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Decreto — n. 6902/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6902/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6902/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 26872/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate; P.Q.M visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 16 marzo 2026 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano Numero registro generale 26872/2024 Numero sezionale 277/2026 Numero di raccolta generale 6902/2026 Data pubblicazione 23/03/2026

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 6902/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 26872/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate; P.Q.M visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 16 marzo 2026 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano Numero registro generale 26872/2024 Numero sezionale 277/2026 Numero di raccolta generale 6902/2026 Data pubblicazione 23/03/2026

Parole chiave

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abbandono del procedimento tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria estinzione di un diritto reale inosservanza del termine perentorio inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
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Testo completo

PDFBox: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 26872/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate; P.Q.M visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 16 marzo 2026 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano Numero registro generale 26872/2024 Numero sezionale 277/2026 Numero di raccolta generale 6902/2026 Data pubblicazione 23/03/2026