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Decreto — n. 7643/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7643/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7643/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Osul ricorso proposto da:CASADEI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagliavvocati FABRIZIO RAVAGLI, PAOLO GIPPONE;- ricorrente -controZAMMARCHI GIANNI, ZAMMARCHI ANNARELLA,CUCCHI ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocatoROBERTO RINALDI;ZURICH INSURANCE EUROPE AG, RAPPRESENTANZAGENERALE PER L’ITALIA, in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo studio dell’avvocatoGIOVANNI PIERI NERLI che la rappresenta e difende;- controricorrenti –nonché controD’AGOSTINO PIETRO, SARTINI UGHETTO, SIRENAMAURIZIO STEFANO, UNIPOLSAI ASS.NI SPA,BERTOZZI FLAVIANA, TRIVELSCAVI, SAMMARINIVALERIA, SAMMARINI ATTILIO;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBologna n.1651/2023 pubblicata in data 26 luglio 2023;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da CASADEIALESSANDRO, accettata dai controricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;Numero registro generale 3731/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 7643/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7643/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del2022;Numero registro generale 3731/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 7643/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale ritiro delle conclusioni civili condono delle spese procedurali revoca del gratuito patrocinio rinuncia a pretese di salario rinuncia al brevetto

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

Osul ricorso proposto da:CASADEI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagliavvocati FABRIZIO RAVAGLI, PAOLO GIPPONE;- ricorrente -controZAMMARCHI GIANNI, ZAMMARCHI ANNARELLA,CUCCHI ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocatoROBERTO RINALDI;ZURICH INSURANCE EUROPE AG, RAPPRESENTANZAGENERALE PER L’ITALIA, in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, VIA DEI GRACCHI 81, presso lo studio dell’avvocatoGIOVANNI PIERI NERLI che la rappresenta e difende;- controricorrenti –nonché controD’AGOSTINO PIETRO, SARTINI UGHETTO, SIRENAMAURIZIO STEFANO, UNIPOLSAI ASS.NI SPA,BERTOZZI FLAVIANA, TRIVELSCAVI, SAMMARINIVALERIA, SAMMARINI ATTILIO;- intimati –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBologna n.1651/2023 pubblicata in data 26 luglio 2023;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da CASADEIALESSANDRO, accettata dai controricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;Numero registro generale 3731/2024Numero sezionale 291/2026Numero di raccolta generale 7643/2026Data pubblicazione 30/03/2026rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 27/03/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia