Cassation court allows Interedil's appeal against Ronzoni, dismissing AXA's incidental appeal due to lack of prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Bologna Court of Appeal's judgment, allowing Interedil's appeal against Ronzoni's claim for damages regarding building waterproofing. While the Court found Interedil's arguments on the contractor's liability and the incidental appeal's procedural handling valid, it deemed AXA's incidental appeal inadmissible because the lower court had not previously ruled on its merits. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal for a new examination of all claims and procedural issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An incidental appeal is only implicitly absorbed if the lower court explicitly declares it inadmissible or unfounded; mere omission of a ruling on the incidental appeal does not constitute the required legal basis for absorption.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 5487/2021 R.G. proposto da:Axa Assicurazioni Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Alessandri -domicilio digitalealla PEC: cristiano.alessandri@venezia.pecavvocati.it--ricorrente-Ronzoni Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocato SebastianoGuerzoni -domicilio digitale alla PEC: avv.guerzoni@legalmail.it--ricorrente-controInteredil Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Mazzola -domicilio digitalealla PEC: avvmazzola@pec.giuffre.it--controricorrente incidentale-Proind Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2080/2020depositata il 16/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere Tiziana Maccarrone.Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per l'accoglimento dei primi duemotivi del ricorso principale assorbito il terzo e del primo motivo delricorso incidentale dell'attore in primo grado assorbito il secondo e i motividel ricorso incidentale di Interedil s.r.l.
Sentiti per AXA s.p.a. l'Avv.Cristiano Alessandri e per Interedil s.r.l. l'Avv. Federica Corsini, presenteper delega dell’avv. Giampaolo Mazzola.1. Maurizio Ronzoni aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale diReggio Emilia, dopo l’esperimento di un accertamento tecnico preventivo,la s.r.l. Interedil, con la quale aveva concluso – quale committente - uncontratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato aduso residenziale secondo i principi della bioedilizia, chiedendone lacondanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 335.586,17: l’attoreaveva lamentato l’inadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione dellepareti della parte seminterrata, realizzato dall’appaltatrice, per la presenzadi copiose infiltrazioni in caso di pioggia.Interedil s.r.l., costituitasi, aveva chiesto e ottenuto di chiamare incausa Proind s.r.l., che aveva fornito i materiali utilizzati per l’interventocontestato: la convenuta aveva assunto di aver posato in opera i materialiacquistati dalla società chiamata in causa secondo le relative schedetecniche che le erano state fornite e chiedeva, pertanto, di essernegarantita in caso di accoglimento della domanda proposta dall’attore.Si era costituita anche Proind s.r.l. contestando di aver prestatoconsulenza per la posa del materiale fornito, che si era limitata a vendere,Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026ed aveva comunque chiesto e ottenuto autorizzazione a chiamare in causaAXA s.p.a., presso la quale era assicurata, per esserne tenuta indenne.Anche AXA s.p.a. si era costituita in giudizio contestando cheoperasse, nel caso di specie, la garanzia assicurativa ed evidenziandocomunque uno scoperto del 10% sull’ammontare di ogni sinistro.Il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto – con la sentenza n.1171/2014 - la domanda di Maurizio Ronzoni nei confronti di Interedils.r.l., riconoscendo l’entità del danno subito dall’attore in € 351.400,00,aveva accolto la domanda della società convenuta nei confronti di Proinds.r.l. e, infine, aveva accolto pure la domanda di manleva di Proind s.r.l.nei riguardi di AXA s.p.a.2.
Proind s.r.l. aveva proposto appello avverso la suddetta sentenza diprimo grado; AXA s.p.a., costituitasi, aveva formulato appello incidentale;si erano costituiti anche Interedil s.r.l., che aveva eccepito l’inesistenza ola nullità della notificazione dell’atto introduttivo di fase (la notificazionedell’atto di citazione in appello era stata effettuata al procuratorerevocato, invece che al nuovo difensore), e Maurizio Ronzoni, che avevaeccepito il difetto dell’osservanza dei termini minimi a comparire e avevachiesto, quindi, la fissazione di nuova udienza ex art.163 co 3 c.p.c.La Corte d’Appello di Bologna, rigettata l’eccezione sia di inesistenzasia di nullità della notificazione dell’atto introduttivo di fase proposta daInteredil s.r.l. e differita la prima udienza per la rilevata mancanza delrispetto dei termini a comparire quanto alla posizione di Maurizio Ronzonie di Interedil s.r.l., aveva all’esito – con la sentenza indicata in epigrafe -respinto l’appello principale e dichiarato inammissibile l’appello incidentaledi AXA s.p.a.La Corte di merito aveva confermato la responsabilità di Proind s.r.l.,sull’assunto che essa non si era limitata a fornire il materiale ma avevaassunto anche l’obbligo di prestare consulenza e assistenza per la suaposa, e, rilevato che AXA s.p.a. aveva lamentato che il primo Giudice nonNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026avrebbe tenuto conto della limitazione di garanzia affermata comeoperante solo per difettosità del materiale venduto e non perinadempimento contrattuale, aveva osservato che la questione si dovevaconsiderare nuova perché non era mai stata posta nei termini indicatidalla società assicuratrice avanti al Tribunale di Regio Emilia.3.
Sia AXA Assicurazioni s.p.a., sia Maurizio Ronzoni hanno propostoautonomi ricorsi per cassazione, riuniti, il primo affidato a tre motivi, ilsecondo a due motivi, che Maurizio Ronzoni ha reiterato nel controricorsocon ricorso incidentale depositato nel procedimento introdotto da AXAs.p.a., iscritto a ruolo per primo.Interedil s.r.l. ha depositato - nel primo procedimento radicato suimpulso di AXA Assicurazioni s.p.a.- controricorso con ricorso incidentaleaffidato a due motivi.Proind s.r.l., a cui risultano notificati ritualmente entrambi i ricorsi percassazione proposti, è rimasta intimata.Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte,chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale di AXAAssicurazioni s.p.a., con assorbimento del terzo, del primo motivo diricorso incidentale di Maurizio Ronzoni, con assorbimento sia del secondomotivo, sia dei motivi di ricorso incidentale di Interedil s.r.l.Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ai sensidell’art. 378 c.p.c.Alla pubblica udienza del 16.10.2025, il Sostituto Procuratore GeneraleRosa Maria Dell’Erba ha richiamato e illustrato le conclusioni giàdepositate; l’avv.
Cristiano Alessandri, presente per AXA s.p.a., e l’avv.Interedil s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato lerispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/20261. Con il primo motivo di ricorso AXA Assicurazioni s.p.a. lamenta, aisensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in relazione all’art.2967 c.c., violazione dinorme di diritto nella qualificazione della difesa basata sui limiti dellacopertura assicurativa come eccezione in senso proprio .Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamenteaffermato che i limiti della copertura assicurativa dovuta a Proind s.r.l.costituivano oggetto di eccezione in senso proprio e che questa era statasollevata solo in grado di appello.
Il rilievo evidenziato da AXA s.p.a.costituirebbe, invece, una mera contestazione della mancanza di provadell’oggetto della copertura assicurativa, fatto costitutivo della domanda lacui dimostrazione costituisce onere dell’assicurato che assume l’esistenzadella garanzia. AXA s.p.a. non aveva mai negato l’esistenza del contrattoassicurativo, anzi prodotto, ma aveva rilevato che esso era stato attivatosolo per la garanzia RC Prodotti, la quale consiste nell’obbligodell’Assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenutoa pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento per danniinvolontariamente cagionati a terzi per difetti dei prodotti descritti inpolizza (così a pag. 2 della comparsa di risposta per il primo grado,come la parte ricorrente evidenzia nel ricorso).
Una volta accolta dalTribunale di Reggio Emilia la domanda di manleva proposta da Proinds.r.l., la società ricorrente aveva lamentato, in appello, la completaomissione della verifica dell’esistenza della copertura assicurativa, avendotrascurato il primo Giudice di appurare la sussistenza ovverol’applicabilità al caso di specie del titolo dedotto da Proind s.r.l. a sostegnodella domanda de qua e di verificare conseguentemente l’inoperativitàdel contratto di assicurazione rispetto alla fattispecie di responsabilitàravvisata . La Corte di merito avrebbe, quindi, illegittimamenteindividuato la distribuzione, in concreto, degli oneri della prova tra le parti,giungendo ad una erronea declaratoria di inammissibilità dell’appelloincidentale in relazione al disposto dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/20262.
Il secondo motivo di ricorso della società assicuratrice è inquadratonell’ambito del disposto dell’art. 360 n.4 c.p.c. e prospetta la violazionedell’art. 112 c.p.c., comportante la nullità della sentenza per omessoesame della eccepita inoperatività della copertura assicurativa.Secondo la società ricorrente, ove si qualificasse come eccezionepropria la difesa in ordine alla inoperatività della copertura assicurativa,l’eccezione sarebbe stata comunque da considerare tempestivamenteproposta, dato che fin dalla propria rituale comparsa di costituzione erisposta in primo grado AXA s.p.a. aveva prospettato il difetto di coperturaassicurativa che, pur esistente, era da ritenersi limitata ai danniinvolontariamente cagionati a terzi per difetti dei prodotti descritti inpolizza e non anche comprendente i danni per errata applicazione deiprodotti di per sé non difettosi, come contestato e accertato nel casoconcreto.
La società assicuratrice aveva, altresì, concluso chiedendo che ilGiudice contenesse l’obbligo di manleva gravante su AXA nei confrontidi Proind nei limiti e condizioni di cui alla polizza, con particolare ma nonesclusivo riferimento al limite di massimale e allo scoperto .3. I primi due motivi del ricorso della società assicuratrice debbonoessere esaminati congiuntamente e sono fondati.Secondo un orientamento interpretativo risalente di questa Corte,ripetutamente espresso, l’eccezione di inoperatività della polizzaassicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio ma una meradifesa, ovvero una semplice argomentazione giuridica, formulata in basead un’interpretazione di parte volta a contestare il fondamento delladomanda con l’assumere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nelcontratto, con conseguente potere-dovere del giudice di pronunciarsi sullaoperatività della polizza già contestata (cfr.
Cass. n. 1967/2000; Cass. n.18742/2019; Cass. n. 15228/2014; Cass. n. 27998/2018; Cass. n.9205/2021).Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026Sulla scorta di tali presupposti logici, si è, quindi, precisato che lasuddetta eccezione non è riservata all’iniziativa della parte, ma rilevabiled’ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi gli effetti delgiudicato interno (cfr., oltre alle pronunce già richiamate, Cass., sez. U, n.10531/2013). Ne consegue che ove la società assicuratrice, convenuta perl'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, comedelimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto,detta allegazione, che non costituisce un’eccezione in senso proprio,integra la contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo delladomanda la cui dimostrazione rimane a carico della parte attrice (cfr., trale altre, Cass. n. 15630/2018).Vi sono peraltro pronunce più recenti che, fermo l’onere dell'assicuratodi provare che il rischio avveratosi, in relazione al quale viene azionata lacopertura assicurativa, rientra in quelli cd. inclusi, cioè, rientrantinell’ambito di operatività della polizza, pongono a carico dell’assicuratricela dimostrazione della sussistenza dei presupposti fattuali perl'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile(soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditivedella pretesa fatta valere (Cass. n. 31251/2023, in linea con Cass.n.1558/2018;
Cass. n.1469/2025 che, dopo un’ampia disamina dei diversiorientamenti interpretativi in materia e un’attenta ricostruzione dellaindividuazione e della differenza tra eccezioni in senso lato ed eccezioni insenso stretto e della loro disciplina processuale, sia quanto all’allegazione,sia quanto all’onere probatorio, ribadisce che La deduzione che undeterminato evento, pur astrattamente rientrante nella previsionegenerale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù diuna specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integraun'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo delladomanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizioNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne ètitolare ).Non si profila necessario, in questa sede, approfondire i temi postidalle pronunce da ultimo richiamate ponendoli a confronto conl’orientamento interpretativo precedentemente esposto - pur sembrando ilcontrasto solo apparente, tenuto conto che l’interpretazione dell’oggettodel contratto non può prescindere dalla valutazione delle clausole che locompongono e che, forse, la questione da chiarire riguarda piùpropriamente la tempestiva allegazione delle circostanze di fatto su cui sifonda la controversia, in relazione alle quali si debbono individuare leclausole coinvolte nella sua regolamentazione -, perché nel caso di specieciò che AXA Assicurazioni s.p.a. ha messo in discussione fin dalla suacostituzione tempestiva nel giudizio di primo grado è non l’operatività dispecifiche clausole di delimitazione del rischio ma la riconducibilità deidanni lamentati da Maurizio Ronzoni - nei confronti di Interedil s.r.l. equindi, da parte di essa, nei confronti dell’assicurata Proind s.r.l. -all’oggetto del contratto di assicurazione intervenuto tra Proind s.r.l. eAXA s.p.a., secondo quest’ultima volto alla copertura dei danniinvolontariamente cagionati a terzi per i soli difetti dei prodotti descritti inpolizza.L’esito del giudizio nei gradi di merito ha infatti permesso di accertare,ormai definitivamente (essendo state respinte le doglianze contro lasentenza di primo grado, ritualmente introdotte avanti al Giudice d’appelloex art. 342 c.p.c. dalla sola Proind s.r.l., senza proposizione di criticheinquadrabili nell’ambito dell’art.360 c.p.c. in questa sede):- l’attribuzione dei danni da infiltrazioni subiti da Maurizio Ronzoni nonalla qualità del materiale fornito da Proind s.r.l. a Interedil s.r.l. ma aderrori nella sua posa;- la responsabilità risarcitoria di Interedil s.r.l. nei confronti di MaurizioRonzoni e la responsabilità di Proind s.r.l. verso Interedil s.r.l. per essersiNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026la prima impegnata nei confronti della seconda non solo alla fornitura delmateriale ma anche alla consulenza ed assistenza necessari per la suaposa corretta.Ne consegue che in relazione ai rapporti tra Proind s.r.l. e AXAAssicurazioni s.p.a. l’esistenza effettiva, affermata in sede di merito, dellacopertura assicurativa a carico della seconda comporta la necessità divalutare se i danni provocati a terzi dall’accertato inadempimento diProind s.r.l. rientrino o meno nell’ambito della copertura assicurativa comedelineata in contratto, senza coinvolgimento, appunto, di clausoledelimitative del rischio indennizzabile.Una volta contestata ad opera di AXA s.p.a. l’esistenza, nei terminidescritti, di copertura assicurativa, la Corte di appello avrebbe dovutoconsiderare e interpretare il documento negoziale e valutare se il dannosubito da Maurizio Ronzoni a causa dell’inadeguata posa dei materialiforniti da Proind s.r.l., inadeguata posa per la quale essa è responsabilenei confronti di Interedil s.r.l. nei termini accertati sopra, rientrasse omeno nell’ambito del rischio assicurato.E’ opportuno ancora precisare che, non essendo necessaria unaparticolare articolazione dell’eccezione di assenza di copertura assicurativa- quantomeno in mancanza del riferimento a specifiche clausole didelimitazione del rischio, non richiamate nel caso concreto -, il relativorilievo si sarebbe dovuto comunque ritenere tempestivamente effettuatocon la comparsa di costituzione e risposta depositata, nel rispetto deitermini di rito, dalla società chiamata in causa nel giudizio di primo grado.4.
Con un terzo motivo di ricorso, svolto in subordine per l’ipotesi dirigetto dei due motivi precedentemente esposti, AXA s.p.a. prospetta, aisensi dell’art.360 n.4 c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c., la nullitàdella sentenza per omesso esame della difesa di AXA Assicurazioni circa laquantificazione del danno .Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026La Corte di merito avrebbe omesso di esaminare le doglianze, puresvolte da AXA s.p.a., relative alla quantificazione dei danni risarcibili.Questo motivo, proposto del resto in via subordinata, è assorbitodall’accoglimento dei due motivi precedentemente esaminati.5.
Con il primo motivo del suo ricorso Maurizio Ronzoni lamenta lanullità della sentenza impugnata n. 2080/2020 della Corte d’Appello diBologna per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1n.4 c.p.c.La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sull’appelloincidentale di Maurizio Ronzoni, proposto nella comparsa di costituzione erisposta in appello depositata tempestivamente in relazione all’udienzadifferita per sanare la nullità derivante dal mancato rispetto dei termini acomparire, che era conseguita alla originaria notificazione dell’atto dicitazione in appello - appunto fuori termine nei suoi confronti -.Con l’appello incidentale Maurizio Ronzoni aveva chiesto chesull’importo già liquidato a suo favore all’esito del giudizio di primo gradofosse riconosciuta anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di creditodi valore, ed aveva altresì evidenziato l’emergere di danni ulteriori,successivi alla sentenza appellata, in relazione ai quali pure aveva chiestodi essere risarcito, in linea con il disposto dell’art. 345 c.p.c.
Su entrambele domande illustrate, pur legittimamente proposte in appello, la Corte dimerito nulla avrebbe argomentato.5.1. Il motivo è fondato.Risulta dagli atti del giudizio che la Corte d’Appello di Bologna, suistanza di Maurizio Ronzoni che si era costituito nel giudizio di appello concomparsa del 9.6.2015 e aveva rilevato il mancato rispetto dei terminiliberi a comparire -l’atto di citazione in appello gli era stato notificato indata 12.3.2015 a fronte dell’udienza di prima comparizione fissata per il7.7.2015 -, aveva all’esito della prima udienza concesso un nuovotermine a comparire, differendo l’udienza di prima comparizione dalNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/20267.7.2015 al 19.1.2016 (il testo dell’ordinanza del 7.7.2015, riportato nelricorso proposto da Maurizio Ronzoni, è il seguente: la Corte rinvia aifini della concessione del termine a comparire nei confronti dia di Ronzonisia di Interedil l’udienza del 19.1.2016 ); l’appellato aveva depositatotempestivamente rispetto all’udienza differita, in data 30/12/2015, unacomparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale voltoad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria della sommaliquidata a titolo di risarcimento del danno ed a conseguire il risarcimentodegli ulteriori danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primogrado.Le domande relative sia al riconoscimento della rivalutazionemonetaria sul liquidato, sia alla liquidazione del maggior danno subitoconcretizzatosi dopo la pronuncia di primo grado erano state reiterate insede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 26.2.2019, condeposito nei termini concessi sia della comparsa conclusionale che, poi,della memoria di replica.La sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, oggetto di ricorso, nonfa riferimento ai motivi di appello incidentale proposti da Maurizio Ronzoni,che non esamina né per affermarne una pretesa inammissibilità, né perdarne una valutazione, positiva o negativa, nel merito.Ricorre, pertanto, la violazione del disposto dell’art.112 c.p.c.,lamentata dal ricorrente incidentale.6.
Maurizio Ronzoni propone un secondo motivo di ricorso, lamentandola nullità della sentenza n. 2080/2020 del 16.7.2020 RG 717/2015 –Corte d’Appello di Bologna. Violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’articolo 91c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. Il ricorrente deduce la mancata considerazione da parte della Corted’Appello di Bologna dell’attività processuale svolta nel suo interesse siacon la proposizione di appello incidentale, sia resistendo agli appelliproposti da Proind s.r.l., Interedil s.r.l. e AXA Assicurazioni s.p.a.: laNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026sentenza oggetto di ricorso nulla ha disposto, infatti, sullaregolamentazione delle spese di giudizio per la sua posizione.L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale e del primomotivo di ricorso incidentale assorbe la valutazione del secondo motivo diricorso incidentale di Maurizio Monzani.7.
Anche Interedil s.r.l. propone ricorso incidentale, lamentando conun primo motivo la nullità della sentenza n. 2080/2020 della Corted’Appello di Bologna per violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360 co. 1 n. 4 c.p.c.La Corte di merito non avrebbe esaminato l’appello incidentaleproposto da essa società ricorrente nei confronti di Proind s.r.l., al fine diessere manlevata e tenuta indenne dall’eventuale accoglimentodell’appello incidentale proposto da Maurizio Ronzoni nei confronti diInteredil s.r.l., riguardante la richiesta di rivalutazione monetariadell’importo risarcitorio già riconosciuto e la domanda di risarcimento deidanni ulteriori emersi dopo la sentenza di primo grado.La società aveva proposto il proprio appello incidentale ex art. 343 co.2 c.p.c., con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data18.1.2016 in vista dell’udienza del 19.1.2016, immediatamente successivaalla proposizione dell’appello incidentale da parte di Maurizio Ronzoni dallaquale era sorto il suo interesse all’impugnazione nei termini indicati.Questo motivo di ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento delprimo motivo di ricorso incidentale di Maurizio Ronzoni.Effettivamente la Corte di merito ha omesso qualsiasi pronunciasull’appello incidentale di Interedil s.r.l., conseguente all’appelloincidentale di Maurizio Ronzoni, pure non preso in esame: l’eventualeassorbimento implicito dell’appello incidentale della società sarebbe statoipotizzabile solo in presenza di una pronuncia di inammissibilità oinfondatezza dei motivi di appello incidentale proposti da MaurizioRonzoni, in concreto assente.Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’interesse di Interedil s.r.l. a far valere l’omessa considerazionedell’appello incidentale proposto, rilevante ex art. 112 c.p.c., sussistecertamente in questa sede, perché sorge in relazione al ricorso incidentaleproposto da Maurizio Ronzoni, ritenuto effettivamente fondato per quantosopra esposto.L’appello incidentale della società dovrà, peraltro, essere esaminatodal Giudice del rinvio per l’ipotesi in cui dovesse essere ritenuto fondato,anche solo in parte, l’appello incidentale di Maurizio Ronzoni in relazione alquale l’omessa pronuncia ad opera della Corte d’Appello di Bologna è stataconsiderata integrare la violazione dell’art. 112 c.p.c.Ne consegue l’assorbimento del presente motivo di ricorso per effettodella ravvisata fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale diMaurizio Ronzoni.7.
Il secondo motivo di ricorso di Interedil s.r.l. riguarda la pronunciarelativa alle spese processuali del giudizio di appello, che si assumonoessere state ingiustificatamente compensate, quanto alla posizione dellasocietà nei confronti di Proind s.r.l. e di AXA Assicurazioni s.p.a., con Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. .Il motivo in esame rimane assorbito dall’accoglimento dei primi duemotivi di ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale diMaurizio Ronzoni - che assorbe anche il primo motivo del ricorsoincidentale di Interedil s.r.l. -.8.
In conclusione, sono fondati il primo e il secondo motivo del ricorsoprincipale, assorbito il terzo, il primo motivo del ricorso incidentale diMaurizio Ronzoni, assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorsoincidentale di Maurizio Monzani ed entrambi i motivi del ricorso incidentaledi Interedil s.r.l.La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata conrinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovràNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026esaminare le domande ed eccezioni proposte dalla ricorrente principale edai ricorrenti incidentali, la cui valutazione è stata omessa.Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale,assorbito il terzo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale diMaurizio Ronzoni, assorbito il secondo e assorbiti i motivi del ricorsoincidentale di Interedil s.r.l.;cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversacomposizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 16 ottobre 2025.Il Consigliere Estensore Il PresidenteTiziana Maccarrone Aldo CarratoPDFinvalido *Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta da:
Oggetto:APPALTO PRIVATOAldo Carrato PresidenteUd.16/10/2025 PUTiziana Maccarrone Consigliere Rel.Vincenzo Picaro ConsigliereChiara Besso Marcheis ConsigliereCesare Trapuzzano Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 5487/2021 R.G. proposto da:Axa Assicurazioni Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Alessandri -domicilio digitalealla PEC: cristiano.alessandri@venezia.pecavvocati.it--ricorrente-Ronzoni Maurizio, rappresentato e difeso dall'avvocato SebastianoGuerzoni -domicilio digitale alla PEC: avv.guerzoni@legalmail.it--ricorrente-controInteredil Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Giampaolo Mazzola -domicilio digitalealla PEC: avvmazzola@pec.giuffre.it--controricorrente incidentale-Proind Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2080/2020depositata il 16/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere Tiziana Maccarrone.Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleRosa Maria dell'Erba, che ha concluso per l'accoglimento dei primi duemotivi del ricorso principale assorbito il terzo e del primo motivo delricorso incidentale dell'attore in primo grado assorbito il secondo e i motividel ricorso incidentale di Interedil s.r.l.
Sentiti per AXA s.p.a. l'Avv.Cristiano Alessandri e per Interedil s.r.l. l'Avv. Federica Corsini, presenteper delega dell’avv. Giampaolo Mazzola.1. Maurizio Ronzoni aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale diReggio Emilia, dopo l’esperimento di un accertamento tecnico preventivo,la s.r.l. Interedil, con la quale aveva concluso – quale committente - uncontratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato aduso residenziale secondo i principi della bioedilizia, chiedendone lacondanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 335.586,17: l’attoreaveva lamentato l’inadeguatezza del sistema di impermeabilizzazione dellepareti della parte seminterrata, realizzato dall’appaltatrice, per la presenzadi copiose infiltrazioni in caso di pioggia.Interedil s.r.l., costituitasi, aveva chiesto e ottenuto di chiamare incausa Proind s.r.l., che aveva fornito i materiali utilizzati per l’interventocontestato: la convenuta aveva assunto di aver posato in opera i materialiacquistati dalla società chiamata in causa secondo le relative schedetecniche che le erano state fornite e chiedeva, pertanto, di essernegarantita in caso di accoglimento della domanda proposta dall’attore.Si era costituita anche Proind s.r.l. contestando di aver prestatoconsulenza per la posa del materiale fornito, che si era limitata a vendere,Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026ed aveva comunque chiesto e ottenuto autorizzazione a chiamare in causaAXA s.p.a., presso la quale era assicurata, per esserne tenuta indenne.Anche AXA s.p.a. si era costituita in giudizio contestando cheoperasse, nel caso di specie, la garanzia assicurativa ed evidenziandocomunque uno scoperto del 10% sull’ammontare di ogni sinistro.Il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto – con la sentenza n.1171/2014 - la domanda di Maurizio Ronzoni nei confronti di Interedils.r.l., riconoscendo l’entità del danno subito dall’attore in € 351.400,00,aveva accolto la domanda della società convenuta nei confronti di Proinds.r.l. e, infine, aveva accolto pure la domanda di manleva di Proind s.r.l.nei riguardi di AXA s.p.a.2.
Proind s.r.l. aveva proposto appello avverso la suddetta sentenza diprimo grado; AXA s.p.a., costituitasi, aveva formulato appello incidentale;si erano costituiti anche Interedil s.r.l., che aveva eccepito l’inesistenza ola nullità della notificazione dell’atto introduttivo di fase (la notificazionedell’atto di citazione in appello era stata effettuata al procuratorerevocato, invece che al nuovo difensore), e Maurizio Ronzoni, che avevaeccepito il difetto dell’osservanza dei termini minimi a comparire e avevachiesto, quindi, la fissazione di nuova udienza ex art.163 co 3 c.p.c.La Corte d’Appello di Bologna, rigettata l’eccezione sia di inesistenzasia di nullità della notificazione dell’atto introduttivo di fase proposta daInteredil s.r.l. e differita la prima udienza per la rilevata mancanza delrispetto dei termini a comparire quanto alla posizione di Maurizio Ronzonie di Interedil s.r.l., aveva all’esito – con la sentenza indicata in epigrafe -respinto l’appello principale e dichiarato inammissibile l’appello incidentaledi AXA s.p.a.La Corte di merito aveva confermato la responsabilità di Proind s.r.l.,sull’assunto che essa non si era limitata a fornire il materiale ma avevaassunto anche l’obbligo di prestare consulenza e assistenza per la suaposa, e, rilevato che AXA s.p.a. aveva lamentato che il primo Giudice nonNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026avrebbe tenuto conto della limitazione di garanzia affermata comeoperante solo per difettosità del materiale venduto e non perinadempimento contrattuale, aveva osservato che la questione si dovevaconsiderare nuova perché non era mai stata posta nei termini indicatidalla società assicuratrice avanti al Tribunale di Regio Emilia.3.
Sia AXA Assicurazioni s.p.a., sia Maurizio Ronzoni hanno propostoautonomi ricorsi per cassazione, riuniti, il primo affidato a tre motivi, ilsecondo a due motivi, che Maurizio Ronzoni ha reiterato nel controricorsocon ricorso incidentale depositato nel procedimento introdotto da AXAs.p.a., iscritto a ruolo per primo.Interedil s.r.l. ha depositato - nel primo procedimento radicato suimpulso di AXA Assicurazioni s.p.a.- controricorso con ricorso incidentaleaffidato a due motivi.Proind s.r.l., a cui risultano notificati ritualmente entrambi i ricorsi percassazione proposti, è rimasta intimata.Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte,chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale di AXAAssicurazioni s.p.a., con assorbimento del terzo, del primo motivo diricorso incidentale di Maurizio Ronzoni, con assorbimento sia del secondomotivo, sia dei motivi di ricorso incidentale di Interedil s.r.l.Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ai sensidell’art. 378 c.p.c.Alla pubblica udienza del 16.10.2025, il Sostituto Procuratore GeneraleRosa Maria Dell’Erba ha richiamato e illustrato le conclusioni giàdepositate; l’avv.
Cristiano Alessandri, presente per AXA s.p.a., e l’avv.Interedil s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato lerispettive difese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/20261. Con il primo motivo di ricorso AXA Assicurazioni s.p.a. lamenta, aisensi dell’art.360 n.3 c.p.c. in relazione all’art.2967 c.c., violazione dinorme di diritto nella qualificazione della difesa basata sui limiti dellacopertura assicurativa come eccezione in senso proprio .Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamenteaffermato che i limiti della copertura assicurativa dovuta a Proind s.r.l.costituivano oggetto di eccezione in senso proprio e che questa era statasollevata solo in grado di appello.
Il rilievo evidenziato da AXA s.p.a.costituirebbe, invece, una mera contestazione della mancanza di provadell’oggetto della copertura assicurativa, fatto costitutivo della domanda lacui dimostrazione costituisce onere dell’assicurato che assume l’esistenzadella garanzia. AXA s.p.a. non aveva mai negato l’esistenza del contrattoassicurativo, anzi prodotto, ma aveva rilevato che esso era stato attivatosolo per la garanzia RC Prodotti, la quale consiste nell’obbligodell’Assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenutoa pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento per danniinvolontariamente cagionati a terzi per difetti dei prodotti descritti inpolizza (così a pag. 2 della comparsa di risposta per il primo grado,come la parte ricorrente evidenzia nel ricorso).
Una volta accolta dalTribunale di Reggio Emilia la domanda di manleva proposta da Proinds.r.l., la società ricorrente aveva lamentato, in appello, la completaomissione della verifica dell’esistenza della copertura assicurativa, avendotrascurato il primo Giudice di appurare la sussistenza ovverol’applicabilità al caso di specie del titolo dedotto da Proind s.r.l. a sostegnodella domanda de qua e di verificare conseguentemente l’inoperativitàdel contratto di assicurazione rispetto alla fattispecie di responsabilitàravvisata . La Corte di merito avrebbe, quindi, illegittimamenteindividuato la distribuzione, in concreto, degli oneri della prova tra le parti,giungendo ad una erronea declaratoria di inammissibilità dell’appelloincidentale in relazione al disposto dell’art. 2697 c.c.Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/20262.
Il secondo motivo di ricorso della società assicuratrice è inquadratonell’ambito del disposto dell’art. 360 n.4 c.p.c. e prospetta la violazionedell’art. 112 c.p.c., comportante la nullità della sentenza per omessoesame della eccepita inoperatività della copertura assicurativa.Secondo la società ricorrente, ove si qualificasse come eccezionepropria la difesa in ordine alla inoperatività della copertura assicurativa,l’eccezione sarebbe stata comunque da considerare tempestivamenteproposta, dato che fin dalla propria rituale comparsa di costituzione erisposta in primo grado AXA s.p.a. aveva prospettato il difetto di coperturaassicurativa che, pur esistente, era da ritenersi limitata ai danniinvolontariamente cagionati a terzi per difetti dei prodotti descritti inpolizza e non anche comprendente i danni per errata applicazione deiprodotti di per sé non difettosi, come contestato e accertato nel casoconcreto.
La società assicuratrice aveva, altresì, concluso chiedendo che ilGiudice contenesse l’obbligo di manleva gravante su AXA nei confrontidi Proind nei limiti e condizioni di cui alla polizza, con particolare ma nonesclusivo riferimento al limite di massimale e allo scoperto .3. I primi due motivi del ricorso della società assicuratrice debbonoessere esaminati congiuntamente e sono fondati.Secondo un orientamento interpretativo risalente di questa Corte,ripetutamente espresso, l’eccezione di inoperatività della polizzaassicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio ma una meradifesa, ovvero una semplice argomentazione giuridica, formulata in basead un’interpretazione di parte volta a contestare il fondamento delladomanda con l’assumere l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nelcontratto, con conseguente potere-dovere del giudice di pronunciarsi sullaoperatività della polizza già contestata (cfr.
Cass. n. 1967/2000; Cass. n.18742/2019; Cass. n. 15228/2014; Cass. n. 27998/2018; Cass. n.9205/2021).Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026Sulla scorta di tali presupposti logici, si è, quindi, precisato che lasuddetta eccezione non è riservata all’iniziativa della parte, ma rilevabiled’ufficio e, quindi, ammissibile anche in appello, salvi gli effetti delgiudicato interno (cfr., oltre alle pronunce già richiamate, Cass., sez. U, n.10531/2013). Ne consegue che ove la società assicuratrice, convenuta perl'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, comedelimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto,detta allegazione, che non costituisce un’eccezione in senso proprio,integra la contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo delladomanda la cui dimostrazione rimane a carico della parte attrice (cfr., trale altre, Cass. n. 15630/2018).Vi sono peraltro pronunce più recenti che, fermo l’onere dell'assicuratodi provare che il rischio avveratosi, in relazione al quale viene azionata lacopertura assicurativa, rientra in quelli cd. inclusi, cioè, rientrantinell’ambito di operatività della polizza, pongono a carico dell’assicuratricela dimostrazione della sussistenza dei presupposti fattuali perl'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile(soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditivedella pretesa fatta valere (Cass. n. 31251/2023, in linea con Cass.n.1558/2018;
Cass. n.1469/2025 che, dopo un’ampia disamina dei diversiorientamenti interpretativi in materia e un’attenta ricostruzione dellaindividuazione e della differenza tra eccezioni in senso lato ed eccezioni insenso stretto e della loro disciplina processuale, sia quanto all’allegazione,sia quanto all’onere probatorio, ribadisce che La deduzione che undeterminato evento, pur astrattamente rientrante nella previsionegenerale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù diuna specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integraun'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo delladomanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizioNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne ètitolare ).Non si profila necessario, in questa sede, approfondire i temi postidalle pronunce da ultimo richiamate ponendoli a confronto conl’orientamento interpretativo precedentemente esposto - pur sembrando ilcontrasto solo apparente, tenuto conto che l’interpretazione dell’oggettodel contratto non può prescindere dalla valutazione delle clausole che locompongono e che, forse, la questione da chiarire riguarda piùpropriamente la tempestiva allegazione delle circostanze di fatto su cui sifonda la controversia, in relazione alle quali si debbono individuare leclausole coinvolte nella sua regolamentazione -, perché nel caso di specieciò che AXA Assicurazioni s.p.a. ha messo in discussione fin dalla suacostituzione tempestiva nel giudizio di primo grado è non l’operatività dispecifiche clausole di delimitazione del rischio ma la riconducibilità deidanni lamentati da Maurizio Ronzoni - nei confronti di Interedil s.r.l. equindi, da parte di essa, nei confronti dell’assicurata Proind s.r.l. -all’oggetto del contratto di assicurazione intervenuto tra Proind s.r.l. eAXA s.p.a., secondo quest’ultima volto alla copertura dei danniinvolontariamente cagionati a terzi per i soli difetti dei prodotti descritti inpolizza.L’esito del giudizio nei gradi di merito ha infatti permesso di accertare,ormai definitivamente (essendo state respinte le doglianze contro lasentenza di primo grado, ritualmente introdotte avanti al Giudice d’appelloex art. 342 c.p.c. dalla sola Proind s.r.l., senza proposizione di criticheinquadrabili nell’ambito dell’art.360 c.p.c. in questa sede):- l’attribuzione dei danni da infiltrazioni subiti da Maurizio Ronzoni nonalla qualità del materiale fornito da Proind s.r.l. a Interedil s.r.l. ma aderrori nella sua posa;- la responsabilità risarcitoria di Interedil s.r.l. nei confronti di MaurizioRonzoni e la responsabilità di Proind s.r.l. verso Interedil s.r.l. per essersiNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026la prima impegnata nei confronti della seconda non solo alla fornitura delmateriale ma anche alla consulenza ed assistenza necessari per la suaposa corretta.Ne consegue che in relazione ai rapporti tra Proind s.r.l. e AXAAssicurazioni s.p.a. l’esistenza effettiva, affermata in sede di merito, dellacopertura assicurativa a carico della seconda comporta la necessità divalutare se i danni provocati a terzi dall’accertato inadempimento diProind s.r.l. rientrino o meno nell’ambito della copertura assicurativa comedelineata in contratto, senza coinvolgimento, appunto, di clausoledelimitative del rischio indennizzabile.Una volta contestata ad opera di AXA s.p.a. l’esistenza, nei terminidescritti, di copertura assicurativa, la Corte di appello avrebbe dovutoconsiderare e interpretare il documento negoziale e valutare se il dannosubito da Maurizio Ronzoni a causa dell’inadeguata posa dei materialiforniti da Proind s.r.l., inadeguata posa per la quale essa è responsabilenei confronti di Interedil s.r.l. nei termini accertati sopra, rientrasse omeno nell’ambito del rischio assicurato.E’ opportuno ancora precisare che, non essendo necessaria unaparticolare articolazione dell’eccezione di assenza di copertura assicurativa- quantomeno in mancanza del riferimento a specifiche clausole didelimitazione del rischio, non richiamate nel caso concreto -, il relativorilievo si sarebbe dovuto comunque ritenere tempestivamente effettuatocon la comparsa di costituzione e risposta depositata, nel rispetto deitermini di rito, dalla società chiamata in causa nel giudizio di primo grado.4.
Con un terzo motivo di ricorso, svolto in subordine per l’ipotesi dirigetto dei due motivi precedentemente esposti, AXA s.p.a. prospetta, aisensi dell’art.360 n.4 c.p.c. in relazione all’art.112 c.p.c., la nullitàdella sentenza per omesso esame della difesa di AXA Assicurazioni circa laquantificazione del danno .Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026La Corte di merito avrebbe omesso di esaminare le doglianze, puresvolte da AXA s.p.a., relative alla quantificazione dei danni risarcibili.Questo motivo, proposto del resto in via subordinata, è assorbitodall’accoglimento dei due motivi precedentemente esaminati.5.
Con il primo motivo del suo ricorso Maurizio Ronzoni lamenta lanullità della sentenza impugnata n. 2080/2020 della Corte d’Appello diBologna per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1n.4 c.p.c.La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciare sull’appelloincidentale di Maurizio Ronzoni, proposto nella comparsa di costituzione erisposta in appello depositata tempestivamente in relazione all’udienzadifferita per sanare la nullità derivante dal mancato rispetto dei termini acomparire, che era conseguita alla originaria notificazione dell’atto dicitazione in appello - appunto fuori termine nei suoi confronti -.Con l’appello incidentale Maurizio Ronzoni aveva chiesto chesull’importo già liquidato a suo favore all’esito del giudizio di primo gradofosse riconosciuta anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di creditodi valore, ed aveva altresì evidenziato l’emergere di danni ulteriori,successivi alla sentenza appellata, in relazione ai quali pure aveva chiestodi essere risarcito, in linea con il disposto dell’art. 345 c.p.c.
Su entrambele domande illustrate, pur legittimamente proposte in appello, la Corte dimerito nulla avrebbe argomentato.5.1. Il motivo è fondato.Risulta dagli atti del giudizio che la Corte d’Appello di Bologna, suistanza di Maurizio Ronzoni che si era costituito nel giudizio di appello concomparsa del 9.6.2015 e aveva rilevato il mancato rispetto dei terminiliberi a comparire -l’atto di citazione in appello gli era stato notificato indata 12.3.2015 a fronte dell’udienza di prima comparizione fissata per il7.7.2015 -, aveva all’esito della prima udienza concesso un nuovotermine a comparire, differendo l’udienza di prima comparizione dalNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/20267.7.2015 al 19.1.2016 (il testo dell’ordinanza del 7.7.2015, riportato nelricorso proposto da Maurizio Ronzoni, è il seguente: la Corte rinvia aifini della concessione del termine a comparire nei confronti dia di Ronzonisia di Interedil l’udienza del 19.1.2016 ); l’appellato aveva depositatotempestivamente rispetto all’udienza differita, in data 30/12/2015, unacomparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale voltoad ottenere il riconoscimento della rivalutazione monetaria della sommaliquidata a titolo di risarcimento del danno ed a conseguire il risarcimentodegli ulteriori danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primogrado.Le domande relative sia al riconoscimento della rivalutazionemonetaria sul liquidato, sia alla liquidazione del maggior danno subitoconcretizzatosi dopo la pronuncia di primo grado erano state reiterate insede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 26.2.2019, condeposito nei termini concessi sia della comparsa conclusionale che, poi,della memoria di replica.La sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, oggetto di ricorso, nonfa riferimento ai motivi di appello incidentale proposti da Maurizio Ronzoni,che non esamina né per affermarne una pretesa inammissibilità, né perdarne una valutazione, positiva o negativa, nel merito.Ricorre, pertanto, la violazione del disposto dell’art.112 c.p.c.,lamentata dal ricorrente incidentale.6.
Maurizio Ronzoni propone un secondo motivo di ricorso, lamentandola nullità della sentenza n. 2080/2020 del 16.7.2020 RG 717/2015 –Corte d’Appello di Bologna. Violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’articolo 91c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. Il ricorrente deduce la mancata considerazione da parte della Corted’Appello di Bologna dell’attività processuale svolta nel suo interesse siacon la proposizione di appello incidentale, sia resistendo agli appelliproposti da Proind s.r.l., Interedil s.r.l. e AXA Assicurazioni s.p.a.: laNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026sentenza oggetto di ricorso nulla ha disposto, infatti, sullaregolamentazione delle spese di giudizio per la sua posizione.L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale e del primomotivo di ricorso incidentale assorbe la valutazione del secondo motivo diricorso incidentale di Maurizio Monzani.7.
Anche Interedil s.r.l. propone ricorso incidentale, lamentando conun primo motivo la nullità della sentenza n. 2080/2020 della Corted’Appello di Bologna per violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360 co. 1 n. 4 c.p.c.La Corte di merito non avrebbe esaminato l’appello incidentaleproposto da essa società ricorrente nei confronti di Proind s.r.l., al fine diessere manlevata e tenuta indenne dall’eventuale accoglimentodell’appello incidentale proposto da Maurizio Ronzoni nei confronti diInteredil s.r.l., riguardante la richiesta di rivalutazione monetariadell’importo risarcitorio già riconosciuto e la domanda di risarcimento deidanni ulteriori emersi dopo la sentenza di primo grado.La società aveva proposto il proprio appello incidentale ex art. 343 co.2 c.p.c., con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data18.1.2016 in vista dell’udienza del 19.1.2016, immediatamente successivaalla proposizione dell’appello incidentale da parte di Maurizio Ronzoni dallaquale era sorto il suo interesse all’impugnazione nei termini indicati.Questo motivo di ricorso incidentale è assorbito dall’accoglimento delprimo motivo di ricorso incidentale di Maurizio Ronzoni.Effettivamente la Corte di merito ha omesso qualsiasi pronunciasull’appello incidentale di Interedil s.r.l., conseguente all’appelloincidentale di Maurizio Ronzoni, pure non preso in esame: l’eventualeassorbimento implicito dell’appello incidentale della società sarebbe statoipotizzabile solo in presenza di una pronuncia di inammissibilità oinfondatezza dei motivi di appello incidentale proposti da MaurizioRonzoni, in concreto assente.Numero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’interesse di Interedil s.r.l. a far valere l’omessa considerazionedell’appello incidentale proposto, rilevante ex art. 112 c.p.c., sussistecertamente in questa sede, perché sorge in relazione al ricorso incidentaleproposto da Maurizio Ronzoni, ritenuto effettivamente fondato per quantosopra esposto.L’appello incidentale della società dovrà, peraltro, essere esaminatodal Giudice del rinvio per l’ipotesi in cui dovesse essere ritenuto fondato,anche solo in parte, l’appello incidentale di Maurizio Ronzoni in relazione alquale l’omessa pronuncia ad opera della Corte d’Appello di Bologna è stataconsiderata integrare la violazione dell’art. 112 c.p.c.Ne consegue l’assorbimento del presente motivo di ricorso per effettodella ravvisata fondatezza del primo motivo di ricorso incidentale diMaurizio Ronzoni.7.
Il secondo motivo di ricorso di Interedil s.r.l. riguarda la pronunciarelativa alle spese processuali del giudizio di appello, che si assumonoessere state ingiustificatamente compensate, quanto alla posizione dellasocietà nei confronti di Proind s.r.l. e di AXA Assicurazioni s.p.a., con Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. .Il motivo in esame rimane assorbito dall’accoglimento dei primi duemotivi di ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale diMaurizio Ronzoni - che assorbe anche il primo motivo del ricorsoincidentale di Interedil s.r.l. -.8.
In conclusione, sono fondati il primo e il secondo motivo del ricorsoprincipale, assorbito il terzo, il primo motivo del ricorso incidentale diMaurizio Ronzoni, assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorsoincidentale di Maurizio Monzani ed entrambi i motivi del ricorso incidentaledi Interedil s.r.l.La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata conrinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovràNumero registro generale 5487/2021Numero sezionale 2468/2025Numero di raccolta generale 6959/2026Data pubblicazione 23/03/2026esaminare le domande ed eccezioni proposte dalla ricorrente principale edai ricorrenti incidentali, la cui valutazione è stata omessa.Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale,assorbito il terzo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale diMaurizio Ronzoni, assorbito il secondo e assorbiti i motivi del ricorsoincidentale di Interedil s.r.l.;cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversacomposizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 16 ottobre 2025.Il Consigliere Estensore Il PresidenteTiziana Maccarrone Aldo CarratoPDFinvalido *