Cassation appeal dismissed for non-compliance with accelerated procedure time limits under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to request a decision within the forty-day accelerated procedure period. The appellant, Carletti Bianca, filed an appeal against Cesaroni Daniela but did not act on the court's proposal for accelerated definition, while the opposing party requested immediate ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on an accelerated cassation proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 23518/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: CARLETTI BIANCA MARIA,difesa come in atti ; contro CESARONI DANIELA,difesa come in atti ( controricorrent e ) ; BATTAGLIA SAVINO + 1(intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Vista la nota del 10.03.2026 con cui la parte controricorrente ha chiesto la decisione del ricorso el’adozione delle conseguenti statuizioni; Rilevato che, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., la sola parte ricorrenteè legittimata a presentare l’istanza di decisione del ricorso a seguito della comunicazione della proposta di definizione accelerata e che, in difetto, l’impugnazione si intende rinunciata e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 13.03