Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal accepted by respondent under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal, which was accepted by the respondent. The underlying dispute involved a claim for legal fees against a lawyer, previously resolved by lower courts on prescription grounds. The court ruled that the withdrawal satisfied procedural requirements and terminated the case without addressing the merits or ordering further costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 co. 2 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A formal withdrawal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the cassation proceedings without the need to rule on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
P.U. 26-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 599/2023 R.G. proposto da:MAUCERI CORRADO, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Marchi-ricorrente-controPOLI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Pinna-controricorrente-avverso la sentenza n. 1282/2022 della Corte d’Appello di Brescia,depositata il 28-10-2022,udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-3-2026 dal consigliere Linalisa Cavallino,udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto ProcuratoreGenerale Aldo Ceniccola, il quale ha concluso chiedendo ladichiarazione di estinzione per rinuncia,udite l’avv.
Mariarosaria Farina in sostituzione dell’avv. Luca Marchi peril ricorrente e l’avv. Elena Pinna per il controricorrente.Numero registro generale 599/2023Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 7860/2026Data pubblicazione 31/03/2026RILEVATO CHE:1.Con atto di citazione notificato il 17-5-2017 Stefano Poli haproposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale diBrescia gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 11.667,83 oltreinteressi e spese a favore dell’avvocato Corrado Mauceri, perprestazioni professionali rese in giudizio innanzi al TAR Lazio.L’opposto Corrado Mauceri ha chiesto il rigetto dell’opposizione econ sentenza n. 911/2020 il Tribunale ha accolto l’opposizione,dichiarando la prescrizione del credito.Avverso la sentenza Corrado Mauceri ha proposto appello, che laCorte d’appello di Brescia con sentenza n. 1282/2022 depositata il 28-10-2022 ha integralmente rigettato.2.Corrado Mauceri ha proposto ricorso per cassazione affidato aundici motivi.Stefano Poli ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 26-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hannodepositato memoria illustrativa entrambe le parti.Il 16-3-2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso,sottoscritto anche dalla parte personalmente, con richiesta dicompensazione delle spese di lite e il 18-3-2026 il controricorrente hadepositato atto di accettazione della rinuncia.CONSIDERATO CHE:1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art.390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata aisensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio dicassazione, con ordinanza ex art. 391 co.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 599/2023Numero sezionale 774/2026Numero di raccolta generale 7860/2026Data pubblicazione 31/03/2026Poiché il controricorrente ha ritualmente aderito alla rinuncia, aisensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sullespese del giudizio di legittimità.2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R.30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributounificato (Cass.
Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Cass. Sez. 3 5-12-2023n. 34025). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 26-3-2026Il PresidenteLorenzo Orilia