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Decreto — n. 7121/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7121/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7121/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 1237/2024 R.G. proposto da:Giacchero Simonetta, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coleine-ricorrente-controTrincia Fulvia, rappresentata e difesa da se stessa-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n.8187/2023 depositata il30/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7121/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1237/2024 R.G. proposto da:Giacchero Simonetta, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coleine-ricorrente-controTrincia Fulvia, rappresentata e difesa da se stessa-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n.8187/2023 depositata il30/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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accollo delle spese anticipo delle spese recupero delle spese esecutive ripetibili spese susseguenti condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 1237/2024 R.G. proposto da:Giacchero Simonetta, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coleine-ricorrente-controTrincia Fulvia, rappresentata e difesa da se stessa-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n.8187/2023 depositata il30/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 1237/2024Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 7121/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 1237/2024 R.G. proposto da:Giacchero Simonetta, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coleine-ricorrente-controTrincia Fulvia, rappresentata e difesa da se stessa-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n.8187/2023 depositata il30/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 1237/2024Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 7121/2026Data pubblicazione 25/03/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Mauro CriscuoloP.Q.MNumero registro generale 1237/2024Numero sezionale 284/2026Numero di raccolta generale 7121/2026Data pubblicazione 25/03/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Mauro Criscuolo