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Ordinanza — n. 6966/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6966/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6966/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6109/2020 R.G. proposto da:RUOZI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato OsvaldoLombardi (LMBSLD72B16H501S), dall’avvocato Raimondo Maggiore(MGGRND73H28A662H) e dall’avvocato Andrea Giussani(GSSNDR71L20F205A);- Ricorrente –ControCONSOB, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Palmisano(PLMPLA67P27A952W) e dall’avvocato Clementina Luisa MariaScaroni (SCRCMN74S59F205H);- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1503/2019depositata il 16/09/2020.Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Numero registro generale 6109/2020Numero sezionale 2150/2025Numero di raccolta generale 6966/2026Data pubblicazione 23/03/20261.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6966/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio dicassazione.Numero registro generale 6109/2020Numero sezionale 2150/2025Numero di raccolta generale 6966/2026Data pubblicazione 23/03/2026In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sullespese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).6. L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari alcontributo unificato già versato all’atto della proposizionedell’impugnazione (v.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie ricorso all'autorità di vigilanza compenso del curatore fallimentare divieto di finanziamento monetario indennità di gestione
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6109/2020 R.G. proposto da:RUOZI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato OsvaldoLombardi (LMBSLD72B16H501S), dall’avvocato Raimondo Maggiore(MGGRND73H28A662H) e dall’avvocato Andrea Giussani(GSSNDR71L20F205A);- Ricorrente –ControCONSOB, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Palmisano(PLMPLA67P27A952W) e dall’avvocato Clementina Luisa MariaScaroni (SCRCMN74S59F205H);- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1503/2019depositata il 16/09/2020.Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Numero registro generale 6109/2020Numero sezionale 2150/2025Numero di raccolta generale 6966/2026Data pubblicazione 23/03/20261.

Roberto Ruozi, presidente del consiglio di amministrazione dellaBanca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa (“BIM”), dal07/01/2009 al 26/04/2013, propose opposizione ex art. 195 TUFcontro la delibera sanzionatoria della Consob n. 20280 del 24 gennaio2018 che gli infliggeva la sanzione amministrativa pecuniaria di euro24.000 (di cui euro 14.000 per la violazione n. 1, aumentata pereffetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n.

3) perle seguenti violazioni:(i) (violazione n.

1) art. 21, comma 1, lett.

d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett.

a) delTUF e artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento intermediari (periodo diriferimento: 23 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015);(ii) (violazione n.

3) art. 21, comma 1, lett.

a) del TUF (periodo diriferimento 23 gennaio 2012 – 13 novembre 2015).2. La Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della Consob,ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente alle spese delgrado.3. Roberto Ruozi ha proposto ricorso per cassazione, articolato insei motivi.La Consob ha resistito con controricorso.4 Con dichiarazione del 21/07/2025 il difensore del ricorrente,munito di procura alle liti che gli conferisce il potere di rinunciare aglie la Consob ha aderito a questa dichiarazione con atto del23/07/2025, depositato il 18/08/2025.Le parti hanno pattuito la compensazione delle spese.5.

Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio dicassazione.Numero registro generale 6109/2020Numero sezionale 2150/2025Numero di raccolta generale 6966/2026Data pubblicazione 23/03/2026In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sullespese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).6. L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari alcontributo unificato già versato all’atto della proposizionedell’impugnazione (v.

Cass n. 25485/2018).Numero registro generale 6109/2020Numero sezionale 2150/2025Numero di raccolta generale 6966/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoSANZIONIMILENA FALASCHI Presidente CONSOBGIUSEPPE FORTUNATO Consigliere R.G. N. 6109/2020RICCARDO GUIDA Consigliere Rel. AD – 09/09/2025 CCCHIARA BESSO MARCHEIS ConsigliereREMO CAPONI Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6109/2020 R.G. proposto da:RUOZI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato OsvaldoLombardi (LMBSLD72B16H501S), dall’avvocato Raimondo Maggiore(MGGRND73H28A662H) e dall’avvocato Andrea Giussani(GSSNDR71L20F205A);- Ricorrente –ControCONSOB, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Palmisano(PLMPLA67P27A952W) e dall’avvocato Clementina Luisa MariaScaroni (SCRCMN74S59F205H);- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1503/2019depositata il 16/09/2020.Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella cameradi consiglio del 9 settembre 2025.Numero registro generale 6109/2020Numero sezionale 2150/2025Numero di raccolta generale 6966/2026Data pubblicazione 23/03/20261.

Roberto Ruozi, presidente del consiglio di amministrazione dellaBanca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa (“BIM”), dal07/01/2009 al 26/04/2013, propose opposizione ex art. 195 TUFcontro la delibera sanzionatoria della Consob n. 20280 del 24 gennaio2018 che gli infliggeva la sanzione amministrativa pecuniaria di euro24.000 (di cui euro 14.000 per la violazione n. 1, aumentata pereffetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n.

3) perle seguenti violazioni:(i) (violazione n.

1) art. 21, comma 1, lett.

d) del TUF e artt. 15 e29 del Regolamento congiunto, nonché art. 21, comma 1, lett.

a) delTUF e artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento intermediari (periodo diriferimento: 23 gennaio 2012 – 31 dicembre 2015);(ii) (violazione n.

3) art. 21, comma 1, lett.

a) del TUF (periodo diriferimento 23 gennaio 2012 – 13 novembre 2015).2. La Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio della Consob,ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente alle spese delgrado.3. Roberto Ruozi ha proposto ricorso per cassazione, articolato insei motivi.La Consob ha resistito con controricorso.4 Con dichiarazione del 21/07/2025 il difensore del ricorrente,munito di procura alle liti che gli conferisce il potere di rinunciare aglie la Consob ha aderito a questa dichiarazione con atto del23/07/2025, depositato il 18/08/2025.Le parti hanno pattuito la compensazione delle spese.5.

Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio dicassazione.Numero registro generale 6109/2020Numero sezionale 2150/2025Numero di raccolta generale 6966/2026Data pubblicazione 23/03/2026In presenza di adesione alla rinuncia non si deve pronunciare sullespese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).6. L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari alcontributo unificato già versato all’atto della proposizionedell’impugnazione (v.

Cass n. 25485/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena FalaschiPDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena FalaschiPDFinvalido *