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Ordinanza — n. 7365/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revocation of inadmissibility ruling due to procedural error in grounds cited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7365/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible because the plaintiffs incorrectly cited grounds for revocation not applicable to procedural rulings. The court held that while the plaintiffs alleged procedural misconduct and factual errors, the specific grounds for revocation under Article 395 of the Civil Procedure Code were misapplied to a decision on inadmissibility. Consequently, the court rejected the arguments regarding judicial dolo and omitted examination of technical reports, ordering the plaintiffs to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis, comma 1; Art. 395, n. 1 e n. 4 c.p.c.: Appeals for revocation against procedural rulings are limited to specific grounds, excluding general allegations of judicial dolo or omissions in fact-finding that do not constitute statutory vices.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revocation procedural ruling judicial dolo Civil Procedure Code inadmissibility appeal legal costs statutory grounds legittimazione attiva degli eredi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis, comma 1 c.p.c.
il primo comma dell’art. 391-bis c.p.c.), a meno che sitratti di decisioni nel merito (art.
Art. 395, n. 1 c.p.c.
1dell’art. 395 c.p.c.La censura è inammissibile: i provvedimenti resi dalla Corte di cassazionepossono essere impugnati per revocazione unicamente per il n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
1dell’art. 395 c.p.c.La censura è inammissibile: i provvedimenti resi dalla Corte di cassazionepossono essere impugnati per revocazione unicamente per il n.
Art. 391-ter, comma 1 c.p.c.
il primo comma dell’art. 391-bis c.p.c.), a meno che sitratti di decisioni nel merito (art.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 96 c.p
art. 395 c.p
1dell’art. 395 c.p.c.La censura è inammissibile: i provvedimenti resi dalla Corte di cassazionepossono essere impugnati per revocazione unicamente per il n.
art. 391-bis c.p
il primo comma dell’art. 391-bis c.p.c.), a meno che sitratti di decisioni nel merito (art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 27433/2023 della Corte di Cassazione
sez. un., n.9611/2024
Generato dall'IA

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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15779/2025 R.G. proposto da:Malatesta Cinzia, Denegri Nicla, Malatesta Massimo, rappresentati e difesidall'avvocato Alessandro Santoro-ricorrenti-controDe Scalzo Fortunato, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Serventi;-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 12793/2025,depositata il 13/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHECinzia Malatesta, Massimo Malatesta e Nicla Denegri ricorrono perrevocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 12793/2025.

Conl’ordinanza è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione deiricorrenti, in accoglimento dell’eccezione del controricorrente che avevacontestato l’inammissibilità del ricorso perché proposto da soggettiqualificatisi come eredi delle originarie parti attrici in difetto di prova dellaloro qualità di eredi.Resiste con controricorso Fortunato Descalzo.Memoria è stata depositata dal controricorrente e dai ricorrenti.CONSIDERATO CHENel ricorso, in via preliminare, si contesta come:-non sia applicabile al medesimo la cosiddetta riforma Cartabia, essendo ilgiudizio di cassazione stato instaurato nel 2021;-l’ordinanza sia priva della firma del relatore;-il Consigliere relatore abbia rivestito il ruolo di Consigliere che ha redattola proposta di definizione anticipata;-il proponente sia passato da una proposta di inammissibilità cheriguardava le preclusioni della riforma Cartabia e i motivi del ricorso a unadecisione di inammissibilità per omessa prova della qualità di legittimieredi dei ricorrenti;-non sia vero, come ha invece sostenuto il Consigliere proponente, che lasentenza della Corte d’appello di Genova fosse da considerarsi come unadoppia conforme, in quanto il ricorso non intendeva criticare le consulenzetecniche d’ufficio, ma l’omesso esame delle ragioni per le quali leconsulenze tecniche erano da ritenersi inattendibili;-i ricorrenti siano stati condannati ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in contrastocon quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte di cassazione conl’ordinanza n. 27433/2023.Numero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026I ricorrenti chiedono poi la revocazione dell’ordinanza impugnata in quantobasata su un errore di fatto, nonché causata dal dolo della controparte cheha contribuito a sviare il convincimento del giudice; quanto all’errore difatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., tale errore andrebbe ravvisato nelleragioni esposte nell’istanza per richiedere il giudizio, che dimostrano comele affermazioni contenute nelle sentenze del Tribunale e della Corted’appello abbiano totalmente omesso l’esame di quanto documentalmenteaccertato nel corso del processo.Il ricorso è inammissibile.Vi è anzitutto un’ampia esposizione di argomenti che lo stesso ricorrentequalifica come premesse.

I rilievi sono manifestamente infondati. L’art.380-bis c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 149/2022, èapplicabile ai giudizi introdotti con ricorso già notificato il 1° gennaio 2023,per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera diconsiglio. Il giudizio di cassazione è stato instaurato il 29 ottobre 2021 eper esso non era ancora stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera diconsiglio, cosicché trovava applicazione la nuova formulazione dell’art.380-bis c.p.c.L’ordinanza è priva della firma autografa del relatore, in quanto si tratta diprovvedimento sottoscritto digitalmente.Come hanno chiarito le sezioni unite, non vi è incompatibilità tra il ruolo diconsigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione delgiudizio e il ruolo di consigliere relatore (cfr.

Cass., sez. un., n.9611/2024).Il Collegio, infine, non era evidentemente vincolato alla proposta formulatadal Consigliere delegato e comunque non vi è contrasto tra la proposta ela decisione del collegio, in quanto la proposta riteneva manifestamenteinfondati i motivi di ricorso, mentre la decisione del Collegio ha accoltol’eccezione di inammissibilità fatta valere dal controricorrente, senzaquindi considerare i motivi di ricorso, cosicché il Collegio ha ritenuto cheNumero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026non vi fosse contrasto tra la decisione adottata e la proposta e haapplicato le sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c.Tali rilievi, in ogni caso, esulano dal presente giudizio di revocazione, nondenunciando vizi revocatori della pronuncia impugnata.1.

Il primo vizio revocatorio denunciato è il dolo processuale di cui al n. 1dell’art. 395 c.p.c.La censura è inammissibile: i provvedimenti resi dalla Corte di cassazionepossono essere impugnati per revocazione unicamente per il n. 4 dell’art.395 c.p.c. (cfr. il primo comma dell’art. 391-bis c.p.c.), a meno che sitratti di decisioni nel merito (art. 391-ter, comma 1, c.p.c.).Nel caso in esame, la pronuncia della Corte di cassazione è stata diinammissibilità del ricorso e, pertanto, non era nei suoi confrontiproponibile l’impugnazione per revocazione ai sensi del n. 1 dell’art. 395c.p.c.Quanto al vizio revocatorio denunciato ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.,il ricorrente rinvia all’istanza di decisione da parte del collegio, che“intende richiamata e descritta”, che dimostrerebbe ampiamente come leaffermazioni contenute nelle sentenze del Tribunale e della Corte d’appelloabbiano totalmente omesso l’esame di quanto documentalmente accertatoin corso di giudizio e oggetto di discussione tra le parti.Il motivo è inammissibile, in quanto non individua un vizio revocatoriodella pronuncia della Corte di cassazione impugnata, ma lamenta l’omessoesame di circostanze di fatto da parte dei giudici di merito.3.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀ attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Numero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta da:

Oggetto:REVOCAZIONEGiuseppe Grasso PresidentePROVVEDIMENTITiziana Maccarrone Consigliere CASSAZIONEAd.25/02/2026 CCDavide De Giorgio ConsigliereChiara Besso Marcheis Consigliere Rel.Valeria Pirari Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15779/2025 R.G. proposto da:Malatesta Cinzia, Denegri Nicla, Malatesta Massimo, rappresentati e difesidall'avvocato Alessandro Santoro-ricorrenti-controDe Scalzo Fortunato, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Serventi;-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 12793/2025,depositata il 13/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.Numero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHECinzia Malatesta, Massimo Malatesta e Nicla Denegri ricorrono perrevocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 12793/2025.

Conl’ordinanza è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione deiricorrenti, in accoglimento dell’eccezione del controricorrente che avevacontestato l’inammissibilità del ricorso perché proposto da soggettiqualificatisi come eredi delle originarie parti attrici in difetto di prova dellaloro qualità di eredi.Resiste con controricorso Fortunato Descalzo.Memoria è stata depositata dal controricorrente e dai ricorrenti.CONSIDERATO CHENel ricorso, in via preliminare, si contesta come:-non sia applicabile al medesimo la cosiddetta riforma Cartabia, essendo ilgiudizio di cassazione stato instaurato nel 2021;-l’ordinanza sia priva della firma del relatore;-il Consigliere relatore abbia rivestito il ruolo di Consigliere che ha redattola proposta di definizione anticipata;-il proponente sia passato da una proposta di inammissibilità cheriguardava le preclusioni della riforma Cartabia e i motivi del ricorso a unadecisione di inammissibilità per omessa prova della qualità di legittimieredi dei ricorrenti;-non sia vero, come ha invece sostenuto il Consigliere proponente, che lasentenza della Corte d’appello di Genova fosse da considerarsi come unadoppia conforme, in quanto il ricorso non intendeva criticare le consulenzetecniche d’ufficio, ma l’omesso esame delle ragioni per le quali leconsulenze tecniche erano da ritenersi inattendibili;-i ricorrenti siano stati condannati ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in contrastocon quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte di cassazione conl’ordinanza n. 27433/2023.Numero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026I ricorrenti chiedono poi la revocazione dell’ordinanza impugnata in quantobasata su un errore di fatto, nonché causata dal dolo della controparte cheha contribuito a sviare il convincimento del giudice; quanto all’errore difatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., tale errore andrebbe ravvisato nelleragioni esposte nell’istanza per richiedere il giudizio, che dimostrano comele affermazioni contenute nelle sentenze del Tribunale e della Corted’appello abbiano totalmente omesso l’esame di quanto documentalmenteaccertato nel corso del processo.Il ricorso è inammissibile.Vi è anzitutto un’ampia esposizione di argomenti che lo stesso ricorrentequalifica come premesse.

I rilievi sono manifestamente infondati. L’art.380-bis c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 149/2022, èapplicabile ai giudizi introdotti con ricorso già notificato il 1° gennaio 2023,per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera diconsiglio. Il giudizio di cassazione è stato instaurato il 29 ottobre 2021 eper esso non era ancora stata fissata l’udienza o l’adunanza in camera diconsiglio, cosicché trovava applicazione la nuova formulazione dell’art.380-bis c.p.c.L’ordinanza è priva della firma autografa del relatore, in quanto si tratta diprovvedimento sottoscritto digitalmente.Come hanno chiarito le sezioni unite, non vi è incompatibilità tra il ruolo diconsigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione delgiudizio e il ruolo di consigliere relatore (cfr.

Cass., sez. un., n.9611/2024).Il Collegio, infine, non era evidentemente vincolato alla proposta formulatadal Consigliere delegato e comunque non vi è contrasto tra la proposta ela decisione del collegio, in quanto la proposta riteneva manifestamenteinfondati i motivi di ricorso, mentre la decisione del Collegio ha accoltol’eccezione di inammissibilità fatta valere dal controricorrente, senzaquindi considerare i motivi di ricorso, cosicché il Collegio ha ritenuto cheNumero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026non vi fosse contrasto tra la decisione adottata e la proposta e haapplicato le sanzioni di cui all’art. 96 c.p.c.Tali rilievi, in ogni caso, esulano dal presente giudizio di revocazione, nondenunciando vizi revocatori della pronuncia impugnata.1.

Il primo vizio revocatorio denunciato è il dolo processuale di cui al n. 1dell’art. 395 c.p.c.La censura è inammissibile: i provvedimenti resi dalla Corte di cassazionepossono essere impugnati per revocazione unicamente per il n. 4 dell’art.395 c.p.c. (cfr. il primo comma dell’art. 391-bis c.p.c.), a meno che sitratti di decisioni nel merito (art. 391-ter, comma 1, c.p.c.).Nel caso in esame, la pronuncia della Corte di cassazione è stata diinammissibilità del ricorso e, pertanto, non era nei suoi confrontiproponibile l’impugnazione per revocazione ai sensi del n. 1 dell’art. 395c.p.c.Quanto al vizio revocatorio denunciato ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c.,il ricorrente rinvia all’istanza di decisione da parte del collegio, che“intende richiamata e descritta”, che dimostrerebbe ampiamente come leaffermazioni contenute nelle sentenze del Tribunale e della Corte d’appelloabbiano totalmente omesso l’esame di quanto documentalmente accertatoin corso di giudizio e oggetto di discussione tra le parti.Il motivo è inammissibile, in quanto non individua un vizio revocatoriodella pronuncia della Corte di cassazione impugnata, ma lamenta l’omessoesame di circostanze di fatto da parte dei giudici di merito.3.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀ attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, cheliquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoP.Q.MNumero registro generale 15779/2025Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 7365/2026Data pubblicazione 27/03/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, cheliquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso