Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, extinguishing the litigation and awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court extinguished the cassation appeal filed by Salvatore Tallarita against Rocco Tallarita due to the appellant's failure to request a decision within 40 days. The court noted that the statutory deadline for the appellant to act had passed without any response to the proposed judgment. Consequently, the appeal was deemed a renunciation, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposed judgment within the prescribed term, the appeal is deemed renounced and the cassation proceedings are extinguished, with the appellant ordered to pay the costs.
Parole chiave
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ero di raccolta generale 7003/2026Data pubblicazione 24/03/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 22844/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:TALLARITA SALVATORE, difeso come in atti;controTALLARITA ROCCO, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 22844/2025Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 7003/2026Data pubblicazione 24/03/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 22844/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:TALLARITA SALVATORE, difeso come in atti;controTALLARITA ROCCO, difeso come in atti (controricorrente);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.03.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODott.
Stefano OlivaP.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 20.03.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODott. Stefano Oliva