Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal of cassation request under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their appeal on March 11, 2026. Antonio Petitto and Maria Carmela Coppola had previously challenged a second-instance judgment that rejected their opposition to a summary enforcement order for condominium fees. The court ruled that no further judicial action was necessary as the procedural prerequisites for advancing the case were no longer met by the withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The cassation proceeding is extinguished when the appellant withdraws the appeal, rendering further judicial intervention unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28707/2020 R.G. proposto da:PETITTO ANTONIO, COPPOLA MARIA CARMELA, rappresentati e difesidagli avvocati HERMAN ALTOMARE e FRANCESCO PROVENZANO, do-miciliati presso l’avvocato DOMENICO MARIANI-ricorrenti-controCONDOMINIO VIALE LAZIO 25 29-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 258/2020depositata il 27/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalRelatore Remo Caponi.Numero registro generale 28707/2020Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7778/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza del 2018, il Tribunale di Milano accoglieva parzial-mente l’opposizione proposta da Antonio Petitto e Maria Carmela Cop-pola avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro ingiunto ilpagamento della somma di € 10.085 in favore del Condominio di VialeLazio 25/29 in Rozzano.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, respingeval’appello principale proposto da Petitto e Coppola e, in accoglimentodell’appello incidentale del Condominio, dichiarava l’infondatezzadell’opposizione, condannava gli appellanti principali al pagamentodella somma ingiunta.Ricorrono per cassazione Antonio Petitto e Maria Carmela Coppolacon plurimi motivi.
Il Condominio è rimasto intimato.I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in data 11marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONEA seguito del deposito dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazioneda parte dei ricorrenti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensidegli artt. 390 e 391 c.p.c.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,non avendo il Condominio svolto attività difensiva in questa sede.Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato aisensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.25485 del 2018).
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Numero registro generale 28707/2020Numero sezionale 698/2026Numero di raccolta generale 7778/2026Data pubblicazione 31/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 19 marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa