniziodella causa conclusosi con la sentenza del Tribunale di Torino oggettodella loro opposizione di terzo, senza procedere alla trascrizione delloro acquisto.

È altresì pacifico che Daps Camper Life s.n.c. il 19-3-1991 ha venduto il medesimo immobile alla società semplice Davide,con atto che è stato trascritto il 5-4-1991, come risulta dagli atti delprocedimento di esecuzione immobiliare, che la Corte è abilitata aesaminare direttamente, in ragione del carattere processuale dellaquestione da decidere.Si verte, pertanto, nell’ipotesi della doppia alienazioneimmobiliare, che è disciplinata dall’art. 2644 cod. civ., dandoprevalenza al soggetto che ha effettuato per primo la trascrizione delproprio titolo di acquisto.

Il coordinamento tra il principioconsensualistico con le regole che presiedono alla circolazione dei beniimmobili è stato risolto dal legislatore adottando il criterio della prioritàdella trascrizione, in forza del quale il diritto di colui che ha trascrittoper primo diventa invulnerabile rispetto a qualsiasi contratto nonoggetto di preventiva trascrizione.Ne consegue che nella fattispecie i consorti Altobelli, in quantoacquirenti in forza di titolo non trascritto prima della trascrizionedell’atto di acquisto a favore dalla società semplice Davide, non sonotitolari di diritto di proprietà sull’immobile oggetto della pronuncia nellasentenza del Tribunale e perciò non sono legittimati a proporrel’opposizione di terzo avverso quella sentenza.Numero registro generale 3003/2021Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7991/2026Data pubblicazione 31/03/2026Infatti, l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 co. 1 cod. proc.civ. può essere esercitata esclusivamente dal terzo che, per effetto diuna sentenza resa inter alios e passata in giudicato, abbia subito unpregiudizio giuridico, e cioè faccia valere, in relazione al bene oggettodella controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo,incompatibile con il rapporto giuridico accertato dalla sentenza e sia,perciò, dalla sentenza pregiudicato in tale diritto (Cass.

Sez. 2 3-5-2024 n. 11961, Cass. Sez. 3 20-7-2022 n. 22710, Cass. Sez. 1 21-2-2019 n. 5244).Non potendo i ricorrenti vantare diritto di proprietà sull’immobile,in quanto è divenuta proprietaria la società che ha trascritto il suoacquisto, essi, nella qualità di primi acquirenti dell’immobile, sono meriterzi che non possono subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza;perciò, non possono esperire l’opposizione ex art. 404 co. 1 cod. proc.civ. avverso quella sentenza al fine di sostenere che erroneamenteabbia dichiarato la simulazione della compravendita tra la società DapsCamperlife e la società Davide.Ne consegue che neppure la qualità dei ricorrenti, sociillimitatamente responsabili della società venditrice, giustifica laproposizione dell’azione ex art. 404 co.1 cod. proc. civ.

Comeevidenziato da Cass. Sez. 1 15-2-1999 n. 1231, seppure possaritenersi, in capo al socio della società in nome collettivo, la qualità diterzo rispetto alla società, in quanto soggetto di diritto distinto dai soci,tale qualità di terzo non è sufficiente al fine di proporre opposizione diterzo avverso una sentenza emessa in giudizio nel quale sia stata partela società: è necessario anche che il socio faccia valere un dirittoautonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridicarisultante dalla sentenza emessa inter alios, senza che neppure bastil’invocazione da parte del socio della sua qualità di condebitore solidale,in quanto ai sensi dell’art. 1306 cod. civ. la sentenza pronunciata tra ilNumero registro generale 3003/2021Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7991/2026Data pubblicazione 31/03/2026creditore e uno dei debitori solidali non produce alcun effetto neiconfronti degli altri coobbligati.

Nella fattispecie i ricorrenti, invocandola loro qualità di soci illimitatamente responsabili della società parte delgiudizio conclusosi con la sentenza oggetto della loro opposizione, nonindividuano alcun diritto -oltre a quello di proprietà da escludere per leragioni già esposte- a sostegno della loro iniziativa.Si deve anche negare che una qualsivoglia deduzione dei ricorrentisia utile a qualificare la loro iniziativa come ammissibile opposizione diterzo ex art. 404 co. 2 cod. proc. civ.: nessuno degli argomenti svoltinei motivi di ricorso è finalizzato a sostenere l’esistenza del dolo e dellacollusione ai loro danni, nonché a sostenere l’osservanza dei terminiperentori decorrenti dalla loro scoperta per l’esercizio dell’opposizionedi terzo revocatoria (Cass.

Sez. 1 16-9-2024 n. 24753, Cass. Sez. 223-6-2023 n. 18027, per tutte). Quindi, anche sotto il profilodell’opposizione ex art. 404 co. 2 cod. proc. civ. la pronuncia diinammissibilità resiste a tutte le critiche.3.Con il terzo motivo, intitolato “nullità della sentenza ex art. 360n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio e relativoall’inammissibilità degli interventi svolti dal sig. Guratti e dalCondominio Residence La Palma, violazione del principio di cui all’art.112 c.p.c.”, i ricorrenti evidenziano che la sentenza di primo gradoaveva ritenuto ammissibili gli interventi del Condominio Residence LaPalma di Costatainera e di Remi Roberto Guratti, in quanto creditoriintervenuti nelle procedure esecutive aventi a oggetto gli immobili deiquali gli attori sostenevano di essere proprietari; rilevano di averesottoposto ad appello tale pronuncia e lamentano che la Corte d’appelloabbia integralmente confermato la sentenza di primo grado, ritenendoil motivo assorbito e perciò incorrendo nell’omessa pronuncia, nonchéerroneamente condannando i consorti Altobelli alla rifusione dellespese di lite a favore degli intervenienti.Numero registro generale 3003/2021Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7991/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è infondato.Si premette che, se il giudice di merito omette di pronunciarsi suuna eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non èimpugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione,ma unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciòche rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, ma l’eventualeesistenza di tale invalidità (Cass.

Sez. 3 29-5-2024 n. 15100, Cass.Sez. 1 28-7-2015 n. 15843).Nella fattispecie, si esclude che il Tribunale prima e la Corted’appello poi abbiano errato nel non dichiarare l’inammissibilitàdell’intervento di Remi Guratti e del Condominio: entrambi i soggetti,in quanto creditori di Daps Camperlife s.n.c., il primo creditoreprocedente e il secondo intervenuto nell’esecuzione immobiliare neiconfronti della società, a seguito della revoca della dichiarazione difallimento, erano evidentemente legittimati e avevano interesse aintervenire ex art. 105 cod. proc. civ. nel giudizio nel quale si discutevadell’esistenza o meno in capo alla società della proprietà propriodell’immobile oggetto della procedura esecutiva.Il controricorrente Guratti deduce e documenta che la proceduraesecutiva immobiliare nei confronti della società Daps Camperlife eraproseguita a seguito della revoca del fallimento della società; ciò, perquanto qui interessa, è sufficiente a ritenere l’esistenza dei presuppostiper l’intervento dei creditori ex art. 105 cod. proc. civ. nella causa diopposizione di terzo, a prescindere dalla disamina di ogni ulteriorededuzione svolta dai ricorrenti.Quindi, anche la regolamentazione delle spese di lite degliintervenienti doveva avvenire in applicazione del principio disoccombenza e la soccombenza era integralmente in capo agli attoriappellanti Altobelli.Numero registro generale 3003/2021Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 7991/2026Data pubblicazione 31/03/2026Le ulteriori doglianze sulla tardività degli interventi sonoinammissibili, sia perché gli interventi sono avvenuti prima dell’udienzadi precisazione delle conclusioni ex art. 268 cod. proc. civ. rationetemporis applicabile, sia perché i ricorrenti neppure allegano qualiIn conclusione il ricorso è integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.

Non ricorrono le condizioni perpronunciare a carico dei ricorrenti la condanna ex art. 96 cod. proc.civ. chiesta dal Condominio.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida a favore di ciascuno dei controricorrenti in €200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre 15% deicompensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di cassazione in data 11-3-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso