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Ordinanza — n. 7765/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandatory writs due to lack of standing in opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7765/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against mandatory writs, declaring the opposition proceedings inadmissible. The lower court had revoked the writs because the administrator lacked standing at the time of filing, but the Supreme Court ruled that the creditor is the condominium entity, not the individual administrator. Consequently, the oppositions were invalid for lack of standing, and the writs became final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 647 c.p.c.; In opposition proceedings against a mandatory writ, the opposing party must be the creditor indicated in the writ; if the opposition is directed at the administrator personally rather than the condominium entity, it is inadmissible for lack of standing, rendering the writ final.

Parole chiave

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mandatory writs standing in opposition condominium entity finality of judgments administrative representation nomina dell'amministratore fallimentare potere di nomina revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 647 c.p.c.
Art. 1129 c.c.
Art. 1724 c.c.
art 647 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 15567/2018
Cass. 15567/2018; 8731/1997; 6498/1996).Nella fattispecie, il creditore ingiungente è il Condominio di viaNicolai n.
Cass. 8731/1997
Cass. 6498/1996
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11470/2020 R.G. proposto da:PORTACCIO QUINTINO, difeso dall’avvocato MARIA TERESACOSTANZA NICO PERRONE-ricorrente-controDE MEO RAFFAELE, ROSSINI GIUSEPPE, SCHIRONE DOMENICO, difesidagli avvocati ONOFRIO MONTECALVO e GENNARO IMPARATO-controricorrenti-avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 4784/2019 depositata il30/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalRelatore Remo Caponi.Numero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026Nell’assemblea condominiale del 20/10/2009 l’amministratoreQuintino Portaccio rassegnava le dimissioni e l’assemblea nominavacontestualmente Raffaele De Meo quale nuovo amministratore.

In data28/10/2009, il Condominio sito in Bari alla via Nicolai n. 367, in personadell’amministratore pro tempore Quintino Portaccio, depositava trericorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini GiuseppeRossini, Domenico Schirone e Raffaele De Meo per il pagamento disomme dovute per la realizzazione di lavori straordinari. Il Giudice dipace di Bari emetteva i decreti ingiuntivi nn. 2541/2009, 2584/2009 e2638/2009.I condomini proponevano opposizione ai decreti ingiuntivi,convenendo in giudizio Quintino Portaccio in proprio. I giudizi diopposizione, riuniti per connessione oggettiva e parzialmentesoggettiva, si concludevano con la sentenza del Giudice di pace di Barin. 445 del 20/01/2011, che rigettava le opposizioni.Il Tribunale di Bari ha accolto l’appello proposto da Raffaele De Meo,Giuseppe Rossini e Domenico Schirone, ha riformato la sentenza diprimo grado e ha revocato i decreti ingiuntivi.

Il giudice di appello haritenuto che Quintino Portaccio fosse privo di legittimazione attiva almomento del deposito dei ricorsi monitori, poiché la nominacontestuale del nuovo amministratore lo aveva privato dei poteri dirappresentanza del Condominio.Ricorre per cassazione Quintino Portaccio con due motivi. ResistonoRaffaele De Meo, Giuseppe Rossini e Domenico Schirone concontroricorso. I controricorrenti hanno depositato note illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia omesso esame di un punto decisivodella controversia circa la inammissibilità dell’appello per carenza dilegittimazione passiva della parte opposta e passaggio in giudicato deidecreti ingiuntivi per decorrenza del termine ex art 647 c.p.c.Numero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è accolto.Risulta dagli atti di causa, come detto, che i ricorsi per decretoingiuntivo sono stati proposti dal Condominio sito in Bari alla via Nicolain. 367, per il tramite dell’amministratore pro tempore QuintinoPortaccio, e che i decreti ingiuntivi sono stati emessi in favore delCondominio.

Le opposizioni sono state invece instaurate dai condomininei confronti della persona fisica di Quintino Portaccio, non nei confrontidel Condominio.Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il rapportoprocessuale si instaura tra l’ingiunto che propone l’opposizione e ilcreditore in favore del quale il decreto è stato emesso. La parte controla quale l’opposizione ha da essere proposta deve essere il creditoreingiungente (cfr. Cass. 15567/2018; 8731/1997; 6498/1996).Nella fattispecie, il creditore ingiungente è il Condominio di viaNicolai n. 367, non la persona fisica dell’amministratore che ha agito innome e per conto dell’ente.

La circostanza che l’amministratore fosseo meno investito del potere di rappresentanza al momento del depositodei ricorsi monitori attiene alla validità e all’efficacia dell’attivitàcompiuta dal rappresentante, ma non muta la soggettività del creditoreindicato nei ricorsi e nei decreti.Le opposizioni promosse nei confronti di Quintino Portaccio sonopertanto inammissibili per difetto di legittimazione passivadell’opposto. I decreti ingiuntivi nn. 2541/2009, 2584/2009 e2638/2009, non validamente opposti, sono passati in giudicato ex art.647 c.p.c.

La sentenza in epigrafe, che ha omesso di esaminare talefatto decisivo, è cassata senza rinvio, poiché il processo non potevaessere proseguito.Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ed in particolare del combinato disposto di cui agli art.1129 e 1724 c.c. avendo il Giudice dell’appello, fondato il proprioconvincimento sull’erroneo presupposto che, seppur non contemplataNumero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026tra i punti all’ordine del giorno, la nomina di un nuovo amministratorein luogo del dimissionario, possa considerarsi revoca tacita ad nutumdel mandato gestorio, resta assorbito dall’accoglimento del primomotivo.3. - Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarainammissibili le opposizioni a decreto ingiuntivo. Condanna icontroricorrenti, in solido, al rimborso in favore del ricorrente dellespese dell’intero giudizio, che liquida in € 2.400 per il primo grado, in€ 2.400 per il grado di appello e in € 1.500, oltre a € 200 per esborsi,per il giudizio di cassazione, sempre oltre alle spese generali pari al15% sui compensi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 19/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa