Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7064/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's claim against municipality for legal fees, overturning lower court's dismissal based on interpretation of appointment resolutions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7064/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the lower court's dismissal of a lawyer's claim for legal fees against a municipality, ruling that the first and third grounds of appeal were valid. The lower court had rejected the claim by interpreting the municipal council's resolutions as merely setting expense estimates rather than fixed fees, a factual assessment reserved for the trial judge. The Cassation Court held that the appeal could not challenge the substantive interpretation of the resolutions but only the legal canons of interpretation used, finding the lower court's reasoning flawed.

Regesto Legislator

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Art. 702-bis c.p.c.; Art. 14 d.lgs. n. 150/11: The court of appeal cannot review the substantive result of a factual interpretation of contractual terms but only the compliance with legal canons of interpretation; a different valuation of the same factual elements by the trial judge renders the lower decision unenforceable.

Parole chiave

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legal fees for public entities interpretation of appointment resolutions canons of legal interpretation factual assessment by trial judge municipal legal representation spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie azione estimatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 702-bis c.p.c.
Art. 14 d.lgs. n. 150/11
Art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
artt. 702-bis cod. proc. civ
Gianni Perrotta, con ricorso ex artt. 702-bis cod. proc. civ.
art. 83 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28319/2017
Cass. n. 2465/2015
Sez. 6, n. 10675/2020
civ., Sez. 6, n. 10675/2020).6.Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione degli artt.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17626/2024 R.G. proposto da:Perrotta Gianni, rappresentato e difeso da se medesimo-ricorrente -controComune Di Castelpizzuto in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv.Salvatore Di Pardo unitamente all’avvocato Michele Sansone- controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso l’ordinanza del Tribunale di Isernia n. 1074/2021 depositata il29/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere Rossana Giannaccari.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/20261.l’Avv.

Gianni Perrotta, con ricorso ex artt. 702-bis cod. proc. civ. e14 d.lgs. n. 150/11 dinanzi al Tribunale di Isernia, chiese che ilComune di Castel Pizzuto venisse condannato al pagamento dellasomma di € 117.406,00, oltre IVA e CPA, a titolo di compenso perl’attività professionale svolta in suo favore in relazione a dueprocedimenti civili, entrambi definiti con sentenza favorevole all’Ente.Nel contraddittorio con il Comune di Castelpizzuto, il Tribunale diIsernia, con ordinanza del 26/03/2024, accolse parzialmente ledomande dell’avv. Perrotta condannando il Comune al pagamento delcompenso rideterminato nella misura di € 4.785,00, oltre accessori dilegge e interessi legali.Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale, nel premettere che icontratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità,in forma scritta ed in virtù di un preciso impegno di spesa assunto inconformità alle relative procedure contabili, ritenne che il requisitodella forma scritta ad substantiam fosse soddisfatto con il rilascio aldifensore della procura ex art. 83 c.p.c.

Nel caso di specie, poiché laprocura era stata conferita dal Sindaco, non necessitava né di previadetermina né di autorizzazione della Giunta, perché nel nuovoordinamento delle autonomie locali, competente a conferire aldifensore del comune la procura alle liti è il sindaco, mentre ladelibera della giunta comunale è un atto meramente gestionale etecnico, privo di valenza esterna.In relazione ad entrambi i procedimenti, poiché le cause erano stateistruite solo documentalmente e non presentavano particolarecomplessità, il Tribunale liquidò il compenso applicando i parametriminimi, con eliminazione delle due fasi istruttoria e decisionale.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026Riguardo al procedimento n. R.G. 1538/2013, il Tribunale non accolsela richiesta di maggiorazione del compenso per la pluralità di partiassistite, poiché la causa aveva la stessa natura e presentava glistessi aspetti della causa R.G. n. 504/2011, in cui il difensore avevaprestato la propria attività professionale per la quale aveva chiesto ilcompenso.2.Avverso l’ordinanza del Tribunale l’avv.

Gianni Perrotta ha propostoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.Il Comune di Castelpizzuto ha resistito con controricorso ed haproposto ricorso incidentale articolato in due motivi.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37del 2018, art. 4, punto 5, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2233 secondo comma cod. civ.,oltre al difetto di motivazione, nella parte in cui il Tribunale di Isernia,nella liquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 504/20 -Castelpizzuto/Tramoter appalti s.r.l., ha escluso la liquidazione dellaistruttoria e della fase decisionale sebbene la fase di trattazione siacomprensiva di quella istruttoria e la fase decisionale sia dovutaanche se non siano state depositate le memorie conclusionali e lerepliche.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedel D.M. n. 55 del 2014, modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 4,primo comma, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026civ. e all’art. 2233, secondo comma cod.civ., nonché il difetto dimotivazione, nella parte in cui il Tribunale di Isernia, nellaliquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 504/20 (Comune diCastelpizzuto/Tramoter appalti s.r.l.) ha applicato la tariffa minimaanziché quella media prevista ordinariamente dall’art. 4 D.M. n.55/14.

Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la causa,istruita solo con documenti, fosse priva di complessità, mentre,invece, avrebbe presentato profili di particolare difficoltà, avendo adoggetto il riconoscimento della responsabilità precontrattuale delComune, il che avrebbe comportato lo studio di copiosadocumentazione amministrativa relativa ai rapporti tra il Comune e lacontroparte.2.1. Entrambi i motivi riguardano denunciano, sotto diversi profili,l’erroneità della liquidazione del compenso nel giudizio RG N.504/2011, definito con sentenza n.105.2020.2.3.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la disposizionedi cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per lafase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attivitàistruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della partevittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso delgrado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio,essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ.,Sez. II, 27.3.2023, n.8561).Il Tribunale è incorso nell’errore di omettere la liquidazione delcompenso per la fase istruttoria, sebbene in essa sia compresa la fasedi trattazione - che è ineludibile -, senza considerare, peraltro, che lafase istruttoria non richiede solo l’assunzione di prove testimoniali mapuò esaurirsi con il deposito di documentazione.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026Un duplice errore è consistito nell’omessa liquidazione della fasedecisoria poiché non erano state depositate le comparse conclusionalie le memorie di replica, sebbene sia consolidato l’orientamento diquesta Corte secondo cui, in tema di liquidazione delle spese di lite,qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e lememorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensiper la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5,lett.

d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie diprovvedimento conclusivo del giudizio ( ex multis Cass. n. 5289/23;Cass. n. 29857/23).E’ assorbito il secondo motivo, dovendo il Tribunale procedere allarideterminazione del compenso in sede di rinvio.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedel D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018,art. 4, secondo comma, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. e all’art. 2233 secondo comma, cod. civ., nonché perdifetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale di Isernia, nellaliquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 1538/2013(Comune di Castelpizzuto/Castellina s.r.l.) non ha aumentato ilcompenso nella misura del 30 % per ogni soggetto patrocinato oltreal primo sebbene espressamente richiesto.4.Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsaapplicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37del 2018, art. 4, punto 5, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché il difetto di motivazione, nella parte in cui ilTribunale di Isernia, nella liquidazione dei compensi relativi al giudizioR.G. 1538/2013 - Comune di Castelpizzuto/Castellina s.r.l. avrebbeliquidato il compenso al di sotto dei minimi tariffari.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/20264.1.

Entrambi i motivi anzi detti, che denunciano, sotto diversi profili,l’erroneità della liquidazione del compenso nel giudizio RG N. R.G.1538/2013, definito con sentenza n. 32/2018 dell’11.1.2018, sonoinfondati.Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che l’aumento, previstodall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014, nell’ipotesi in cui laprestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di piùsoggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di unsolo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizioneprocessuale) è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice dimerito ed è sottratta al controllo di legittimità (tra le tante, v.

Cass.sez. II, 06/06/2022, n.18047).Nella specie, il Tribunale, nell’ambito del proprio apprezzamento,sorretto da motivazione incensurabile siccome non meramenteapparente, ha escluso l’aumento del compenso per la difesa di piùparti in considerazione della sostanziale medesimezza delle questionitrattate.4.2 E’ assorbito il secondo motivo, dovendo il Tribunale procedere allarideterminazione del compenso in sede di rinvio.5.Deve essere, quindi, esaminato il ricorso incidentale proposto dalComune di Castelpizzuto.5.1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 191 t.u.e.l. e 12 delle preleggi, in relazioneall’art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.; il ricorrente sostiene chenon sia dovuto il compenso al difensore perché la delibera nonconteneva l’impegno di spesa.Il motivo è infondato.La nullità, correlata alla mancata previsione della spesa e della suacopertura, non può concernere anche le deliberazioni relative allaNumero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026partecipazione degli enti a controversie giudiziarie, sia perché èincerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato allasoccombenza, e sia perché, nel bilancio dell’ente, è di norma presenteuna voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibilispese di lite (cfr.

Cass. civ., Sez. 6, n. 10675/2020).6.Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e s.s., nonché 2233cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.,per avere il Tribunale liquidato i compensi in via giudiziale, sebbene ilcompenso fosse stato stabilito in via convenzionale e fosse statopagato in relazione ad entrambi i giudizi.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha ritenuto che le delibere di conferimentodell’incarico all’avv. Perrotta non contenessero una pattuizionedefinitiva dei compensi, ma solo la previsione delle spese legali chesarebbero state determinate all’esito dell’attività difensivaeffettivamente svolta.Si tratta di interpretazione plausibile delle delibere di Giunta, affidataal giudice di merito, cui il Comune ha contrapposto una propriainterpretazione, senza indicare le norme di ermeneuticaasseritamente violate dal Tribunale.Come affermato da questa Corte, il sindacato di legittimità non puòvertere sul risultato interpretativo in sé - risultato che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito – ma allaverifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazionedegli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass. n.28319/2017;

Cass. n. 2465/2015).Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/20267.In conclusione, devono essere accolti il primo e terzo motivo delricorso principale, vanno dichiarati assorbiti i restanti e va rigettato ilricorso incidentale; l’ordinanza impugnata deve essere cassata inrelazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Isernia in diversacomposizione.Il giudice di rinvio provvederà al regolamento delle spese del giudiziodi legittimità.9.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va datoricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta da:

Oggetto:LAVOROAUTONOMOPatrizia Papa Consigliere Ud.27/11/2025 CCVincenzo Picaro ConsigliereRossana Giannaccari Consigliere Rel.Giuseppe Fortunato Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17626/2024 R.G. proposto da:Perrotta Gianni, rappresentato e difeso da se medesimo-ricorrente -controComune Di Castelpizzuto in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv.Salvatore Di Pardo unitamente all’avvocato Michele Sansone- controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso l’ordinanza del Tribunale di Isernia n. 1074/2021 depositata il29/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere Rossana Giannaccari.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/20261.l’Avv.

Gianni Perrotta, con ricorso ex artt. 702-bis cod. proc. civ. e14 d.lgs. n. 150/11 dinanzi al Tribunale di Isernia, chiese che ilComune di Castel Pizzuto venisse condannato al pagamento dellasomma di € 117.406,00, oltre IVA e CPA, a titolo di compenso perl’attività professionale svolta in suo favore in relazione a dueprocedimenti civili, entrambi definiti con sentenza favorevole all’Ente.Nel contraddittorio con il Comune di Castelpizzuto, il Tribunale diIsernia, con ordinanza del 26/03/2024, accolse parzialmente ledomande dell’avv. Perrotta condannando il Comune al pagamento delcompenso rideterminato nella misura di € 4.785,00, oltre accessori dilegge e interessi legali.Per quel che rileva in questa sede, il Tribunale, nel premettere che icontratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità,in forma scritta ed in virtù di un preciso impegno di spesa assunto inconformità alle relative procedure contabili, ritenne che il requisitodella forma scritta ad substantiam fosse soddisfatto con il rilascio aldifensore della procura ex art. 83 c.p.c.

Nel caso di specie, poiché laprocura era stata conferita dal Sindaco, non necessitava né di previadetermina né di autorizzazione della Giunta, perché nel nuovoordinamento delle autonomie locali, competente a conferire aldifensore del comune la procura alle liti è il sindaco, mentre ladelibera della giunta comunale è un atto meramente gestionale etecnico, privo di valenza esterna.In relazione ad entrambi i procedimenti, poiché le cause erano stateistruite solo documentalmente e non presentavano particolarecomplessità, il Tribunale liquidò il compenso applicando i parametriminimi, con eliminazione delle due fasi istruttoria e decisionale.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026Riguardo al procedimento n. R.G. 1538/2013, il Tribunale non accolsela richiesta di maggiorazione del compenso per la pluralità di partiassistite, poiché la causa aveva la stessa natura e presentava glistessi aspetti della causa R.G. n. 504/2011, in cui il difensore avevaprestato la propria attività professionale per la quale aveva chiesto ilcompenso.2.Avverso l’ordinanza del Tribunale l’avv.

Gianni Perrotta ha propostoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.Il Comune di Castelpizzuto ha resistito con controricorso ed haproposto ricorso incidentale articolato in due motivi.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37del 2018, art. 4, punto 5, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché dell’art. 2233 secondo comma cod. civ.,oltre al difetto di motivazione, nella parte in cui il Tribunale di Isernia,nella liquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 504/20 -Castelpizzuto/Tramoter appalti s.r.l., ha escluso la liquidazione dellaistruttoria e della fase decisionale sebbene la fase di trattazione siacomprensiva di quella istruttoria e la fase decisionale sia dovutaanche se non siano state depositate le memorie conclusionali e lerepliche.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedel D.M. n. 55 del 2014, modificato dal D.M. n. 37 del 2018, art. 4,primo comma, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026civ. e all’art. 2233, secondo comma cod.civ., nonché il difetto dimotivazione, nella parte in cui il Tribunale di Isernia, nellaliquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 504/20 (Comune diCastelpizzuto/Tramoter appalti s.r.l.) ha applicato la tariffa minimaanziché quella media prevista ordinariamente dall’art. 4 D.M. n.55/14.

Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la causa,istruita solo con documenti, fosse priva di complessità, mentre,invece, avrebbe presentato profili di particolare difficoltà, avendo adoggetto il riconoscimento della responsabilità precontrattuale delComune, il che avrebbe comportato lo studio di copiosadocumentazione amministrativa relativa ai rapporti tra il Comune e lacontroparte.2.1. Entrambi i motivi riguardano denunciano, sotto diversi profili,l’erroneità della liquidazione del compenso nel giudizio RG N.504/2011, definito con sentenza n.105.2020.2.3.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la disposizionedi cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per lafase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attivitàistruttoria. Detto compenso spetta al procuratore della partevittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso delgrado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio,essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ.,Sez. II, 27.3.2023, n.8561).Il Tribunale è incorso nell’errore di omettere la liquidazione delcompenso per la fase istruttoria, sebbene in essa sia compresa la fasedi trattazione - che è ineludibile -, senza considerare, peraltro, che lafase istruttoria non richiede solo l’assunzione di prove testimoniali mapuò esaurirsi con il deposito di documentazione.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026Un duplice errore è consistito nell’omessa liquidazione della fasedecisoria poiché non erano state depositate le comparse conclusionalie le memorie di replica, sebbene sia consolidato l’orientamento diquesta Corte secondo cui, in tema di liquidazione delle spese di lite,qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e lememorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensiper la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5,lett.

d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie diprovvedimento conclusivo del giudizio ( ex multis Cass. n. 5289/23;Cass. n. 29857/23).E’ assorbito il secondo motivo, dovendo il Tribunale procedere allarideterminazione del compenso in sede di rinvio.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedel D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018,art. 4, secondo comma, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. e all’art. 2233 secondo comma, cod. civ., nonché perdifetto di motivazione nella parte in cui il Tribunale di Isernia, nellaliquidazione dei compensi relativi al giudizio R.G. 1538/2013(Comune di Castelpizzuto/Castellina s.r.l.) non ha aumentato ilcompenso nella misura del 30 % per ogni soggetto patrocinato oltreal primo sebbene espressamente richiesto.4.Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsaapplicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37del 2018, art. 4, punto 5, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché il difetto di motivazione, nella parte in cui ilTribunale di Isernia, nella liquidazione dei compensi relativi al giudizioR.G. 1538/2013 - Comune di Castelpizzuto/Castellina s.r.l. avrebbeliquidato il compenso al di sotto dei minimi tariffari.Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/20264.1.

Entrambi i motivi anzi detti, che denunciano, sotto diversi profili,l’erroneità della liquidazione del compenso nel giudizio RG N. R.G.1538/2013, definito con sentenza n. 32/2018 dell’11.1.2018, sonoinfondati.Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che l’aumento, previstodall’art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014, nell’ipotesi in cui laprestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di piùsoggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di unsolo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizioneprocessuale) è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice dimerito ed è sottratta al controllo di legittimità (tra le tante, v.

Cass.sez. II, 06/06/2022, n.18047).Nella specie, il Tribunale, nell’ambito del proprio apprezzamento,sorretto da motivazione incensurabile siccome non meramenteapparente, ha escluso l’aumento del compenso per la difesa di piùparti in considerazione della sostanziale medesimezza delle questionitrattate.4.2 E’ assorbito il secondo motivo, dovendo il Tribunale procedere allarideterminazione del compenso in sede di rinvio.5.Deve essere, quindi, esaminato il ricorso incidentale proposto dalComune di Castelpizzuto.5.1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 191 t.u.e.l. e 12 delle preleggi, in relazioneall’art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.; il ricorrente sostiene chenon sia dovuto il compenso al difensore perché la delibera nonconteneva l’impegno di spesa.Il motivo è infondato.La nullità, correlata alla mancata previsione della spesa e della suacopertura, non può concernere anche le deliberazioni relative allaNumero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/2026partecipazione degli enti a controversie giudiziarie, sia perché èincerta l’incidenza del relativo onere economico, condizionato allasoccombenza, e sia perché, nel bilancio dell’ente, è di norma presenteuna voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibilispese di lite (cfr.

Cass. civ., Sez. 6, n. 10675/2020).6.Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e s.s., nonché 2233cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod.proc.civ.,per avere il Tribunale liquidato i compensi in via giudiziale, sebbene ilcompenso fosse stato stabilito in via convenzionale e fosse statopagato in relazione ad entrambi i giudizi.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha ritenuto che le delibere di conferimentodell’incarico all’avv. Perrotta non contenessero una pattuizionedefinitiva dei compensi, ma solo la previsione delle spese legali chesarebbero state determinate all’esito dell’attività difensivaeffettivamente svolta.Si tratta di interpretazione plausibile delle delibere di Giunta, affidataal giudice di merito, cui il Comune ha contrapposto una propriainterpretazione, senza indicare le norme di ermeneuticaasseritamente violate dal Tribunale.Come affermato da questa Corte, il sindacato di legittimità non puòvertere sul risultato interpretativo in sé - risultato che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito – ma allaverifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazionedegli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass. n.28319/2017;

Cass. n. 2465/2015).Numero registro generale 17626/2024Numero sezionale 2910/2025Numero di raccolta generale 7064/2026Data pubblicazione 24/03/20267.In conclusione, devono essere accolti il primo e terzo motivo delricorso principale, vanno dichiarati assorbiti i restanti e va rigettato ilricorso incidentale; l’ordinanza impugnata deve essere cassata inrelazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Isernia in diversacomposizione.Il giudice di rinvio provvederà al regolamento delle spese del giudiziodi legittimità.9.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va datoricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.Maccoglie il primo e terzo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbiti i restanti e rigetta il ricorso incidentale, cassa l’ordinanzaimpugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spesedel giudizio di legittimità, al Tribunale di Isernia in diversacomposizione.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.Il PresidenteP.Q.Maccoglie il primo e terzo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbiti i restanti e rigetta il ricorso incidentale, cassa l’ordinanzaimpugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spesedel giudizio di legittimità, al Tribunale di Isernia in diversacomposizione.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 27 novembre 2025.Il Presidente