Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Cailotto Lorenzo, had not acted on the proposal communicated to him, while the respondent, the Vicenza Housing Company, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence of the applicant constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for the conclusion of the proceedings constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 12711/2024 R.G. proposto da:Cailotto Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Scafarelli-ricorrente-controAzienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Andrea Faresin unitamente all’avvocato Luca Siviero-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.76/2024 depositatail 12/01/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12711/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 6919/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 12711/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 6919/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 12711/2024 R.G. proposto da:Cailotto Lorenzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Scafarelli-ricorrente-controAzienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato Andrea Faresin unitamente all’avvocato Luca Siviero-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.76/2024 depositatail 12/01/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12711/2024Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 6919/2026Data pubblicazione 23/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Mauro CriscuoloP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Mauro Criscuolo