Cassation court dismisses appeal regarding inheritance reduction and division project approval under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Ida Claudia Oreggioni's appeal against the lower court's confirmation of inheritance reduction and the dissolution of co-ownership. The appellant argued procedural violations regarding the division project, while the court found the lower court's decision correct based on reciprocal default and the appellant's unjustified opposition to the division plan. Consequently, the cassation appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.; Art. 50 bis e 187 cod. proc. civ.; The court must reject an appeal alleging nullity when the lower court correctly applied the principle of reciprocal default and considered the appellant's unjustified procedural conduct regarding the division project.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13532/2021 R.G. proposto da:Oreggioni Ida Claudia, rappresentato e difeso dall'avvocato WilliamLimuti-ricorrente-controOreggioni Marco, Oreggioni Duilio, rappresentati e difesi dall'avvocatoLuca Passarelli-controricorrenti-nonché controOreggioni Elia, Filippini Andrea, Filippini Clarissa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 559/2021depositata il 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere Rossana Giannaccari.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/20261.
Ida Claudia Oreggioni convenne in giudizio dinanzi al Tribunale diSondrio Elia, Duilio e Marco Oreggioni, Andrea e Clarissa Filippini perla riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dalla madreElsa Ferraro in favore dei convenuti, con conseguente scioglimentodella comunione ereditaria.Si costituirono i convenuti, ad eccezione di Clarissa Filippini,chiedendo in via principale il rigetto della domanda; Elia Oreggioni,fratello dell’attrice, propose domanda riconvenzionale di riduzione perlesione della sua quota di legittima.Nel corso del giudizio, il Tribunale dispose CTU per l’individuazione deibeni del compendio ereditario, la determinazione delle quote e lapredisposizione di un progetto di divisione.All’esito della CTU, il Tribunale sottopose alle parti un progetto didivisione, che raccolse l’approvazione delle medesime ad eccezionedell’attrice, che chiese l’attribuzione di beni diversi da quelli indicatinella quota del progetto.Il Tribunale di Sondrio accolse entrambe le domande di riduzioneformulate dall’attrice e da Elia Oreggioni, e, in presenza dicontestazioni, sciolse con sentenza la comunione ereditaria secondo ilprogetto di divisione e compensò le spese di lite.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19.02.2021,rigettò l’appello di Ida Claudia Oreggioni, confermando integralmentela sentenza impugnata.2.
Ida Claudia Oreggioni ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi quattro motivi.Duilio e Marco Oreggioni hanno resistito con controricorso mentre EliaOreggioni, Clarissa e Andrea Filippini sono rimasti intimati.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato avviato alla decisione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ. e dell’art. 187 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e/ocomma 1, n. 5 cod. proc. Civ; la ricorrente denuncia la nullità dellasentenza per violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato per avere la Corte d’appello attribuito le quote delpatrimonio agli eredi sulla base di un progetto di divisione che erastato contestato nel corso dell’udienza di discussione. Peraltro, ilTribunale, dopo aver pronunciato sentenza in composizione collegialesulle reciproche domande di riduzione, avrebbe deciso incomposizione monocratica sulla domanda di divisione mentre, anchein caso di proposizione congiunta della domanda di riduzione e didivisione, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al collegio perdecidere sulle contestazioni sollevate.2.
Con il secondo mezzo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 187 cod. proc. civ. e dell’art. 789, comma 3 e 4, cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod.proc. civ.; la ricorrente sostiene che solo dopo il passaggio ingiudicato della sentenza di scioglimento della comunione il Tribunalepoteva procedere attribuire le quote ai condividenti sull’accordo delleparti, mentre, in caso di contestazione, avrebbe dovuto procederemediante sorteggio. Nel caso di specie, la Corte d’appello avrebbeerrato nell’attribuire le quote secondo un progetto di divisione che erastato contestato, anziché procedere all’estrazione a sorte.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/20263.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per difetto di motivazione peravere la Corte d’appello proceduto all’attribuzione dei beni e nonall’estrazione a sorte dei lotti nonostante si trattasse di frazioni ugualidi quote disuguali.3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono, in parte inammissibili ed in parte infondati.La doglianza relativa alla violazione dell’art.50 quater c.p.c., peravere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non collegialesulla domanda di divisione è inammissibile perché avrebbe dovutoessere oggetto di specifico motivo di appello, trattandosi di un vizio dinullità della sentenza che si converte in un motivo di impugnazione(Cass. n.30019/2023;
Cass. n.16186/2018).Infondata è, altresì, la censura della sentenza impugnata perviolazione dell’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra ilchiesto e pronunciato, fondata sull’attribuzione delle quote aicondividenti in assenza di accordo sul progetto di divisione.E’ granitico il principio secondo cui il vizio di ultra o extra petizione,ex art. 112 c.p.c., è configurabile quando il giudice pronunzia oltre ilimiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero suquestioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,le tante Cass. n. 15190/2017).La violazione dell’art.112 c.p.c. non è, invece, ravvisabile qualora ilgiudice decida sulla domanda, attribuendo o negando il bene dellavita richiesto dalle parti, come nel caso di specie, in cui la Corted’appello si è pronunciata sulle domande di riduzione e scioglimentoNumero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026della comunione, decidendo con sentenza sulle contestazioni svoltedalle parti.Il Tribunale, proprio in ragione delle contestazioni al progetto didivisione sollevate dalla ricorrente, ha invitato le parti a precisare leconclusioni, aprendo la fase contenziosa, ai sensi dell’art.789 c.p.c.,e, con sentenza, ha disposto lo scioglimento della comunione e risoltole contestazioni, attribuendo le quote secondo il progetto di divisione.Il Tribunale, correttamente, non ha proceduto all’estrazione a sortedei lotti, in applicazione dell’art. 729 cod. civ., in quanto le quote dadividere erano diseguali.E’ consolidato il principio secondo cui, solo in caso di approvazione,con sentenza, di un progetto di riparto fra condividenti titolari diquote uguali, l'assegnazione è fatta con sorteggio, mentre,trattandosi di quote diseguali, la divisione è stata operata mediante4426/2017;
Cass. n. 3461/2013).Peraltro, il principio della vincolatività del sorteggio, in caso di quoteuguali, è stato temperato da questa Corte, che, pur ribadendo lapreferenza per il criterio dell'estrazione a sorte nel caso diuguaglianza di quote - a garanzia della trasparenza delle operazionidivisionali contro ogni possibile favoritismo - ha affermato che essonon ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, èderogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenerenon soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale edeconomica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile ecomprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sededi legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass.n.11857/2021).Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Né era necessario che la sentenza di divisione fosse passata ingiudicato, in quanto ove si proceda mediante attribuzione diretta dellequote ai condividenti, diversamente dall'ipotesi di assegnazione consorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sonodistinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano operativo,rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo laporzione formata in funzione del condividente cui va attribuita (Cass.n.26356/2020).4.
Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,comma 1, n.4 e/o n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appelloconfermato la sentenza del Tribunale che aveva compensato le spesedi lite del primo grado di giudizio, nonostante fosse stata accolta ladomanda di riduzione.Il motivo è infondato.Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, nel giudizio diprimo grado Tribunale, in primo grado vi era stata reciprocasoccombenza perché erano state accolte le reciproche domande diriduzione e, quanto alla domanda di divisione, è stato valutato ilcomportamento della ricorrente, che ha dato causa alla prosecuzionedella lite, opponendosi immotivatamente al progetto di divisione.La Corte d’appello ha, pertanto, ritenuto corretta la statuizione delTribunale di compensazione delle spese di lite sia in ragione dellareciproca soccombenza, sia in ragione dell’atteggiamento processualeingiustificato della ricorrente su aspetti squisitamente divisionali,inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cass. n.2770/2020;
Cass. n.3083/2006).5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta da:
Oggetto:SUCCESSIONIUd.27/11/2025 CCPatrizia Papa ConsigliereVincenzo Picaro ConsigliereRossana Giannaccari Consigliere Rel.Giuseppe Fortunato Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13532/2021 R.G. proposto da:Oreggioni Ida Claudia, rappresentato e difeso dall'avvocato WilliamLimuti-ricorrente-controOreggioni Marco, Oreggioni Duilio, rappresentati e difesi dall'avvocatoLuca Passarelli-controricorrenti-nonché controOreggioni Elia, Filippini Andrea, Filippini Clarissa-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 559/2021depositata il 19/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere Rossana Giannaccari.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/20261.
Ida Claudia Oreggioni convenne in giudizio dinanzi al Tribunale diSondrio Elia, Duilio e Marco Oreggioni, Andrea e Clarissa Filippini perla riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dalla madreElsa Ferraro in favore dei convenuti, con conseguente scioglimentodella comunione ereditaria.Si costituirono i convenuti, ad eccezione di Clarissa Filippini,chiedendo in via principale il rigetto della domanda; Elia Oreggioni,fratello dell’attrice, propose domanda riconvenzionale di riduzione perlesione della sua quota di legittima.Nel corso del giudizio, il Tribunale dispose CTU per l’individuazione deibeni del compendio ereditario, la determinazione delle quote e lapredisposizione di un progetto di divisione.All’esito della CTU, il Tribunale sottopose alle parti un progetto didivisione, che raccolse l’approvazione delle medesime ad eccezionedell’attrice, che chiese l’attribuzione di beni diversi da quelli indicatinella quota del progetto.Il Tribunale di Sondrio accolse entrambe le domande di riduzioneformulate dall’attrice e da Elia Oreggioni, e, in presenza dicontestazioni, sciolse con sentenza la comunione ereditaria secondo ilprogetto di divisione e compensò le spese di lite.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 19.02.2021,rigettò l’appello di Ida Claudia Oreggioni, confermando integralmentela sentenza impugnata.2.
Ida Claudia Oreggioni ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi quattro motivi.Duilio e Marco Oreggioni hanno resistito con controricorso mentre EliaOreggioni, Clarissa e Andrea Filippini sono rimasti intimati.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso è stato avviato alla decisione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 50 bis cod. proc. civ. e dell’art. 187 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e/ocomma 1, n. 5 cod. proc. Civ; la ricorrente denuncia la nullità dellasentenza per violazione della corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato per avere la Corte d’appello attribuito le quote delpatrimonio agli eredi sulla base di un progetto di divisione che erastato contestato nel corso dell’udienza di discussione. Peraltro, ilTribunale, dopo aver pronunciato sentenza in composizione collegialesulle reciproche domande di riduzione, avrebbe deciso incomposizione monocratica sulla domanda di divisione mentre, anchein caso di proposizione congiunta della domanda di riduzione e didivisione, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al collegio perdecidere sulle contestazioni sollevate.2.
Con il secondo mezzo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 187 cod. proc. civ. e dell’art. 789, comma 3 e 4, cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod.proc. civ.; la ricorrente sostiene che solo dopo il passaggio ingiudicato della sentenza di scioglimento della comunione il Tribunalepoteva procedere attribuire le quote ai condividenti sull’accordo delleparti, mentre, in caso di contestazione, avrebbe dovuto procederemediante sorteggio. Nel caso di specie, la Corte d’appello avrebbeerrato nell’attribuire le quote secondo un progetto di divisione che erastato contestato, anziché procedere all’estrazione a sorte.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/20263.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 e/o comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per difetto di motivazione peravere la Corte d’appello proceduto all’attribuzione dei beni e nonall’estrazione a sorte dei lotti nonostante si trattasse di frazioni ugualidi quote disuguali.3.1. I motivi, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono, in parte inammissibili ed in parte infondati.La doglianza relativa alla violazione dell’art.50 quater c.p.c., peravere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non collegialesulla domanda di divisione è inammissibile perché avrebbe dovutoessere oggetto di specifico motivo di appello, trattandosi di un vizio dinullità della sentenza che si converte in un motivo di impugnazione(Cass. n.30019/2023;
Cass. n.16186/2018).Infondata è, altresì, la censura della sentenza impugnata perviolazione dell’art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra ilchiesto e pronunciato, fondata sull’attribuzione delle quote aicondividenti in assenza di accordo sul progetto di divisione.E’ granitico il principio secondo cui il vizio di ultra o extra petizione,ex art. 112 c.p.c., è configurabile quando il giudice pronunzia oltre ilimiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero suquestioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,le tante Cass. n. 15190/2017).La violazione dell’art.112 c.p.c. non è, invece, ravvisabile qualora ilgiudice decida sulla domanda, attribuendo o negando il bene dellavita richiesto dalle parti, come nel caso di specie, in cui la Corted’appello si è pronunciata sulle domande di riduzione e scioglimentoNumero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026della comunione, decidendo con sentenza sulle contestazioni svoltedalle parti.Il Tribunale, proprio in ragione delle contestazioni al progetto didivisione sollevate dalla ricorrente, ha invitato le parti a precisare leconclusioni, aprendo la fase contenziosa, ai sensi dell’art.789 c.p.c.,e, con sentenza, ha disposto lo scioglimento della comunione e risoltole contestazioni, attribuendo le quote secondo il progetto di divisione.Il Tribunale, correttamente, non ha proceduto all’estrazione a sortedei lotti, in applicazione dell’art. 729 cod. civ., in quanto le quote dadividere erano diseguali.E’ consolidato il principio secondo cui, solo in caso di approvazione,con sentenza, di un progetto di riparto fra condividenti titolari diquote uguali, l'assegnazione è fatta con sorteggio, mentre,trattandosi di quote diseguali, la divisione è stata operata mediante4426/2017;
Cass. n. 3461/2013).Peraltro, il principio della vincolatività del sorteggio, in caso di quoteuguali, è stato temperato da questa Corte, che, pur ribadendo lapreferenza per il criterio dell'estrazione a sorte nel caso diuguaglianza di quote - a garanzia della trasparenza delle operazionidivisionali contro ogni possibile favoritismo - ha affermato che essonon ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, èderogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenerenon soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale edeconomica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile ecomprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sededi legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass.n.11857/2021).Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Né era necessario che la sentenza di divisione fosse passata ingiudicato, in quanto ove si proceda mediante attribuzione diretta dellequote ai condividenti, diversamente dall'ipotesi di assegnazione consorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sonodistinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano operativo,rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo laporzione formata in funzione del condividente cui va attribuita (Cass.n.26356/2020).4.
Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,comma 1, n.4 e/o n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appelloconfermato la sentenza del Tribunale che aveva compensato le spesedi lite del primo grado di giudizio, nonostante fosse stata accolta ladomanda di riduzione.Il motivo è infondato.Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, nel giudizio diprimo grado Tribunale, in primo grado vi era stata reciprocasoccombenza perché erano state accolte le reciproche domande diriduzione e, quanto alla domanda di divisione, è stato valutato ilcomportamento della ricorrente, che ha dato causa alla prosecuzionedella lite, opponendosi immotivatamente al progetto di divisione.La Corte d’appello ha, pertanto, ritenuto corretta la statuizione delTribunale di compensazione delle spese di lite sia in ragione dellareciproca soccombenza, sia in ragione dell’atteggiamento processualeingiustificato della ricorrente su aspetti squisitamente divisionali,inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (Cass. n.2770/2020;
Cass. n.3083/2006).5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.Numero registro generale 13532/2021Numero sezionale 2906/2025Numero di raccolta generale 7096/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto.
P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.Il PresidenteP.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.Il Presidente