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Decreto — n. 7028/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, resulting in judgment extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 7028/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Corsi Fabrizio, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, the Ministry of Justice, argued for dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a ruling on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request ruling forty day period procedural renunciation costs award art 380-bis cpc art 391 cpc spese di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, c.p.c.
23745/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:CORSI FABRIZIO, difeso come in atti;controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, second comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ero di raccolta generale 7028/2026Data pubblicazione 24/03/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 23745/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:CORSI FABRIZIO, difeso come in atti;controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 23745/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 7028/2026Data pubblicazione 24/03/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 23745/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:CORSI FABRIZIO, difeso come in atti;controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.03.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODott.

Stefano OlivaP.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.03.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODott. Stefano Oliva