Decreto — n. 7263/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n. 11100/2021 R.G. proposto da:Viameda Edizioni Musicali Srl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Scola-ricorrente-controRizzi Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Mioliunitamente all’avvocato Anna Carabelli-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano n.56048/2019 depositata il02/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7263/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 11100/2021 R.G. proposto da:Viameda Edizioni Musicali Srl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Scola-ricorrente-controRizzi Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Mioliunitamente all’avvocato Anna Carabelli-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano n.56048/2019 depositata il02/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 11100/2021 R.G. proposto da:Viameda Edizioni Musicali Srl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Scola-ricorrente-controRizzi Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Mioliunitamente all’avvocato Anna Carabelli-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano n.56048/2019 depositata il02/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11100/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 7263/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 11100/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 7263/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 11100/2021 R.G. proposto da:Viameda Edizioni Musicali Srl in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Scola-ricorrente-controRizzi Antonella, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Mioliunitamente all’avvocato Anna Carabelli-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano n.56048/2019 depositata il02/02/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11100/2021Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 7263/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Mauro CriscuoloP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Mauro Criscuolo