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Ordinanza — n. 7568/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal on inheritance division, dismissing urban planning document argument as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7568/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the incidental appeal against a Rome Court of Appeal judgment regarding the division of an inherited property. The appellants argued that the lower court erred in excluding certain facts and failed to order the production of an urban planning conformity certificate required by law. The court rejected this third ground as inadmissible because the lower court never addressed the legal issue, violating the principle of specific appeal and preventing new factual inquiries. Consequently, the appeal was accepted only on the first ground, leading to the quashing of the appealed sentence and remittal to the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 40 of Law no. 47/1985: The incidental appeal must be specific and self-sufficient; if the lower court did not examine the legal issue raised, the appeal is inadmissible for novelty unless the question was previously deduced and identified in the proceedings.

Parole chiave

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incidental appeal admissibility of appeal novelty of complaint urban planning certificate inheritance division specificity of appeal remittal to appellate court successione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
310 e 393 c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, nn.
Art. 40 of Law no. 47/1985
Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta, infine, la violazione efalsa applicazione dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n.
art. 540 c.c
Provincia Roma, dall’altro, e la sussistenza deldiritto di abitazione ex art. 540 c.c.
artt. 370 cod. proc. civ
Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinatodisposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ.
art. 393 c.p
1165 e 2945 c.c.,nonché dell’art. 393 c.p.c., in relazione all'art.
art. 2945 cod. civ
2, Sentenza n.28697 del 2013).Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026Orbene, il principio fissato dall'art. 2945 cod.
art. 102 c.p
Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804
Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430
Cass., Sez. 2, 15/3/2022, n. 12877
Cass., Sez. 2, 06/6/2018, n. 14477
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7187/2024 R.G. proposto daCODACCI-PISANELLI VITO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,dagli avv.ti Roberto Tieghi, Roberto Altieri e Giulio Chiarizia e condomicilio digitale presso l’indirizzo pec dello studio Fantozzi associati inRoma, via Sicilia, n. 66.– ricorrente –controCODACCI-PISANELLI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocatoMaria Pia Piscitelli con domicilio digitale presso l'indirizzo pec dellamedesima.-controricorrente-ricorrente incidentale-CODACCI-PISANELLI EMANUELE, rappresentato e difeso dall’avv.

ClaudioLucisano;-intimato-CODACCI-PISANELLI BIANCANEVE, CODACCI-PISANELLI ANGIOLA,CODACCI-PISANELLI MASSIMO, CODACCI-PISANELLI VITTORIA,Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026CODACCI-PISANELLI ALFREDO, CODACCI-PISANELLI CARLO, CODACCI-PISANELLI FRANCESCO, CODACCI-PISANELLI GIULIO, CODACCI-PISANELLI MARIA, PARRAVANO FRANCA-intimati-BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., SAN PAOLO IMI S.P.A. eSERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONC. PROVINCIA ROMA-intimati-Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 55/2024 del05/01/2024, notificata il 12/01/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/2/2026 dalla dott.ssa Valeria Pirari;Rilevato che:Giulio Codacci-Pisanelli, Francesco Codacci-Pisanelli, Maria Codacci-Pisanelli, Carlo Codacci-Pisanelli, eredi di Pio Codacci-Pisanelli, e VittoriaCodacci-Pisanelli, erede di Bruno Codacci-Pisanelli, convennero in giudizioVito Codacci-Pisanelli, Emanuele Codacci-Pisanelli, Biancaneve Codacci-Pisanelli, Massimo Codacci-Pisanelli, Giovanni Codacci-Pisanelli, AngiolaCodacci-Pisanelli e Alfredo Codacci-Pisanelli, eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, al fine di ottenere l’attribuzione delle quote sull'immobile sito inRoma, Via Tagliamento nn. 11-13-15, formato da quattro appartamentiindipendenti, con relative pertinenze e accessori, a loro attribuite con lasentenza n. 893/92, con la quale il Tribunale di Roma aveva disposto loscioglimento della comunione ereditaria, mediante la formazione di n. 4quote di ugual valore, assegnate a ciascuna stirpe dei condividentimediante sorteggio.A tal fine, dedussero che: con la citata sentenza era stato affermato che ilpredetto complesso immobiliare era pervenuto per successione nel 1927ai quattro fratelli Codacci Pisanelli Giuseppe, Pio, Silvio e Bruno ed eraNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026rimasto tra loro indiviso fino a quando gli eredi di Pio, con atto di citazionedel 28.4.1987, non ne avevano chiesto la divisione giudiziale; la Corted'Appello di Roma con la sentenza n. 3963/03, aveva rigettatol'impugnazione, ritenendo che l’affermata comoda divisibilità dell'immobilede quo precludesse l'apprezzamento di eventuali situazioni di fatto qualiquelle prospettate dagli appellanti, a cui, tramite il sorteggio, non erastata attribuita la porzione da essi stessi preferita; che questa sentenzaera stata, poi, cassata da questa Corte con la sentenza n. 22683/09limitatamente ai conguagli, ritenuti da rivalutare ex officio iudicis; chenessuno degli interessati aveva provveduto alla riassunzione del giudiziodi rinvio; e che, nel frattempo, la quota di Silvio Codacci-Pisanelli,deceduto senza lasciare eredi, era stata suddivisa tra le parti in causa consentenza del Tribunale di Roma n. 37/09 passata in giudicato.Costituitisi in giudizio, Emanuele, Biancaneve, Vito, Giovanni e AngiolaCodacci-Pisanelli proposero domanda riconvenzionale, onde ottenere ladeclaratoria di intervenuta usucapione della porzione dell'immobile di viaTagliamento n. 15, da loro posseduta, come già domandato nel giudizioinstaurato il 27/04/1987, senza che il Tribunale si pronunciasse eottenendo la reiezione della domanda all’esito di quello d’appello.Costituitosi in giudizio, Massimo Codacci-Pisanelli evidenziò l’iscrizionesull’immobile di due ipoteche giudiziali e di un’ipoteca legale,rispettivamente in favore della Banca Popolare di Bergamo CreditoVaresino s.c.r.l. e della San Paolo Imi s.p.a., da un lato, e del Servizio diRiscossione Tributi Conc.

Provincia Roma, dall’altro, e la sussistenza deldiritto di abitazione ex art. 540 c.c. in favore della vedova di BrunoCodacci-Pisanelli, Franca Parravano, chiedendo, anche lui, la declaratoriadi intervenuta usucapione della porzione immobiliare posseduta da lui edagli altri convenuti.Si costituì, altresì, Alfredo Codacci-Pisanelli, rilevando che nessuna delleparti aveva riassunto il giudizio dopo la sentenza di questa Corte n.Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/202622683/09 e che, pertanto, andava dichiarata l'estinzione delprocedimento.Con sentenza n. 12747/18, pubblicata il 21/06/2018, il Tribunale di Romaquali eredi di Pio Codacci-Pisanelli, il piano rialzato, con esclusione delseminterrato, e il tratto di giardino anteriore all'edificio, condannandoli apagare ai convenuti, eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, un conguaglio dieuro 35.897,62, 2) a Vittoria Codacci-Pisanelli, quale erede di BrunoCodacci-Pisanelli, la proprietà del primo piano, condannandola alpagamento, in favore dei convenuti eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, unconguaglio di euro 35.897,62, e 3) a Biancaneve, Emanuele, Giovanni,Angiola, Massimo e Vito Codacci-Pisanelli, quali eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, per un terzo, la proprietà indivisa del secondo piano, conesclusione dei locali sovrastanti, e la piena proprietà del pianoseminterrato, dei locali sopra il secondo piano e del locale a un solo pianosuddiviso in due box auto; pose a carico degli eredi di Pio Codacci Pisanellie dell’erede di Bruno Codacci Pisanelli e in favore dei convenuti, eredi diGiuseppe Codacci Piasanelli, un conguaglio di euro 28.526,05 ciascuno,per un totale di euro 178.527,86; rigettò le domande riconvenzionaliproposte dalle parti convenute; compensò le spese di lite.Il giudizio di gravame, interposto con distinti atti da Biancaneve, Vito,Giovanni e Angiola Codacci-Pisanelli, da un lato, e Massimo Codacci-Pisanelli, dall'altro, si concluse, nella resistenza di Vittoria Codacci-Pisanelli, Emanuele Codacci-Pisanelli, che propose anche appelloincidentale, e Vito Codacci-Pisanelli, con la sentenza n. 55, pubblicata il5/1/2024, con la quale la Corte d’Appello di Roma, riuniti i dueprocedimenti, accolse i due appelli, determinando il valore della primaquota in euro 1.714.873,84, della seconda in euro 1.667.455,20, dellaterza in euro 1.667.700,00 e della quarta in euro 1.031.043,20; condannògli eredi di Pio Codacci-Pisanelli (ossia gli originari attori Giulio FrancescoNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026Maria e Carlo Codacci-Pisanelli) e l’erede di Bruno Codacci-Pisanelli (ossial’originaria attrice Vittoria Codacci-Pisanelli) al pagamento, in favore deiconvenuti eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, dei conguaglirispettivamente di euro 194.605,78 e di euro 147.187,14; condannò GiulioCodacci-Pisanelli a pagare a Francesco, Maria e Carlo Codacci-Pisanelli,quali eredi di Pio Codacci-Pisanelli, con conguaglio a debito in favore diAlfredo, Emanuele, Biancaneve, Massimo, Vito, Giovanni e AngiolaCodacci-Pisanelli, la somma di euro 49.143,98; condannò Vittoria Codacci-Pisanelli, quale erede di Bruno Codacci-Pisanelli, a pagare, con conguaglioa debito in favore dei convenuti Alfredo, Emanuele, Biancaneve, Massimo,Vito, Giovanni e Angiola Codacci-Pisanelli, quali eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, la somma di euro 49.143,98; dichiarò inammissibili le istanze dicorrezione avanzate da Antonia Lucchesi e Vito Codacci-Pisanelli; dichiaròinammissibile l'appello incidentale proposto da Emanuele Codacci-Pisanellie compensò le spese di lite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che non fosse necessarial’integrazione del contraddittorio nei confronti di Rosetta Capozza, vedovadi Giuseppe Codacci – Pisanelli, in quanto la stessa aveva rinunciatoall’eredità del coniuge e la casa non era di proprietà; che, ai finidell’usucapione, nel giudizio dichiarato estinto fosse mancata la provadell’interversione nel possesso, mentre per il periodo successivo al27/4/1987 non sussistevano le condizioni per maturare la prescrizioneacquisitiva, attesa la pendenza del giudizio di scioglimento dellacomunione ereditaria; che non vi fosse stata alcuna censura sulladeterminazione delle quote, avendo questa Corte accolto il solo motivoafferente alla mancata rivalutazione anche d’ufficio delle somme previste aconguaglio, con la conseguenza che doveva riconoscersi natura definitivaalle sentenze che avevano disposto lo scioglimento della comunione e laformazione delle quote, ormai passate in cosa giudicata, e che le relativestatuizioni non potevano essere pertanto oggetto di ulteriori contestazioni;Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte nel giudiziorescindente, il Tribunale avrebbe dovuto procedere anche d’ufficio allarivalutazione dei conguagli e che, per fare ciò, era stato necessarioconoscere il valore attuale delle quote e disporre all’uopo c.t.u.; che laquestione della commerciabilità e divisibilità del seminterrato e del pianorialzato fosse coperta dal giudicato.2.

Avverso la predetta sentenza, Vito Codacci-Pisanelli propone ricorso percassazione affidato a un solo motivo. Si difende con controricorso GiovanniCodacci-Pisanelli, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionatoaffidato a tre motivi. Ha depositato memoria di costituzione del22/7/2024, al fine di sollecitare la fissazione dell’udienza e di intervenireall’udienza pubblica di discussione, Emanuele Codacci Pisanelli. Sonoinvece rimasti intimati Biancaneve Codacci-Pisanelli, Angiola Codacci-Pisanelli, Massimo Codacci-Pisanelli, Vittoria Codacci-Pisanelli, AlfredoCodacci-Pisanelli, Carlo Codacci-Pisanelli, Francesco Codacci-Pisanelli,Giulio Codacci-Pisanelli, Maria Codacci-Pisanelli, Franca Parravano, laBanca Popolare di Bergamo s.p.a., la San Paolo Imi s.p.a. e il ServizioRiscossione Tributi Conc.

Provincia Roma.Considerato che:In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzionedell'intimato Emanuele Codacci Pisanelli, tardivamente effettuata con uncontroricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazionedi costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventualepartecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinatodisposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod.proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità,contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendoneNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026requisito essenziale (tra le tante Cass. n. 23921/2020;

Cass. n.27557/2022; Cass., Sez. 1, 6/4/2024, n. 5983).1. Ciò detto, con l’unico motivo di ricorso principale, si lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 310 e 393 c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché i giudici di merito, purconfermando l'attribuzione delle quote, avevano proceduto a una nuovavalutazione, all'attualità, sia dei locali-appartamenti di ogni singola quota,sia, inevitabilmente, dei relativi conguagli, in tal modo violando quantostabilito dalla Corte di Cassazione nel precedente giudizio, allorché avevastabilito che quei conguagli dovessero soltanto essere rivalutati.Va sul punto evidenziato che il ricorrente, con memoria depositata il7/1/2026, ha rinunciato al ricorso, senza che vi sia prova dell’intervenutaaccettazione da parte dei controricorrenti.2.

Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1165 e 2945 c.c.,nonché dell’art. 393 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere i giudici di merito respinto la richiesta relativaall'usucapione delle quote, in quanto, relativamente al periodo successivoal 27/04/1987, non sussistevano le condizioni per maturare laprescrizione, attesa la pendenza del giudizio di scioglimento dellacomunione ereditaria, richiamando all'uopo la sentenza di questa Corte n.24730 del 2023, secondo cui la domanda giudiziale di divisione è idonea ainterrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista cheabbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni.

Ad avviso delricorrente, i giudici non avevano considerato che l'estinzione del giudiziodetermina l'avvio di un nuovo periodo di prescrizione a decorrere dalladata dell'atto interruttivo, avendo l'estinzione efficacia ex tunc, con laconseguenza che, nella specie, il nuovo ventennio andava calcolato apartire dalla notifica dell'ultimo atto utile a interrompere l'usucapione,ossia dalla notifica della citazione relativa al vecchio giudizio, risalente alNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/20261987, e che gli eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli ben potevano, nel2012, proporre in via riconvenzionale una nuova domanda diaccertamento dell’usucapione maturata nel nuovo ventennio.Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.Come si legge nella sentenza impugnata, i giudici di merito hannoaffermato che, quanto al periodo 1967/1987, la domanda di usucapionenel giudizio dichiarato estinto era stata respinta con sentenza passata ingiudicato in quanto non impugnata, in ragione della mancatadimostrazione dell’interversione del titolo di possesso ai sensi dell’art.1102, secondo comma, c.c., e che, quanto al periodo 1987/2007, nonsussistevano le condizioni per la maturazione della prescrizione, attesa lapendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, essendola relativa domanda idonea a interrompere il termine per l’usucapione.La censura è stata proposta limitatamente a quest’ultimo periodo, rispettoal quale i giudici di merito non si sono attenuti ai principi affermati daquesta Corte.Sul punto, occorre innanzitutto evidenziare che, per interrompere lamaturazione del tempo rilevante ai fini dell’usucapione, il proprietario,uscendo dallo stato d'inerzia, deve o privare il possessore delladisponibilità materiale del bene, determinando un'interruzione naturale delpossesso, ovvero compiere un atto di esercizio del diritto, proponendo neiconfronti del possessore ed esclusivamente dello stesso una domandagiudiziale intesa a recuperarlo (cfr., Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27989 del2023; anche in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14917/2001;Cass., Sez. 2, Sentenza, n. 6910/2001;

Cass., Sez. 2, Sentenza n.14733/2000).Tra queste ipotesi può senz’altro farsi rientrare la domanda giudizialedi divisione, la quale è idonea a interrompere il termine perl'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo diuno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima laNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026trasformazione di un diritto a una quota ideale su uno o più beni comuni inun diritto di proprietà esclusiva su singoli beni (Cass., Sez. 2, sentenza n.12003 del 1992) ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere laproprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei benioggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovinonel possesso esclusivo di uno o più comunisti (Cass., Sez. 2, sentenza n.24730 del 2023).

Infatti, mentre la cessazione dello stato giuridico dellacomunione è strettamente connessa all'esercizio del diritto potestativo alladivisione nelle forme della domanda giudiziale, l'effetto finaledell’attribuzione in favore del condividente della porzione cui abbia dirittoprescinde, per quanto riguarda l'individuazione dell'oggetto del nuovodiritto del singolo, dalle richieste della parte siccome conseguenza delprovvedimento del giudice (in questi termini Cass., Sez. 2, 17/8/2023, n.24730; sul fatto che l’azione di scioglimento della comunione contieneanche quella di petizione vedi anche Cass., Sez. 2, sentenza n. 26951 del2024;

Cass., Sez. 2, sentenza n. 5462 del 1986).Tra l’altro, come affermato anche di recente da questa Corte (Cass., Sez.2, sentenza n. 26951 del 2024), nell’azione di scioglimento dellacomunione ereditaria è insita l’azione di petizione ereditaria, tanto più chela sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituiscetitolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di costoro di acquistarenon soltanto la piena proprietà dei beni facenti parte della quotatoccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti algodimento del relativo dominio, ivi compresa quella diretta a ottenere, invia esecutiva, il rilascio dei beni in essa inclusi, rispetto ai quali gli altricondividenti non hanno più alcun titolo giustificativo per protrarreulteriormente la detenzione proprio per effetto della compiuta divisione(sull’efficacia di titolo esecutivo dello scioglimento della comunione vediCass., Sez. 2, Ordinanza n. 20961 del 2018;

Cass., Sez. 2, Sentenza n.28697 del 2013).Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026Orbene, il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ., secondo cui l'effettointerruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino alpassaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo,quand’anche non decida nel merito, ma definisca questioni processuali dicarattere pregiudiziale, trova deroga nel caso di estinzione del processo,cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato,conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domandagiudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 2024).Ne consegue che, in caso di mancata tempestiva riassunzione della causae conseguente estinzione del processo, si applica il disposto dell'art. 2945,terzo comma, c.c., in forza del quale rimane fermo l'effetto interruttivodella notificazione dell'atto di citazione, ma il nuovo periodo di prescrizionedecorre dalla data dell'atto interruttivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9337del 2004).Pertanto, poiché il giudizio di scioglimento della comunione r.g. n.13751/87, nel quale era stata anche proposta, in via riconvenzionale,domanda di usucapione, in quella sede rigettata, si è estinto per lamancata riassunzione del giudizio di rinvio, come pure esplicitato nellasentenza impugnata, è evidente che l’effetto interruttivo derivante dalladomanda principale non si è protratto per tutto il periodo di pendenzadella lite, come invece affermato dalla Corte di merito, ma è rimastocircoscritto alla notifica della domanda che aveva dato avvio a quelprocesso.3.

Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito affermato che RosettaCapozza, vedova di Giuseppe Codacci-Pisanelli, scomparso nel 1988, nonera litisconsorte necessaria in quanto aveva rinunciato all'eredità delmarito e in quanto l'abitazione familiare non era di proprietà esclusiva diNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026quest'ultimo, senza considerare che i litisconsorti necessari vanno stabilitiex ante in base al petitum e che gli eredi di Giuseppe Codacci Pisanelliavevano chiesto il riconoscimento dell'usucapione maturata nel 1987,sicché quest’ultimo, a questa data, sarebbe stato riconosciuto pienoproprietario della casa familiare e la moglie avrebbe acquistato il diritto diusufrutto sulla stessa.Il motivo è infondato.Nell’ipotesi in cui si rivendichi a qualunque titolo la proprietà di un bene,l’azione deve necessariamente essere proposta nei confronti di chipossiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anchedei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari(Cass., Sez. 6-2, 4/10/2018, n. 24260), principio questo che valenaturalmente anche per la domanda diretta all’accertamentodell’usucapione di un bene, la quale richiede la presenza in causa di tutti icomproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, inquanto comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione eproprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietàdegli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio diogni interessato (Cass., Sez. 2, 14/6/2018, n. 15619;

Cass., Sez. 2,08/06/1994 , n. 5559; Cass., Sez. 2, 04/12/1982, n. 6606; Cass., Sez. 2,20/10/1981 n. 5478; Cass., Sez. 2, 24/06/1974, n. 1910; Cass., Sez.2, 26/03/1976, n. 1085).La domanda relativa al periodo di usucapione maturato nel 1987 è statarespinta sia nell’ambito del proc. r.g. n. 13751/87, come si è visto, siadalla Corte d’Appello in ragione del giudicato formatosi all’esito di quelgiudizio, senza che sia stata proposta alcuna censura sul punto.Da ciò consegue che, essendo passata in giudicato anche in questoprocedimento la statuizione riguardante il periodo fino al 1987, alcunarilevanza può assumere il fatto che vi avesse o meno partecipato laconiuge di uno dei comproprietari.

Quanto, invece, al periodo successivo,Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026correttamente i giudici di merito hanno escluso che la stessa fosselitisconsorte necessaria, atteso che, avendo rinunciato all’eredità delmarito, non aveva mai acquisito alcun diritto sul bene.4. Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta, infine, la violazione efalsa applicazione dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché l'attestato diconformità urbanistica, prescritto dalla citata disposizione, non era statoverosimilmente prodotto, siccome nel 1987 non necessario, e questacircostanza avrebbe dovuto determinare la riforma della sentenza,essendo siffatto documento necessario in tutte le divisioni immobiliari,anche ereditarie.Il terzo motivo è inammissibile.Nella sentenza impugnata non vi è, infatti, alcun richiamo alla questionegiuridica afferente alla conformità urbanistica dei beni dividendi, che nonrisulta né descritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, nétrattata nella parte riguardante la decisione.Ciò comporta che, implicando la stessa un accertamento di fatto, ilricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine dievitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, nonsolo allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazionesotto il profilo della sua autosufficienza, indicare in quale atto del giudizioprecedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804;

Cass., Sez. 6-1,13/6/2018, n. 15430), non essendo consentita la prospettazione di nuovequestioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum eimplichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice dimerito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 2,15/3/2022, n. 12877; Cass., Sez. 2, 06/06/2018, n. 14477).Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026In conclusione, il ricorso incidentale va accolto limitatamente al primomotivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvioalla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorsoprincipale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, rigettando ilsecondo e dichiarando l’inammissibilità del terzo, cassa la sentenzaimpugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia alla Corte d’Appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/2/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta da:

Oggetto:DIVISIONEGiuseppe Grasso PresidenteUd.11/02/2026 CCTiziana Maccarrone ConsigliereGiuseppe Tedesco ConsigliereDavide De Giorgio ConsigliereValeria Pirari Consigliere Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7187/2024 R.G. proposto daCODACCI-PISANELLI VITO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,dagli avv.ti Roberto Tieghi, Roberto Altieri e Giulio Chiarizia e condomicilio digitale presso l’indirizzo pec dello studio Fantozzi associati inRoma, via Sicilia, n. 66.– ricorrente –controCODACCI-PISANELLI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocatoMaria Pia Piscitelli con domicilio digitale presso l'indirizzo pec dellamedesima.-controricorrente-ricorrente incidentale-CODACCI-PISANELLI EMANUELE, rappresentato e difeso dall’avv.

ClaudioLucisano;-intimato-CODACCI-PISANELLI BIANCANEVE, CODACCI-PISANELLI ANGIOLA,CODACCI-PISANELLI MASSIMO, CODACCI-PISANELLI VITTORIA,Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026CODACCI-PISANELLI ALFREDO, CODACCI-PISANELLI CARLO, CODACCI-PISANELLI FRANCESCO, CODACCI-PISANELLI GIULIO, CODACCI-PISANELLI MARIA, PARRAVANO FRANCA-intimati-BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., SAN PAOLO IMI S.P.A. eSERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONC. PROVINCIA ROMA-intimati-Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 55/2024 del05/01/2024, notificata il 12/01/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/2/2026 dalla dott.ssa Valeria Pirari;Rilevato che:Giulio Codacci-Pisanelli, Francesco Codacci-Pisanelli, Maria Codacci-Pisanelli, Carlo Codacci-Pisanelli, eredi di Pio Codacci-Pisanelli, e VittoriaCodacci-Pisanelli, erede di Bruno Codacci-Pisanelli, convennero in giudizioVito Codacci-Pisanelli, Emanuele Codacci-Pisanelli, Biancaneve Codacci-Pisanelli, Massimo Codacci-Pisanelli, Giovanni Codacci-Pisanelli, AngiolaCodacci-Pisanelli e Alfredo Codacci-Pisanelli, eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, al fine di ottenere l’attribuzione delle quote sull'immobile sito inRoma, Via Tagliamento nn. 11-13-15, formato da quattro appartamentiindipendenti, con relative pertinenze e accessori, a loro attribuite con lasentenza n. 893/92, con la quale il Tribunale di Roma aveva disposto loscioglimento della comunione ereditaria, mediante la formazione di n. 4quote di ugual valore, assegnate a ciascuna stirpe dei condividentimediante sorteggio.A tal fine, dedussero che: con la citata sentenza era stato affermato che ilpredetto complesso immobiliare era pervenuto per successione nel 1927ai quattro fratelli Codacci Pisanelli Giuseppe, Pio, Silvio e Bruno ed eraNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026rimasto tra loro indiviso fino a quando gli eredi di Pio, con atto di citazionedel 28.4.1987, non ne avevano chiesto la divisione giudiziale; la Corted'Appello di Roma con la sentenza n. 3963/03, aveva rigettatol'impugnazione, ritenendo che l’affermata comoda divisibilità dell'immobilede quo precludesse l'apprezzamento di eventuali situazioni di fatto qualiquelle prospettate dagli appellanti, a cui, tramite il sorteggio, non erastata attribuita la porzione da essi stessi preferita; che questa sentenzaera stata, poi, cassata da questa Corte con la sentenza n. 22683/09limitatamente ai conguagli, ritenuti da rivalutare ex officio iudicis; chenessuno degli interessati aveva provveduto alla riassunzione del giudiziodi rinvio; e che, nel frattempo, la quota di Silvio Codacci-Pisanelli,deceduto senza lasciare eredi, era stata suddivisa tra le parti in causa consentenza del Tribunale di Roma n. 37/09 passata in giudicato.Costituitisi in giudizio, Emanuele, Biancaneve, Vito, Giovanni e AngiolaCodacci-Pisanelli proposero domanda riconvenzionale, onde ottenere ladeclaratoria di intervenuta usucapione della porzione dell'immobile di viaTagliamento n. 15, da loro posseduta, come già domandato nel giudizioinstaurato il 27/04/1987, senza che il Tribunale si pronunciasse eottenendo la reiezione della domanda all’esito di quello d’appello.Costituitosi in giudizio, Massimo Codacci-Pisanelli evidenziò l’iscrizionesull’immobile di due ipoteche giudiziali e di un’ipoteca legale,rispettivamente in favore della Banca Popolare di Bergamo CreditoVaresino s.c.r.l. e della San Paolo Imi s.p.a., da un lato, e del Servizio diRiscossione Tributi Conc.

Provincia Roma, dall’altro, e la sussistenza deldiritto di abitazione ex art. 540 c.c. in favore della vedova di BrunoCodacci-Pisanelli, Franca Parravano, chiedendo, anche lui, la declaratoriadi intervenuta usucapione della porzione immobiliare posseduta da lui edagli altri convenuti.Si costituì, altresì, Alfredo Codacci-Pisanelli, rilevando che nessuna delleparti aveva riassunto il giudizio dopo la sentenza di questa Corte n.Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/202622683/09 e che, pertanto, andava dichiarata l'estinzione delprocedimento.Con sentenza n. 12747/18, pubblicata il 21/06/2018, il Tribunale di Romaquali eredi di Pio Codacci-Pisanelli, il piano rialzato, con esclusione delseminterrato, e il tratto di giardino anteriore all'edificio, condannandoli apagare ai convenuti, eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, un conguaglio dieuro 35.897,62, 2) a Vittoria Codacci-Pisanelli, quale erede di BrunoCodacci-Pisanelli, la proprietà del primo piano, condannandola alpagamento, in favore dei convenuti eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, unconguaglio di euro 35.897,62, e 3) a Biancaneve, Emanuele, Giovanni,Angiola, Massimo e Vito Codacci-Pisanelli, quali eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, per un terzo, la proprietà indivisa del secondo piano, conesclusione dei locali sovrastanti, e la piena proprietà del pianoseminterrato, dei locali sopra il secondo piano e del locale a un solo pianosuddiviso in due box auto; pose a carico degli eredi di Pio Codacci Pisanellie dell’erede di Bruno Codacci Pisanelli e in favore dei convenuti, eredi diGiuseppe Codacci Piasanelli, un conguaglio di euro 28.526,05 ciascuno,per un totale di euro 178.527,86; rigettò le domande riconvenzionaliproposte dalle parti convenute; compensò le spese di lite.Il giudizio di gravame, interposto con distinti atti da Biancaneve, Vito,Giovanni e Angiola Codacci-Pisanelli, da un lato, e Massimo Codacci-Pisanelli, dall'altro, si concluse, nella resistenza di Vittoria Codacci-Pisanelli, Emanuele Codacci-Pisanelli, che propose anche appelloincidentale, e Vito Codacci-Pisanelli, con la sentenza n. 55, pubblicata il5/1/2024, con la quale la Corte d’Appello di Roma, riuniti i dueprocedimenti, accolse i due appelli, determinando il valore della primaquota in euro 1.714.873,84, della seconda in euro 1.667.455,20, dellaterza in euro 1.667.700,00 e della quarta in euro 1.031.043,20; condannògli eredi di Pio Codacci-Pisanelli (ossia gli originari attori Giulio FrancescoNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026Maria e Carlo Codacci-Pisanelli) e l’erede di Bruno Codacci-Pisanelli (ossial’originaria attrice Vittoria Codacci-Pisanelli) al pagamento, in favore deiconvenuti eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, dei conguaglirispettivamente di euro 194.605,78 e di euro 147.187,14; condannò GiulioCodacci-Pisanelli a pagare a Francesco, Maria e Carlo Codacci-Pisanelli,quali eredi di Pio Codacci-Pisanelli, con conguaglio a debito in favore diAlfredo, Emanuele, Biancaneve, Massimo, Vito, Giovanni e AngiolaCodacci-Pisanelli, la somma di euro 49.143,98; condannò Vittoria Codacci-Pisanelli, quale erede di Bruno Codacci-Pisanelli, a pagare, con conguaglioa debito in favore dei convenuti Alfredo, Emanuele, Biancaneve, Massimo,Vito, Giovanni e Angiola Codacci-Pisanelli, quali eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli, la somma di euro 49.143,98; dichiarò inammissibili le istanze dicorrezione avanzate da Antonia Lucchesi e Vito Codacci-Pisanelli; dichiaròinammissibile l'appello incidentale proposto da Emanuele Codacci-Pisanellie compensò le spese di lite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che non fosse necessarial’integrazione del contraddittorio nei confronti di Rosetta Capozza, vedovadi Giuseppe Codacci – Pisanelli, in quanto la stessa aveva rinunciatoall’eredità del coniuge e la casa non era di proprietà; che, ai finidell’usucapione, nel giudizio dichiarato estinto fosse mancata la provadell’interversione nel possesso, mentre per il periodo successivo al27/4/1987 non sussistevano le condizioni per maturare la prescrizioneacquisitiva, attesa la pendenza del giudizio di scioglimento dellacomunione ereditaria; che non vi fosse stata alcuna censura sulladeterminazione delle quote, avendo questa Corte accolto il solo motivoafferente alla mancata rivalutazione anche d’ufficio delle somme previste aconguaglio, con la conseguenza che doveva riconoscersi natura definitivaalle sentenze che avevano disposto lo scioglimento della comunione e laformazione delle quote, ormai passate in cosa giudicata, e che le relativestatuizioni non potevano essere pertanto oggetto di ulteriori contestazioni;Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte nel giudiziorescindente, il Tribunale avrebbe dovuto procedere anche d’ufficio allarivalutazione dei conguagli e che, per fare ciò, era stato necessarioconoscere il valore attuale delle quote e disporre all’uopo c.t.u.; che laquestione della commerciabilità e divisibilità del seminterrato e del pianorialzato fosse coperta dal giudicato.2.

Avverso la predetta sentenza, Vito Codacci-Pisanelli propone ricorso percassazione affidato a un solo motivo. Si difende con controricorso GiovanniCodacci-Pisanelli, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionatoaffidato a tre motivi. Ha depositato memoria di costituzione del22/7/2024, al fine di sollecitare la fissazione dell’udienza e di intervenireall’udienza pubblica di discussione, Emanuele Codacci Pisanelli. Sonoinvece rimasti intimati Biancaneve Codacci-Pisanelli, Angiola Codacci-Pisanelli, Massimo Codacci-Pisanelli, Vittoria Codacci-Pisanelli, AlfredoCodacci-Pisanelli, Carlo Codacci-Pisanelli, Francesco Codacci-Pisanelli,Giulio Codacci-Pisanelli, Maria Codacci-Pisanelli, Franca Parravano, laBanca Popolare di Bergamo s.p.a., la San Paolo Imi s.p.a. e il ServizioRiscossione Tributi Conc.

Provincia Roma.Considerato che:In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzionedell'intimato Emanuele Codacci Pisanelli, tardivamente effettuata con uncontroricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazionedi costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventualepartecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinatodisposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod.proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità,contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendoneNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026requisito essenziale (tra le tante Cass. n. 23921/2020;

Cass. n.27557/2022; Cass., Sez. 1, 6/4/2024, n. 5983).1. Ciò detto, con l’unico motivo di ricorso principale, si lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 310 e 393 c.p.c., in relazioneall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché i giudici di merito, purconfermando l'attribuzione delle quote, avevano proceduto a una nuovavalutazione, all'attualità, sia dei locali-appartamenti di ogni singola quota,sia, inevitabilmente, dei relativi conguagli, in tal modo violando quantostabilito dalla Corte di Cassazione nel precedente giudizio, allorché avevastabilito che quei conguagli dovessero soltanto essere rivalutati.Va sul punto evidenziato che il ricorrente, con memoria depositata il7/1/2026, ha rinunciato al ricorso, senza che vi sia prova dell’intervenutaaccettazione da parte dei controricorrenti.2.

Col primo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1165 e 2945 c.c.,nonché dell’art. 393 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere i giudici di merito respinto la richiesta relativaall'usucapione delle quote, in quanto, relativamente al periodo successivoal 27/04/1987, non sussistevano le condizioni per maturare laprescrizione, attesa la pendenza del giudizio di scioglimento dellacomunione ereditaria, richiamando all'uopo la sentenza di questa Corte n.24730 del 2023, secondo cui la domanda giudiziale di divisione è idonea ainterrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista cheabbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni.

Ad avviso delricorrente, i giudici non avevano considerato che l'estinzione del giudiziodetermina l'avvio di un nuovo periodo di prescrizione a decorrere dalladata dell'atto interruttivo, avendo l'estinzione efficacia ex tunc, con laconseguenza che, nella specie, il nuovo ventennio andava calcolato apartire dalla notifica dell'ultimo atto utile a interrompere l'usucapione,ossia dalla notifica della citazione relativa al vecchio giudizio, risalente alNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/20261987, e che gli eredi di Giuseppe Codacci-Pisanelli ben potevano, nel2012, proporre in via riconvenzionale una nuova domanda diaccertamento dell’usucapione maturata nel nuovo ventennio.Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato.Come si legge nella sentenza impugnata, i giudici di merito hannoaffermato che, quanto al periodo 1967/1987, la domanda di usucapionenel giudizio dichiarato estinto era stata respinta con sentenza passata ingiudicato in quanto non impugnata, in ragione della mancatadimostrazione dell’interversione del titolo di possesso ai sensi dell’art.1102, secondo comma, c.c., e che, quanto al periodo 1987/2007, nonsussistevano le condizioni per la maturazione della prescrizione, attesa lapendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, essendola relativa domanda idonea a interrompere il termine per l’usucapione.La censura è stata proposta limitatamente a quest’ultimo periodo, rispettoal quale i giudici di merito non si sono attenuti ai principi affermati daquesta Corte.Sul punto, occorre innanzitutto evidenziare che, per interrompere lamaturazione del tempo rilevante ai fini dell’usucapione, il proprietario,uscendo dallo stato d'inerzia, deve o privare il possessore delladisponibilità materiale del bene, determinando un'interruzione naturale delpossesso, ovvero compiere un atto di esercizio del diritto, proponendo neiconfronti del possessore ed esclusivamente dello stesso una domandagiudiziale intesa a recuperarlo (cfr., Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27989 del2023; anche in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14917/2001;Cass., Sez. 2, Sentenza, n. 6910/2001;

Cass., Sez. 2, Sentenza n.14733/2000).Tra queste ipotesi può senz’altro farsi rientrare la domanda giudizialedi divisione, la quale è idonea a interrompere il termine perl'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo diuno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima laNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026trasformazione di un diritto a una quota ideale su uno o più beni comuni inun diritto di proprietà esclusiva su singoli beni (Cass., Sez. 2, sentenza n.12003 del 1992) ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere laproprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei benioggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovinonel possesso esclusivo di uno o più comunisti (Cass., Sez. 2, sentenza n.24730 del 2023).

Infatti, mentre la cessazione dello stato giuridico dellacomunione è strettamente connessa all'esercizio del diritto potestativo alladivisione nelle forme della domanda giudiziale, l'effetto finaledell’attribuzione in favore del condividente della porzione cui abbia dirittoprescinde, per quanto riguarda l'individuazione dell'oggetto del nuovodiritto del singolo, dalle richieste della parte siccome conseguenza delprovvedimento del giudice (in questi termini Cass., Sez. 2, 17/8/2023, n.24730; sul fatto che l’azione di scioglimento della comunione contieneanche quella di petizione vedi anche Cass., Sez. 2, sentenza n. 26951 del2024;

Cass., Sez. 2, sentenza n. 5462 del 1986).Tra l’altro, come affermato anche di recente da questa Corte (Cass., Sez.2, sentenza n. 26951 del 2024), nell’azione di scioglimento dellacomunione ereditaria è insita l’azione di petizione ereditaria, tanto più chela sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituiscetitolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di costoro di acquistarenon soltanto la piena proprietà dei beni facenti parte della quotatoccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti algodimento del relativo dominio, ivi compresa quella diretta a ottenere, invia esecutiva, il rilascio dei beni in essa inclusi, rispetto ai quali gli altricondividenti non hanno più alcun titolo giustificativo per protrarreulteriormente la detenzione proprio per effetto della compiuta divisione(sull’efficacia di titolo esecutivo dello scioglimento della comunione vediCass., Sez. 2, Ordinanza n. 20961 del 2018;

Cass., Sez. 2, Sentenza n.28697 del 2013).Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026Orbene, il principio fissato dall'art. 2945 cod. civ., secondo cui l'effettointerruttivo della prescrizione si protrae dalla domanda giudiziale fino alpassaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo,quand’anche non decida nel merito, ma definisca questioni processuali dicarattere pregiudiziale, trova deroga nel caso di estinzione del processo,cosicché tutte le sentenze definitive, una volta passate in giudicato,conservano l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domandagiudiziale, salvo quelle che dichiarano l'estinzione del processo (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 2024).Ne consegue che, in caso di mancata tempestiva riassunzione della causae conseguente estinzione del processo, si applica il disposto dell'art. 2945,terzo comma, c.c., in forza del quale rimane fermo l'effetto interruttivodella notificazione dell'atto di citazione, ma il nuovo periodo di prescrizionedecorre dalla data dell'atto interruttivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9337del 2004).Pertanto, poiché il giudizio di scioglimento della comunione r.g. n.13751/87, nel quale era stata anche proposta, in via riconvenzionale,domanda di usucapione, in quella sede rigettata, si è estinto per lamancata riassunzione del giudizio di rinvio, come pure esplicitato nellasentenza impugnata, è evidente che l’effetto interruttivo derivante dalladomanda principale non si è protratto per tutto il periodo di pendenzadella lite, come invece affermato dalla Corte di merito, ma è rimastocircoscritto alla notifica della domanda che aveva dato avvio a quelprocesso.3.

Col secondo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito affermato che RosettaCapozza, vedova di Giuseppe Codacci-Pisanelli, scomparso nel 1988, nonera litisconsorte necessaria in quanto aveva rinunciato all'eredità delmarito e in quanto l'abitazione familiare non era di proprietà esclusiva diNumero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026quest'ultimo, senza considerare che i litisconsorti necessari vanno stabilitiex ante in base al petitum e che gli eredi di Giuseppe Codacci Pisanelliavevano chiesto il riconoscimento dell'usucapione maturata nel 1987,sicché quest’ultimo, a questa data, sarebbe stato riconosciuto pienoproprietario della casa familiare e la moglie avrebbe acquistato il diritto diusufrutto sulla stessa.Il motivo è infondato.Nell’ipotesi in cui si rivendichi a qualunque titolo la proprietà di un bene,l’azione deve necessariamente essere proposta nei confronti di chipossiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anchedei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari(Cass., Sez. 6-2, 4/10/2018, n. 24260), principio questo che valenaturalmente anche per la domanda diretta all’accertamentodell’usucapione di un bene, la quale richiede la presenza in causa di tutti icomproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, inquanto comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione eproprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietàdegli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio diogni interessato (Cass., Sez. 2, 14/6/2018, n. 15619;

Cass., Sez. 2,08/06/1994 , n. 5559; Cass., Sez. 2, 04/12/1982, n. 6606; Cass., Sez. 2,20/10/1981 n. 5478; Cass., Sez. 2, 24/06/1974, n. 1910; Cass., Sez.2, 26/03/1976, n. 1085).La domanda relativa al periodo di usucapione maturato nel 1987 è statarespinta sia nell’ambito del proc. r.g. n. 13751/87, come si è visto, siadalla Corte d’Appello in ragione del giudicato formatosi all’esito di quelgiudizio, senza che sia stata proposta alcuna censura sul punto.Da ciò consegue che, essendo passata in giudicato anche in questoprocedimento la statuizione riguardante il periodo fino al 1987, alcunarilevanza può assumere il fatto che vi avesse o meno partecipato laconiuge di uno dei comproprietari.

Quanto, invece, al periodo successivo,Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026correttamente i giudici di merito hanno escluso che la stessa fosselitisconsorte necessaria, atteso che, avendo rinunciato all’eredità delmarito, non aveva mai acquisito alcun diritto sul bene.4. Col terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta, infine, la violazione efalsa applicazione dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché l'attestato diconformità urbanistica, prescritto dalla citata disposizione, non era statoverosimilmente prodotto, siccome nel 1987 non necessario, e questacircostanza avrebbe dovuto determinare la riforma della sentenza,essendo siffatto documento necessario in tutte le divisioni immobiliari,anche ereditarie.Il terzo motivo è inammissibile.Nella sentenza impugnata non vi è, infatti, alcun richiamo alla questionegiuridica afferente alla conformità urbanistica dei beni dividendi, che nonrisulta né descritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, nétrattata nella parte riguardante la decisione.Ciò comporta che, implicando la stessa un accertamento di fatto, ilricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al fine dievitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, nonsolo allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazionesotto il profilo della sua autosufficienza, indicare in quale atto del giudizioprecedente lo avesse fatto, onde consentire a questa Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804;

Cass., Sez. 6-1,13/6/2018, n. 15430), non essendo consentita la prospettazione di nuovequestioni di diritto o contestazioni che modifichino il thema decidendum eimplichino indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice dimerito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. 2,15/3/2022, n. 12877; Cass., Sez. 2, 06/06/2018, n. 14477).Numero registro generale 7187/2024Numero sezionale 326/2026Numero di raccolta generale 7568/2026Data pubblicazione 29/03/2026In conclusione, il ricorso incidentale va accolto limitatamente al primomotivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvioalla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorsoprincipale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, rigettando ilsecondo e dichiarando l’inammissibilità del terzo, cassa la sentenzaimpugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia alla Corte d’Appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso