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Ordinanza — n. 7366/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7366/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7366/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4210/2023 R.G. proposto da:Chiarappa Tiziana, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela PiaMancini;-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1776/2022 depositatail 13/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHETiziana Chiarappa ha chiamato in giudizio Nicola Fantasia, chiedendo alTribunale di Bari di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte a uncontratto di compravendita di un immobile e l’avvenuto trasferimento dellaproprietà del bene; in subordine ha chiesto l’esecuzione in forma specificadel trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. Si ècostituito Fantasia, che ha anzitutto eccepito l’incompetenza del Tribunale,essendo stata apposta nel contratto una clausola di arbitrato irrituale.Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1820/2018, ha ritenuto fondatal’eccezione e ha quindi dichiarato la propria incompetenza in favore delcollegio arbitrale.La sentenza è stata appellata da Chiarappa, che contestava la declaratoriadi incompetenza sostenendo che, trattandosi di arbitrato irrituale, lasentenza era impugnabile con l’appello.

Regesto Legislator

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art. 2932 c.c, art. 42 c.p, art. 339 c.p, art. 1363 c.c; Ordinanza — n. 7366/2026 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte d’appello ha poi affermato che lascrittura privata ha la forma e il contenuto di un preliminare di vendita;tale affermazione circa il contenuto di contratto preliminare della scritturaè stata resa prima della motivazione circa l’inammissibilità dell’appello enon è nemmeno funzionale alla successiva motivazione e pronunciapregiudiziale circa l’inammissibilità dell’appello. Con tale statuizione laCorte d’appello ha anche rigettato nel merito la domanda principaleproposta dall’attrice circa la natura del contratto quale immediatamentetraslativo.

Parole chiave

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validità della clausola arbitrale arbitrato esecuzione del lodo arbitrale arbitratore nomina dell'arbitro aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

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art. 2932 c.c
art. 42 c.p
art. 339 c.p
42 c.p.c.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Tiziana Chiarappa.Resiste con controricorso Nicola Fantasia.Memoria è stata depositata dal controricorrente e dalla ricorrente.CONSIDERATO CHEIl ricorso è articolato in cinque motivi.1) Il primo motivo denuncia “violazione dell'art. 339 c.p.c.
art. 1363 c.c
1362, comma 1 e 2, nonché dell’art. 1363 c.c., inrelazione all’art.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4210/2023 R.G. proposto da:Chiarappa Tiziana, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela PiaMancini;-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1776/2022 depositatail 13/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHETiziana Chiarappa ha chiamato in giudizio Nicola Fantasia, chiedendo alTribunale di Bari di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte a uncontratto di compravendita di un immobile e l’avvenuto trasferimento dellaproprietà del bene; in subordine ha chiesto l’esecuzione in forma specificadel trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. Si ècostituito Fantasia, che ha anzitutto eccepito l’incompetenza del Tribunale,essendo stata apposta nel contratto una clausola di arbitrato irrituale.Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1820/2018, ha ritenuto fondatal’eccezione e ha quindi dichiarato la propria incompetenza in favore delcollegio arbitrale.La sentenza è stata appellata da Chiarappa, che contestava la declaratoriadi incompetenza sostenendo che, trattandosi di arbitrato irrituale, lasentenza era impugnabile con l’appello.

L’appellante sottolineava come ladomanda principale avesse ad oggetto l’accertamento dell’autenticità dellesottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita che costituival’antecedente logico-giuridico di ogni altro accertamento, compresa lastessa validità ed efficacia della clausola compromissoria.Con la sentenza n. 1776/2022 la Corte d’appello di Bari ha dichiaratol’inammissibilità del gravame.La Corte d’appello ha osservato come preliminare fosse la verificadell’appellabilità della sentenza. Al riguardo ha sottolineato che, a seguitodella riforma del 2006, costituendo l’arbitrato irrituale un istituto atipicoderogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge, in mancanza di unavolontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dallaclausola compromissoria, il deferimento ad arbitri costituisce espressionedella volontà delle parti di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato,conclusione che trova conferma, nel caso in esame, nel tenore letteralecomplessivo della clausola in cui si parla di decisione e si fa riferimento“all’esperito lodo arbitrale”, indici inequivocabili della natura ritualeNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell’arbitrato.

Così qualificato l’arbitrato, l’appello – ha concluso la Corteterritoriale – andava dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 42 c.p.c.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Tiziana Chiarappa.Resiste con controricorso Nicola Fantasia.Memoria è stata depositata dal controricorrente e dalla ricorrente.CONSIDERATO CHEIl ricorso è articolato in cinque motivi.1) Il primo motivo denuncia “violazione dell'art. 339 c.p.c. e falsaapplicazione dell'art. 42 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: ilTribunale di Bari ha affermato che Fantasia aveva eccepito l’incompetenzadel Tribunale in forza della clausola di arbitrato irrituale e tale eccezione èstata ritenuta fondata dal medesimo Tribunale, che ha quindiespressamente qualificato come irrituale l’arbitrato oggetto della clausolacompromissoria; l’unico mezzo di impugnazione esperibile era quindil’appello e non il regolamento di competenza in base al principiodell’apparenza.Il motivo è infondato.

È vero che l’eccezione proposta da Fantasia è statadi esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, ma ilTribunale, nell’accogliere l’eccezione, non ha affatto qualificato comeirrituale l’arbitrato, bensì ha sempre fatto chiaramente riferimento allacompetenza arbitrale e ha concluso “per la declinatoria della competenzadel Tribunale adito a favore degli arbitri”. Trattandosi di declinatoria dicompetenza l’unico rimedio esperibile, anche sulla base del principiodell’apparenza, era il regolamento di competenza e non l’appello.2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il secondo motivo contesta “violazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c.,in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: la Corte d’appello è giunta alladichiarazione di inammissibilità del gravame dopo avere offerto la propriaqualificazione di arbitrato rituale, diversa da quella stabilita dal giudice diprimo grado e in mancanza di eccezione o motivo di impugnazione diNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026alcuna delle parti circa la qualificazione giuridica della clausolacompromissoria.b) Il terzo motivo lamenta “violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., degliartt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: la Corted’appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame preliminarmentequalificando l’arbitrato come rituale senza che fosse statoprecedentemente attivato il contraddittorio su tale questione,interpretativa della volontà delle parti e quindi di fatto.I motivi sono infondati.

La ricorrente parte infatti dalla premessa erronea,come si è visto in relazione al primo motivo, secondo cui il Tribunaleavrebbe qualificato la clausola quale arbitrato irrituale. La Corte d’appellonon ha quindi violato il principio della domanda e della necessariasottoposizione del rilievo d’ufficio di questioni al contraddittorio delle parti,ma ha semplicemente condiviso la declaratoria di ritualità della clausolaimplicitamente operata dal primo giudice.3) Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il quarto motivo, proposto in subordine rispetto ai precedenti, fa valere“violazione dell’art. 1362, comma 1 e 2, nonché dell’art. 1363 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”: si rileva come il comportamento delleparti, anche successivo alla stipulazione del contratto e anche processuale,imponesse alla Corte d’appello di interpretare la clausola compromissoriaquale clausola di arbitrato irrituale; controparte aveva eccepitol’inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda qualeeffetto di arbitrato irrituale e in grado d’appello, ove la ricorrenteargomentava circa la pacifica natura irrituale dell’arbitrato, nulla ha maiobiettato su tale punto; la Corte d’appello ha anche violato la regola di cuiall’art. 1363 c.c. non avendo interpretato l’art. 12 del contratto alla luce diquanto stabilito dal successivo art. 13 del contratto.b) Il quinto motivo è articolato in tre sotto motivi che denunciano: b1)“violazione dell’art. 132, n. 4, e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art.Numero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026360, n. 4, c.p.c.” per mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; b2) sotto altro aspetto“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”; b3) sottoulteriore aspetto, “violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c.”.

La Corte d’appello ha poi affermato che lascrittura privata ha la forma e il contenuto di un preliminare di vendita;tale affermazione circa il contenuto di contratto preliminare della scritturaè stata resa prima della motivazione circa l’inammissibilità dell’appello enon è nemmeno funzionale alla successiva motivazione e pronunciapregiudiziale circa l’inammissibilità dell’appello. Con tale statuizione laCorte d’appello ha anche rigettato nel merito la domanda principaleproposta dall’attrice circa la natura del contratto quale immediatamentetraslativo.

È quindi opportuna la proposizione del motivo, volta a evitareche controparte, nel futuro auspicato giudizio di rinvio, possa invocare ilgiudicato su tale punto. La pronuncia della Corte d’appello sul punto èviziata da mancanza di motivazione, mancato esame dei fatti storicirilevanti dedotti dalla ricorrente e, in ogni caso, la soluzione contrasta conle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.I motivi, nelle loro varie articolazioni, sono inammissibili in quantocensurano considerazioni della Corte d’appello che la medesima haespresso in via incidentale, senza che abbiano alcun rilievo rispetto alladecisione di inammissibilità dell’appello, appunto basata sulla necessariaimpugnazione con il regolamento di competenza della declaratoria diincompetenza posta in essere dal giudice di primo grado.Il ricorso va pertanto rigettato nel suo complesso.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta da:

Oggetto:VENDITAGiuseppe Grasso PresidenteAd.25/02/2026 CCTiziana Maccarrone ConsigliereDavide De Giorgio ConsigliereChiara Besso Marcheis Consigliere Rel.Valeria Pirari Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4210/2023 R.G. proposto da:Chiarappa Tiziana, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela PiaMancini;-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1776/2022 depositatail 13/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHETiziana Chiarappa ha chiamato in giudizio Nicola Fantasia, chiedendo alTribunale di Bari di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte a uncontratto di compravendita di un immobile e l’avvenuto trasferimento dellaproprietà del bene; in subordine ha chiesto l’esecuzione in forma specificadel trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. Si ècostituito Fantasia, che ha anzitutto eccepito l’incompetenza del Tribunale,essendo stata apposta nel contratto una clausola di arbitrato irrituale.Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1820/2018, ha ritenuto fondatal’eccezione e ha quindi dichiarato la propria incompetenza in favore delcollegio arbitrale.La sentenza è stata appellata da Chiarappa, che contestava la declaratoriadi incompetenza sostenendo che, trattandosi di arbitrato irrituale, lasentenza era impugnabile con l’appello.

L’appellante sottolineava come ladomanda principale avesse ad oggetto l’accertamento dell’autenticità dellesottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita che costituival’antecedente logico-giuridico di ogni altro accertamento, compresa lastessa validità ed efficacia della clausola compromissoria.Con la sentenza n. 1776/2022 la Corte d’appello di Bari ha dichiaratol’inammissibilità del gravame.La Corte d’appello ha osservato come preliminare fosse la verificadell’appellabilità della sentenza. Al riguardo ha sottolineato che, a seguitodella riforma del 2006, costituendo l’arbitrato irrituale un istituto atipicoderogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge, in mancanza di unavolontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dallaclausola compromissoria, il deferimento ad arbitri costituisce espressionedella volontà delle parti di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato,conclusione che trova conferma, nel caso in esame, nel tenore letteralecomplessivo della clausola in cui si parla di decisione e si fa riferimento“all’esperito lodo arbitrale”, indici inequivocabili della natura ritualeNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell’arbitrato.

Così qualificato l’arbitrato, l’appello – ha concluso la Corteterritoriale – andava dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 42 c.p.c.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Tiziana Chiarappa.Resiste con controricorso Nicola Fantasia.Memoria è stata depositata dal controricorrente e dalla ricorrente.CONSIDERATO CHEIl ricorso è articolato in cinque motivi.1) Il primo motivo denuncia “violazione dell'art. 339 c.p.c. e falsaapplicazione dell'art. 42 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: ilTribunale di Bari ha affermato che Fantasia aveva eccepito l’incompetenzadel Tribunale in forza della clausola di arbitrato irrituale e tale eccezione èstata ritenuta fondata dal medesimo Tribunale, che ha quindiespressamente qualificato come irrituale l’arbitrato oggetto della clausolacompromissoria; l’unico mezzo di impugnazione esperibile era quindil’appello e non il regolamento di competenza in base al principiodell’apparenza.Il motivo è infondato.

È vero che l’eccezione proposta da Fantasia è statadi esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, ma ilTribunale, nell’accogliere l’eccezione, non ha affatto qualificato comeirrituale l’arbitrato, bensì ha sempre fatto chiaramente riferimento allacompetenza arbitrale e ha concluso “per la declinatoria della competenzadel Tribunale adito a favore degli arbitri”. Trattandosi di declinatoria dicompetenza l’unico rimedio esperibile, anche sulla base del principiodell’apparenza, era il regolamento di competenza e non l’appello.2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il secondo motivo contesta “violazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c.,in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: la Corte d’appello è giunta alladichiarazione di inammissibilità del gravame dopo avere offerto la propriaqualificazione di arbitrato rituale, diversa da quella stabilita dal giudice diprimo grado e in mancanza di eccezione o motivo di impugnazione diNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026alcuna delle parti circa la qualificazione giuridica della clausolacompromissoria.b) Il terzo motivo lamenta “violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., degliartt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: la Corted’appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame preliminarmentequalificando l’arbitrato come rituale senza che fosse statoprecedentemente attivato il contraddittorio su tale questione,interpretativa della volontà delle parti e quindi di fatto.I motivi sono infondati.

La ricorrente parte infatti dalla premessa erronea,come si è visto in relazione al primo motivo, secondo cui il Tribunaleavrebbe qualificato la clausola quale arbitrato irrituale. La Corte d’appellonon ha quindi violato il principio della domanda e della necessariasottoposizione del rilievo d’ufficio di questioni al contraddittorio delle parti,ma ha semplicemente condiviso la declaratoria di ritualità della clausolaimplicitamente operata dal primo giudice.3) Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il quarto motivo, proposto in subordine rispetto ai precedenti, fa valere“violazione dell’art. 1362, comma 1 e 2, nonché dell’art. 1363 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”: si rileva come il comportamento delleparti, anche successivo alla stipulazione del contratto e anche processuale,imponesse alla Corte d’appello di interpretare la clausola compromissoriaquale clausola di arbitrato irrituale; controparte aveva eccepitol’inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda qualeeffetto di arbitrato irrituale e in grado d’appello, ove la ricorrenteargomentava circa la pacifica natura irrituale dell’arbitrato, nulla ha maiobiettato su tale punto; la Corte d’appello ha anche violato la regola di cuiall’art. 1363 c.c. non avendo interpretato l’art. 12 del contratto alla luce diquanto stabilito dal successivo art. 13 del contratto.b) Il quinto motivo è articolato in tre sotto motivi che denunciano: b1)“violazione dell’art. 132, n. 4, e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art.Numero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026360, n. 4, c.p.c.” per mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; b2) sotto altro aspetto“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”; b3) sottoulteriore aspetto, “violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c.”.

La Corte d’appello ha poi affermato che lascrittura privata ha la forma e il contenuto di un preliminare di vendita;tale affermazione circa il contenuto di contratto preliminare della scritturaè stata resa prima della motivazione circa l’inammissibilità dell’appello enon è nemmeno funzionale alla successiva motivazione e pronunciapregiudiziale circa l’inammissibilità dell’appello. Con tale statuizione laCorte d’appello ha anche rigettato nel merito la domanda principaleproposta dall’attrice circa la natura del contratto quale immediatamentetraslativo.

È quindi opportuna la proposizione del motivo, volta a evitareche controparte, nel futuro auspicato giudizio di rinvio, possa invocare ilgiudicato su tale punto. La pronuncia della Corte d’appello sul punto èviziata da mancanza di motivazione, mancato esame dei fatti storicirilevanti dedotti dalla ricorrente e, in ogni caso, la soluzione contrasta conle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.I motivi, nelle loro varie articolazioni, sono inammissibili in quantocensurano considerazioni della Corte d’appello che la medesima haespresso in via incidentale, senza che abbiano alcun rilievo rispetto alladecisione di inammissibilità dell’appello, appunto basata sulla necessariaimpugnazione con il regolamento di competenza della declaratoria diincompetenza posta in essere dal giudice di primo grado.Il ricorso va pertanto rigettato nel suo complesso.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.700,di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.700,di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso