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Decreto — n. 7652/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7652/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7652/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Osul ricorso proposto da:MILOIL SRL, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE88, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IOVINO, che larappresenta e difende;- ricorrente -controENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAINETTI;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roman.7491/2022 pubblicata in data 24 novembre 2022;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da MILOIL SRL accettatadalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 5725/2023Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 7652/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 27/03/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7652/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 5725/2023Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 7652/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 27/03/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia

Parole chiave

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abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione ritiro dell'istanza giudiziaria procedura pendente chiusura della procedura di assistenza giudiziaria conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

Osul ricorso proposto da:MILOIL SRL, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE88, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IOVINO, che larappresenta e difende;- ricorrente -controENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAINETTI;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roman.7491/2022 pubblicata in data 24 novembre 2022;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da MILOIL SRL accettatadalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 5725/2023Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 7652/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 27/03/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia