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Sentenza — n. 7871/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appellate order for insufficient analysis of disciplinary conduct regarding a notary's corporate registration errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7871/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Appellate Court's order dismissing a disciplinary appeal against a notary for failing to properly analyze specific conduct. The notary argued the lower court ignored irregularities in a corporate transformation request, while the disciplinary council claimed the matter was resolved by a subsequent corrective act. The court ruled that the appellate decision lacked the minimum constitutional motivation required to determine sanctions and apply mitigating circumstances, necessitating a remand for a fresh evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 144, 147 lett. a) del Codice deontologico dei Notai; The disciplinary judge must provide a complete and reasoned analysis of all relevant conduct to determine sanctions and apply mitigating circumstances, ensuring the decision respects constitutional minimums of motivation.

Parole chiave

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notarial discipline corporate registration sanction determination mitigating circumstances constitutional motivation remand for retrial deontological code sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

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Art. 144 del Codice deontologico dei Notai
Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 144, comma 1, della legge notarile, in relazioneall’art.
Art. 147 lett. a) del Codice deontologico dei Notai
Ha dichiarato di condividere le valutazioni della Co.Re.Di.,perché l’indicazione dell’oggetto sociale della società trasformata erastata rimediata a monte dal notaio con atto di rettifica e perciò erastata sanzionata ai sensi dell’art. 147 co.
art. 2700 c.c
135 legge notarile e dell’art. 2700 cod.
art. 2700 cod. civ
135 legge notarile e dell’art. 2700 cod. civ.,nonché dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
edell’art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 2249 cod.civ
4165 di trasformazione di società aresponsabilità limitata in società semplice con oggetto non conformeall’art. 2249 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053
Cass. Sez. 2 13-6-2024 n. 16508
Cass. Sez. 12-2-2020 n. 3458
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Testo completo

partecipata 26-3-2026SENTENZAsul ricorso n. 12857/2023 R.G. proposto da:BONANNI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Zitoe dall’avv. Jacopo Vavalli-ricorrente-controCONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI ECIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. Alessandro Giacchetti-controricorrente, ricorrente incidentale-avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma R.G. 388/2022 rep.7578/2022, depositata il I-12-2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliopartecipata del 26-3-2026 dal consigliere Linalisa Cavallino;sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott.

RosaMaria Dell’Erba, la quale ha concluso per l’accoglimento del secondomotivo del ricorso principale, rigettato il primo e assorbito il terzomotivo di ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;Numero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026uditi l’avv. Jacopo Vavalli per il ricorrente e l’avv. Alessandro Giacchettiper il controricorrente e ricorrente incidentale.1.Secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata della Corted’appello di Roma, con richiesta del Presidente del Consiglio Notariledei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia in data 8-5-2019,a seguito di delibera del 3-4-2019, è stata promossa l’azionedisciplinare nei confronti del notaio Alessandro Bonanni, in relazione asegnalazione del Conservatore della Camera di Commercio di Roma –Registro delle Imprese.

In particolare, era stato segnalato che il notaioin data 28-10-2016 aveva trasmesso l’istanza di iscrizione dellevariazioni statutarie per la società Ondina s.r.l., comprensive dellatrasformazione in società semplice, di cui al verbale dell’assemblea deisoci 30-9-2016 -rep. 4165- e tale domanda era stata sospesacomunicando le irregolarità riscontrate; il 28-4-2017 il notaio avevatrasmesso una pratica di nuovo invio dell’istanza, in relazione alla qualel’ufficio aveva comunicato al notaio il permanere delle irregolaritàrelative all’oggetto sociale, in quanto comprendente “attivitàcommerciali” non ammesse per la società semplice; il 6-6-2017 ilnotaio aveva trasmesso una nuova istanza relativa alla richiesta diiscrizione della variazione dell’oggetto sociale della società semplice,deliberata dai soci in data 1-6-2017 -rep. 6210-, la richiesta era statasospesa, stante la mancata iscrizione della trasformazione per leprecedenti irregolarità, ed era stata comunicata al notaio l’impossibilitàdi procedere all’iscrizione del nuovo oggetto sociale della societàsemplice.

Il 15-6-2017 il notaio aveva trasmesso una “ulterioreversione” della deliberazione del I-6-2017 della società semplice dimodificazione dell’oggetto sociale, perché tale copia conteneval’indicazione “a rettifica e migliore precisazione di quanto già convenutocon atto del 30-9-2016 a mio repertorio n. 4165/1967”; infine, in dataNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/20265-2-2019 il notaio aveva trasmesso una “terza versione” delladeliberazione del I-6-2017 “recante l’indicazione dellarettifica/integrazione dell’atto originario di trasformazione societariadel 30-9-2016”.Il notaio, ascoltato dal Consiglio Notarile, consegnava copia deidue atti a suo rogito -trasformazione del 30-9-2016 rep. 4165 e verbaledi assemblea del I-6-2017 rep. 6210- e dichiarava che vi era stato unerrore nella compilazione dell’atto relativo al verbale modificativo delI-6-2017 inviato al Conservatore del Registro delle Imprese, che nonera stato collazionato prima dell’invio.Il Consiglio Notarile ha esercitato l’azione disciplinare per i fatticontestati, in quanto concretanti violazione dell’art. 147 co.1 lett. a)legge notarile e con decisione depositata il 18-11-2019 la CommissioneAmministrativa Regionale di Disciplina – Lazio ha dichiarato il notaioresponsabile dell’illecito contestato di cui all’art. 147 lett.

a) leggenotarile, comminando la sanzione della sospensione per tre mesi.2.Alessandro Bonanni ha proposto reclamo alla Corte d’appello diRoma e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri eCivitavecchia ha chiesto il rigetto del reclamo e l’accoglimento delproprio reclamo incidentale.Con ordinanza depositata il I-12-2022 la Corte d’appello di Romaha parzialmente accolto il reclamo principale e determinato la sanzionenella sospensione dall’esercizio della professione notarile per la duratadi un mese, ha rigettato il reclamo incidentale e ha compensato lespese processuali.Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazioneproposti, l’ordinanza ha escluso di potere accogliere la tesi delreclamante secondo la quale si era trattato di un mero errore di copia,scusabile e disciplinarmente irrilevante, perché l’addebito consistevanel deposito in momenti diversi di tre differenti copie autentiche delloNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026stesso verbale, e perciò era condotta diversa dalla semplice mancatacollazione di una copia rispetto all’originale; ha rilevato il pericolosovulnus per la fede pubblica scaturito da tale comportamento, per lapalese violazione del principio sul quale si basa l’attività notarile,consistente nell’attribuire fede pubblica agli atti ricevuti, per cui lacondotta aveva rilevanza disciplinare ex art. 147 lett.

a) legge notarile.Ha dichiarato che il notaio era meritevole delle circostanze attenuantigeneriche, per la giovane età anagrafica e professionale (iscritto a ruolonel 2015), per l’incensuratezza penale, la scarsa offensività in concretodella condotta in quanto al termine della vicenda era stato iscritto nelRegistro delle imprese l’atto corretto, per l’assenza di recidiva, perchéil precedente segnalato era riferito a condotta successiva. Ha escluso ilriconoscimento delle circostanze attenuanti specifiche, in quanto nonsussisteva il ravvedimento operoso di cui all’art. 144 legge notarile,essendo avvenuta la corretta iscrizione nel Registro delle Imprese dicopia esatta solo all’esito delle diverse segnalazioni.L’ordinanza ha integralmente rigettato il reclamo incidentale,laddove il Consiglio Notarile sosteneva che la condotta posta in esseredal notaio, consistita nell’avere richiesto l’iscrizione nel registro delleimprese dell’atto da lui rogato il 30-9-2016 rep. 4165 portante latrasformazione della società Ondina in società semplice con oggettosociale non conforme, fosse da qualificare ai sensi dell’art. 138-bislegge notarile e fosse da sanzionare con l’irrogazione della sospensioneper sei mesi.

Ha dichiarato di condividere le valutazioni della Co.Re.Di.,perché l’indicazione dell’oggetto sociale della società trasformata erastata rimediata a monte dal notaio con atto di rettifica e perciò erastata sanzionata ai sensi dell’art. 147 co. 1 lett.

a) legge notarile;quindi ha concluso che correttamente la Commissione avevariqualificato il fatto inerente all’oggetto sociale ex art. 156-bis co.8legge notarile, anziché individuare un fatto diverso ex art. 156-bis co.Numero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/20269, perché non era emerso un fatto nuovo e diverso rispetto a quelliaccertati dal Consiglio Notarile, ma erano stati considerati gliaccadimenti già contestati e qualificati ai sensi dell’art. 147 lett. a).3.Avverso l’ordinanza Alessandro Bonanni ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri eCivitavecchia ha resistito con controricorso, con il quale ha propostodue motivi di ricorso incidentale.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la camera di consigliopartecipata del 26-3-2026 e nei termini il Pubblico Ministero hadepositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoriaillustrativa entrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2700 c.c., dell’art. 135 della legge notarile,nonché dell’art. 147, comma 1, lettera a) e dell’art. 136 della leggenotarile, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., a frontedell’erronea applicazione della disciplina sulla pubblica fede attribuitaall’atto notarile e, comunque, della erronea applicazione della sanzionedella sospensione disciplinare in virtù del riconoscimento, da parte delGiudice a quo, della tenuità dei fatti contestati”.

Evidenzia che il rilascioda parte del notaio al Registro delle Imprese di copie autentichedifformi dall’originale di un verbale societario riguarda profili didiscrasia che hanno mero carattere formale e nessun rilievo ai fini delsignificato dell’atto e della sua funzione documentale; aggiunge che sitrattava di meri errori materiali che, se fossero stati contenuti in unasentenza, sarebbero stati oggetto di correzione di errore materiale e,se fossero stati oggetto di valutazione penale, sarebbero staticonsiderati falso innocuo. Quindi sostiene che la Corte d’appello,Numero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026nella violazione dell’art. 135 legge notarile e dell’art. 2700 cod. civ.,nonché dell’art. 147 co.1 lettera a) legge notarile.

Inoltre, evidenziacome la stessa ordinanza impugnata abbia attribuito scarsa rilevanzain concreto alla condotta e sostiene che ciò avrebbe dovuto comportarel’applicazione dell’art. 136 legge notarile, alla luce dei principi enunciatida Cass. Sez. U 26 ottobre 2017 n. 25457.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 144, comma 1, della legge notarile, in relazioneall’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., a fronte della erronea applicazionedella disciplina in materia di concessione delle circostanze attenuantigeneriche ai sensi della detta disposizione della legge notarile”;richiama il disposto dell’art. 144 co. 1 legge notarile, secondo la quale,se ricorrono le circostanze attenuanti, è sostituita la sanzionepecuniaria alla sospensione, evidenziando come il meccanismo didegradazione della sanzione operi in tal senso.3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 144, comma 1, della legge notarile, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., a fronte della mancata applicazionedelle circostanze attenuanti specifiche ai sensi della detta disposizionedella legge notarile”.

In via subordinata rispetto ai precedenti motivi, ilricorrente evidenzia che il notaio aveva inviato al Registro delleImprese la copia emendata dalle difformità, per cui aveva posto inessere condotta volta a rimediare le conseguenze dannose dell’illecitocommesso; perciò, sussistevano i presupposti per applicare l’art. 144co.1 legge notarile in ordine al ravvedimento operoso. Sostiene cheerroneamente l’ordinanza impugnata abbia ritenuto che la condottafosse stata posta in essere dopo la segnalazione della Camera diCommercio, perché l’ultimo invio della copia del verbale rep. 6210risaliva al 5-2-2019 e la prima segnalazione era del 14-2-2019;aggiunge che, comunque, non vi è un termine decadenziale perchéNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026operi il ravvedimento operoso e allo stesso non osta il dato che l’illecitosia di pericolo, essendo la condotta successiva atto uguale e contrario,e dunque riparatorio.4.Con il primo motivo di ricorso incidentale il Consiglio Notarilededuce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 144 L.N., in relazioneall’art. 360, n. 3 c.p.c.; nullità dell’ordinanza, limitatamente al capoconcernente la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, perviolazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, n. 4 c.p.c. edell’art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione dovuta alcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art.360, n. 4 c.p.c.”.

Il ricorrente incidentale lamenta che l’ordinanzaimpugnata, dopo avere pienamente condiviso le argomentazioni dellaCommissione disciplinare sulla consistenza e la gravità dell’addebito,abbia riconosciuto, in maniera incoerente e sulla base di elementi erratie irrilevanti, le circostanze attenuanti generiche; sostiene che lamotivazione sul punto sia manifestamente incoerente, in primo luogosotto il profilo soggettivo, perché non aveva rilevanza la giovane etàanagrafica e professionale del notaio, già condannato in altroprocedimento disciplinare alla sospensione per sei mesi con pronunciapassata in giudicato.5.Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Consiglio Notarilededuce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 147, lett.

a) L.N., inrelazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; nullità dell’ordinanza, limitatamenteal capo concernente la determinazione della sanzione, per violazionedell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, n.4 c.p.c. e dell’art. 118disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione, mancante o meramenteapparente, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”. Il Consiglio Notarileevidenzia che l’ordinanza impugnata ha condiviso le valutazioni dellaCommissione di disciplina con riferimento alla condotta di cui all’attodel 30-9-2016 rep. 4165 di trasformazione della società aNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026responsabilità limitata in società semplice con oggetto socialeconsistente in attività commerciale, non conforme all’art. 2249 cod.civ., ma rileva che con il suo reclamo aveva chiesto non solo diapplicare, in relazione a quella condotta, sanzione ex art. 138-bis leggenotarile, ma anche di applicare, per tutti i fatti, la sospensione per seimesi ex art. 147 lett.

a) legge notarile; aggiunge che, quale che fossel’inquadramento giuridico, la sanzione doveva tenere nel debito contoil complessivo modus operandi accertato, comprensivo del ricevimentodell’atto rep. 4165, e la Corte d’appello non dimostrava di averlo fatto,con l’illogico risultato di giungere alla riduzione della sanzione,nonostante la complessiva grave condotta.6.Per primo logicamente deve essere esaminato il primo motivo diricorso principale, che è infondato per le ragioni di seguito esposte.E’ acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che l’art.147 lett.

a) legge 16 febbraio 1913 n. 89 prevede una fattispeciedisciplinare a condotta libera, all’interno della quale è punibile ognicomportamento, posto in essere dal notaio sia nella vita pubblica chenella vita privata, idoneo a compromettere l’interesse tutelato; l’art.147 individua con chiarezza l’interesse tutelato, nella dignità ereputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile, edetermina la condotta sanzionabile in quanto idonea a comprometterel’interesse tutelato; la concreta individuazione della condottadisciplinarmente rilevante da parte del giudice di merito non èsindacabile dalla Cassazione, in quanto il controllo di legittimitàsull’applicazione da parte del giudice di merito di clausole generali puòsolo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in esse delfatto concreto (Cass.

Sez. 2 27-9-2022 n. 28133, Cass. Sez. 2 28-8-2015 n. 17266, Cass. Sez. 6-3 23-3-2012 n. 4721; cfr. Cass. Sez. U10-10-2024 n. 26369, in materia di procedimenti disciplinari a caricodi avvocati, per l’enunciazione del principio secondo il quale la concretaNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definitedalla legge mediante una clausola generale è rimessa all’ordineprofessionale e il controllo di legittimità sull’applicazione di tali normeavviene nei limiti della valutazione di ragionevolezza).Nella fattispecie, la condotta addebitata al notaio ai sensi dell’art.147 lett.a) legge notarile, come esaminata dall’ordinanza impugnata(da pag.22) è consistita non nella commissione di meri errori materiali,alla quale la vorrebbe ricondurre il ricorrente con il suo primo motivodi ricorso;

è consistita nell’avere depositato presso il Registro delleImprese, in momenti diversi, tre differenti copie autentiche dello stessoverbale dell’assemblea dei soci della società semplice Ondina di data1-6-2017 -rep. 6210-, che l’ordinanza impugnata ha espressamenteevidenziato trattarsi di condotta diversa dalla semplice mancatacollazione di una copia rispetto all’originale. A fronte della condottacome accertata -che il ricorrente avrebbe potuto mettere in discussionein questa sede esclusivamente formulando motivo ex art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ.- legittimamente l’ordinanza ha evidenziato che la fedepubblica, tipica degli atti notarili, comprende anche la correttezzaformale delle copie conformi degli atti, rilasciate ai fini del loro utilizzo;quindi, in termini esenti da qualsiasi vizio logico e giuridico ha conclusoche le condotte commesse integravano la fattispecie di cui all’art. 147lett.

a) legge notarile, che sussiste nel caso in cui il notaio«compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vitapubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigiodella classe notarile». Né le affermazioni del ricorrente, sull’innocuitàdelle inesattezze commesse, si confrontano con il dato che le condotte,in quanto ripetute con riguardo allo stesso atto pubblico originale, sonostate valutate dalla Corte d’appello come attestanti che il notaio haoperato nella totale inosservanza del principio della fede pubblica tipicadegli atti notarili; la conseguente valutazione di idoneità delle condotteNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026a compromettere i valori tutelati dall’art. 147 lett.

a) resiste allacensura in questa sede, essendo all’evidenza anomalo ilcomportamento del pubblico ufficiale -il quale ha anche il compito dirilasciare copie conformi agli originali da lui rogati- consistitonell’inviare al Registro delle Imprese tre copie differenti dello stessooriginale da lui rogato. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente,la statuizione non si pone in contraddizione neppure con l’ulteriorerilievo dell’ordinanza impugnata, in ordine alla scarsa offensività inconcreto della condotta; ciò perché tale affermazione (a pag. 24dell’ordinanza) è stata svolta esclusivamente al fine di giustificarel’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e perciò non hainciso in alcun modo sulla già eseguita valutazione (da pag. 22 a pag.24 in alto) in ordine all’integrazione dell’illecito contestato.

Neconsegue che non rilevano, al fine di escludere la rilevanza disciplinaredella condotta contestata, neppure le deduzioni svolte dal ricorrenterichiamando l’art. 136 legge notarile, in quanto ogni questione relativaall’applicazione dell’art. 136 si pone nella fase di determinazione dellasanzione e non in quella dell’accertamento in ordine all’esistenzadell’illecito. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente nellamemoria illustrativa, nessuna delle deduzioni svolte con il primo motivodi ricorso è finalizzata a sostenere in modo ammissibile in questa sedeche all’illecito commesso avrebbero dovuto essere applicate le sanzionimeno gravi previste dall’art. 136; infatti, la valutazione sulla gravitàdella condotta comporta accertamento in fatto spettante al giudice dimerito e che avrebbe potuto essere censurato solo attraverso laproposizione di motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nelricorrere dei relativi presupposti.7.Logicamente deve essere esaminato il terzo motivo di ricorsoprincipale, con il quale il ricorrente lamenta che non siano stateNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026riconosciute, con riguardo alla condotta di cui al primo motivo diricorso, le attenuanti specifiche di cui all’art. 144 legge notarile.Rimane al di fuori dall’ambito del motivo, che è stato proposto exart. 360 co.1 n. 3 c.p.c., ogni affermazione con la quale il ricorrentetenta di veicolare in questa sede un accertamento in fatto diverso daquello eseguito dalla sentenza impugnata, in quanto a tal fine ilricorrente avrebbe soltanto potuto proporre motivo di ricorso ex art.360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; quindi, è acquisito che la correttaiscrizione nel Registro delle Imprese della copia esatta dell’atto di rep.6210 è avvenuta solo all’esito delle successive segnalazioni, comeaccertato dall’ordinanza impugnata.Posto questo dato, legittimamente l’ordinanza impugnata haescluso l’esistenza dei presupposti per applicare l’attenuante di cuiall’art. 144 legge notarile che, per la parte che qui interessa, riguardail caso nel quale il notaio «si è adoperato per eliminare le conseguenzedannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto».E’ stato già evidenziato dalla Suprema Corte che, ai finidell’applicazione dell’attenuante di cui si discute, negli illeciticommissivi la rimozione delle conseguenze dannose consiste nelcompimento di una attività uguale e contraria a quella integrante laviolazione; però, non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata,in quanto richiede un comportamento diverso e ulteriore, volto amodificare la situazione di fatto e di diritto prodottasi in contrasto conquella che, rispettando la prescrizione deontologica e professionale, sisarebbe verificata (Cass.

Sez. 2 13-6-2023 n. 16859, Cass. Sez. 2 12-2-2014 n. 3203).Nella fattispecie, all’evidenza, l’iscrizione nel Registro delleImprese, al terzo invio, di copia conforme dell’atto non ha costituitocondotta finalizzata a eliminare le conseguenze della precedenteviolazione, ma ha costituito la condotta a cui il notaio era obbligato finNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall’inizio e che, solo alla fine e a seguito delle successive segnalazioniricevute, ha posto in essere.

Quindi, si è trattato solo della condottadoverosa prima mancata.8.Si deve ora esaminare il secondo motivo di ricorso incidentale,che è fondato nei termini di seguito esposti nella parte in cui il ConsiglioNotarile lamenta la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnatacon riguardo alla determinazione della sanzione.La Corte d’appello ha espressamente esaminato e rigettato ilreclamo incidentale del Consiglio Notarile laddove aveva sostenuto che,con riferimento all’atto rep. 4165 di trasformazione di società aresponsabilità limitata in società semplice con oggetto non conformeall’art. 2249 cod. civ., fosse integrato l’illecito di cui all’art. 138-bislegge notarile.

Sotto questo profilo, il Consiglio Notarile non svolgealcuna specifica censura all’ordinanza impugnata, laddove hadichiarato che tutte le condotte ascritte al notaio erano statecorrettamente sanzionate dalla Co.Re.Di ai sensi dell’art. 147 co.1lett.a), per cui il dato è definitivamente acquisito in causa. Però, laCorte d’appello non ha esaminato il motivo di reclamo incidentale delConsiglio Notarile nella parte in cui aveva chiesto la determinazionedella sanzione in mesi sei di sospensione, sostenendo che la sanzioneirrogata non era adeguata rispetto alla condotta complessivamenteconsiderata, comprensiva anche di quella relativa all’atto rep. 4165 -per avere il notaio rogato atto di trasformazione di società aresponsabilità limitata in società semplice con oggetto non conformeall’art. 2249 cod. civ.; quindi -e perciò è fondata la censura dimancanza di motivazione, diversamente da quanto ritenuto dalPubblico Ministero- la Corte d’appello non ha dimostrato di avere tenutoconto della complessiva condotta attribuita al notaio nelladeterminazione della relativa sanzione.

Infatti, da pag. 22 l’ordinanzaha preso in esame esclusivamente la condotta consistita nell’invio delleNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026differenti copie autentiche dello stesso verbale, oggetto del primomotivo di ricorso principale; esclusivamente a quella condottal’ordinanza ha poi fatto riferimento per affermare la scarsa offensivitàin concreto della condotta complessivamente considerata; soltanto aquella condotta ha fatto riferimento anche per escludere i presuppostiper applicare le attenuanti specifiche riferite al ravvedimento operoso.La successiva affermazione (pag. 25 dell’ordinanza), secondo la qualela conclusione sul reclamo del notaio Bonanni conducevaimplicitamente al rigetto del reclamo incidentale, così come leargomentazioni successive fino a pag. 29 -volte ad affermare cheesattamente la Co.Re.Di. aveva riqualificato il fatto relativo all’atto del30-9-2016 rep. 4165 ai sensi dell’art. 147 lett.

a) legge notarile senzaritenerlo fatto nuovo e diverso- non rilevano ai fini che interessano: sitratta di affermazioni che non consentono in alcun modo di ritenere chela Corte d’appello abbia tenuto conto anche della condotta di cui all’attorep. 4165 per valutare la congruità della sanzione irrogata al notaio eperciò rigettare il relativo motivo di ricorso incidentale.La conferma eclatante che l’ordinanza impugnata sia totalmentepriva di motivazione in punto di determinazione della sanzione conriguardo all’atto rep. 4165 è data dall’affermazione del ricorrente nelricorso (pag.16), secondo la quale l’unico “atto incriminato” sarebbel’atto rep. 6210.

Infatti, tale affermazione è eseguita a frontedell’esclusiva disamina, da parte dell’ordinanza impugnata, dellacondotta riferita all’atto rep. 6210 al fine della determinazione dellasanzione. Però, l’affermazione del ricorrente non è corretta, perchél’ordinanza non ha accolto, sotto nessun profilo, il reclamo del notaionella parte in cui era volto a escludere la sua responsabilità per i fattie i fatti, come accertati e sanzionati dalla Co.Re.Di., riguardavanoentrambi gli atti rep. 6210 e 4165. E’ vero, come valorizzato dalricorrente e dal Pubblico Ministero, che l’ordinanza espressamente haNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026dato atto che in modo corretto anche la condotta relativa all’atto rep.4165 era stata qualificata dalla Co.Re.Di. ex art. 147 lett.

a) leggenotarile, perché l’indicazione dell’oggetto sociale della societàtrasformata era stata comunque rimediata dal notaio con l’atto direttifica. Però, l’ordinanza rimane totalmente carente nella disaminadella condotta riferita all’atto rep. 4165 al fine della determinazionedella sanzione; la mancanza si è riverberata anche nella mancanza divalutazione dell’offensività di quella condotta ai fini della concessionedelle circostanze attenuanti specifiche e generiche. A fronte di talecarenza, si deve concludere che la motivazione sul punto delladeterminazione della sanzione non sia rispettosa del minimocostituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità(Cass.

Sez. U 7-4-2014 n. 8053, per tutte) e sussista il vizio dedottocon il secondo motivo di ricorso incidentale.9.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale per leragioni esposte comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorsoprincipale e del primo motivo di ricorso incidentale, entrambi relativialla concessione delle attenuanti generiche. Infatti, tali questioniperdono in questa sede di rilevanza decisoria, in quanto la valutazionesull’esistenza dei presupposti per concedere le cosiddette attenuantigeneriche potrà essere eseguita dal giudice del rinvio solo dopo averevalutato la condotta del notaio anche con riguardo all’atto rep. 4165,al fine della determinazione della sanzione nel limite del motivo direclamo incidentale già proposto; ciò in quanto le medesimecircostanze valutate ai fini della determinazione della sanzione nonpotranno essere nuovamente valutate anche ai fini della concessionedelle circostanze attenuanti generiche.

Qualora accertasse le condizioniper applicare le circostanze attenuanti, il giudice del rinvio ne dovràfare applicazione nel rispetto della previsione dell’art. 144 leggenotarile, valevole per tutte le circostanze attenuanti, e perciò conNumero registro generale 12857/2023Numero sezionale 780/2026Numero di raccolta generale 7871/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’effetto speciale di sostituzione della sospensione con la sanzionepecuniaria (Cass. Sez. 2 13-6-2024 n. 16508, Cass. Sez. 12-2-2020 n.3458).10.In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorsoincidentale, sono rigettati il primo e il terzo motivo di ricorso principalee sono assorbiti i restanti motivi.

L’ordinanza impugnata è cassata inrelazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma indiversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e sigiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale; rigetta ilprimo e il terzo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 26-3-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa Cavallino Lorenzo Orilia