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Decreto — n. 7172/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7172/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7172/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18985/2024 R.G. proposto da:San Gaudenzio Immobiliare Snc in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Brustia unitamenteall’avvocato Mario Monteverde-ricorrente-controRosina Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Scotti-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Novara n.352/2024 depositata il30/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7172/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18985/2024 R.G. proposto da:San Gaudenzio Immobiliare Snc in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Brustia unitamenteall’avvocato Mario Monteverde-ricorrente-controRosina Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Scotti-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Novara n.352/2024 depositata il30/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza garanzia della proprietà proprietà immobiliare titolo di rigetto dell'opposizione società immobiliare opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18985/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 7172/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18985/2024 R.G. proposto da:San Gaudenzio Immobiliare Snc in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Brustia unitamenteall’avvocato Mario Monteverde-ricorrente-controRosina Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Scotti-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Novara n.352/2024 depositata il30/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18985/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 7172/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 18985/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 7172/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 18985/2024 R.G. proposto da:San Gaudenzio Immobiliare Snc in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Brustia unitamenteall’avvocato Mario Monteverde-ricorrente-controRosina Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Scotti-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Novara n.352/2024 depositata il30/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18985/2024Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 7172/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Mauro CriscuoloP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Mauro Criscuolo