Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the statutory 40-day period. The court found that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the communication of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 39/2024 R.G. proposto da:Zobbi Claudia, Fiorani Simone, rappresentati e difesi dall'avvocato UgoBertaglia-ricorrenti-control'Alternativa Immobiliare Di Rosculet Bianca Elena, rappresentata e difesadall'avvocato Alessandra Capelli unitamente all’avvocato Ermes Annovi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1003/2023depositata il 18/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 39/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 6983/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 39/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 6983/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 39/2024 R.G. proposto da:Zobbi Claudia, Fiorani Simone, rappresentati e difesi dall'avvocato UgoBertaglia-ricorrenti-control'Alternativa Immobiliare Di Rosculet Bianca Elena, rappresentata e difesadall'avvocato Alessandra Capelli unitamente all’avvocato Ermes Annovi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1003/2023depositata il 18/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 39/2024Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 6983/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Mauro CriscuoloP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Mauro Criscuolo