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Ordinanza — n. 6681/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer fee appeal, ruling appellate courts cannot review substantive case value in annulment actions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6681/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the lawyer's request to recalculate fees based on the full value of the development project. The lower court correctly applied the principle that appellate judges must focus on the administrative act's legal grounds rather than the economic merits of the underlying transaction. Consequently, the court held that the appellate judge properly ignored the project's total value because the dispute concerned only the legality of the road access denial.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: In proceedings for the annulment of an administrative act, the appellate court must examine the legality of the act and cannot review the substantive economic value of the underlying transaction for the purpose of calculating legal fees.

Parole chiave

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appellate review limits legal fee calculation annulment action substantive value judicial economy administrative law legal aid tariffs cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R.
art. 391-bis comma 1 c.p
L’art. 391-bis comma 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 1754 del 24/01/2013
Cass. Sez. 2, n. 15061 del 11/06/2018
Cass. Sez. 2, n. 8599 del 16/03/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11806/2025 R.G. proposto da: BONINO CARLO, rappresentato e difeso dall'avv.Marco De Cristofaro; -ricorrente - contro CONSORZIO GIARDINO C.I.P.A. in liquidazione , ARREDAMENTI MARANGONI MARINO DI MARANGONI PAOLO S . A . S . , FALEGNAMERIA BARCO S.N.C., SICI C. L. S.R.L., SEI BI SRL, TRE GI S.N.C. in persona dei rispettilegali rappresentant i pro tempore , MENEGHINI GIANCARLO in qualità di socio della cancellata Impresa Edile Meneghini Giancarlo s.n.c., VEGGIAN DANIELA, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Ripa; -controricorrenti – nonché contro EDILPAVIMENTI S.A.S. DI BRESSAN SILVANO E FRANCO in persona del legale rappresentante pro tempore, PASQUALIN LUCIA, TOFFANELLO MONICA, BELTRAME EZIO, nella qualità di soci d ella cancellata La Commerciale Costruzioni s.r.l., BOLZONELLA ANDREINA, nella qualità di erede universale diUmberto Costa; -intimati - avverso l’ordinanza della Corte Suprema d i Cassazione n. 30024/2024 depositata il 21/11/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere Cristina Amato.

FATTI DI CAUSA 1. Consorzio Giardino C.I.P.A. e i consorziati Falegnameria Barco s.n.c. di Barco Flavio c., Arredamenti Marangoni Marino s.a.s., Edilpavimenti s.a.s. di Bressan Silvano e Franco, La Commerciale Costruzioni s.r.l., Meneghini Gianfranco C. s.a.s., Carlo Orlandi, Sei Bi s.r.l., Sici C. L. s.r.l. e Tre Gi. s.n.c. di Carli Guerrino c. proposero opposizione, dinnanzi al Tribunale di Padova, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dagli avvocati Carlo Bonino e Umberto Costa nei confronti del Consorzio, quale debitore principale, e dei consorziat i quali obbligat i in solido, a titolo di compenso professionale, per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta dal 1998 al 2002; ciò, in relazione all’impugnazione di una delibera del Comu ne di diniego di apertura di un accesso alla strada statale n. 53 «Postumia»,per rendere concreta la possibilità di realizzare unalottizzazione industriale su area edificabile di proprietà del Consorzioin San Pietro in Gu.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova aveva liquidato €. 293.003,48 oltre altri oneri (IVA, CPA e tassa liquidazione parcella) per l’avv. Bonino ed €. 288.833,14 oltre oneri per l’avv. Costa in riferimento al valore dell’intera lottizzazione pari, con le opere di urbanizzazione, a 15 miliardi di lire; da detti importi erano stati detratti gli acconti già percepiti. Il Consorzio e le società consociate eccepirono che i parametri individuati per la liquidazione fossero incongrui perché il valore della causa avanti al TAR Venetonon era pari al valore dell’intera lottizzazione ma era indeterminabile, posto che l’attività era consistita soltanto nell’azione per l’annullamento del provvedimento amministrativo avente ad oggetto la negazione dell’accesso dalla strada pubblica; sostennero, perciò, di aver già corrisposto il dovuto.

Il Tribunale di Padova revocò il decreto ingiuntivo e, utilizzando i parametri delle cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, condannò gli opponenti al pagamento a favore dell’avv. Bonino della differenza fra €. 63.417,86 ed €. 37.184,90, già corrisposti, oltre IVA e CPA e con interessi legali dal 16.01.2004 al saldo e in favore dell’avv.Costa della differenza fra €.54.711,14 ed €. 37.184,90, già corrisposti, oltre IVA, CPA e con interessi legali dal 16.01.2004 al saldo. La Corte di Appello di Venezia accolse parzialmente l’appello degli avvocati, ritenendo corretta l’applicazione delle tariffe di cui allo scaglione indeterminabile, ma aumentando nella misura massima il compenso delle prestazioni professionali; condannò, perciò, gli appellati al pagamento a favore dell’avv.Bonino della maggior somma costituita dalla differenza fra €. 82.635,09 oltre oneri ed €. 37.184,90 oltre agli interessi legali dal 16.01.2004 al saldo e a favore dell’avv.

Costa della differenza fra €. 73.928,37 oltre oneri ed €. 37.184,90 oltre agli interessi legali dal 16.01.2004 al saldo, confermando per il resto il provvedimento impugnato. In particolare,il secondo giudice confermò che i compensi non potessero essere parametrati al valore della intera lottizzazione e delle opere di urbanizzazione, perché l’attività aveva riguardato il diniego di un’apertura di accesso alla pubblica via.

2. Avverso la suddetta sentenza l’avvocato Bonino ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi illustrati da successiva memoria. Hanno resistito con controricorso il Consorzio Giardino C.I.P.A. in liquidazione, e alcuni dei consorziati. Con l’ordinanza n. 30024 del 21.11.2024, la Corte di Cassazione, sezione seconda, harigettato i primi quattro motivi del ricorso - con i quali veniva censurata la pronuncia di appello per avere ritenuto che il valore della controversia non corrispondesse al valore della lottizzazione e delle opere di urbanizzazione - affermando, per quanto qui rileva, che « in tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa forense approvata con decreto ministeriale n. 585/1994 (applicabile ratione temporis), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al Giudice amministrativo per l'annullamento di un atto, poiché la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali e ulteriori risvolti patrimoniali della vicenda.

Anche per i ricorsi dinanzi al Giudice amministrativo vige il principio per cui, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore dellacausa va desunto dalla domanda e cioè dall'entità obbiettiva della pretesa fatta valere, a prescindere dall'importanza economica che soggettivamente possa essere attribuita alla controversia dagli interessati».L’ordinanza ha accolto il quinto motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia per il riesame della fondatezza della domanda dell’avv. Bonino volta a ottenere il compenso per l’intero e non soltanto per la metà.

3. Avverso l’ordinanzaCarlo Bonino ha propostoricorso per revocazione ex artt. 391-bise 395, n.

4) c.p.c., sulla scorta di un’unica censura. Il Consorzio Giardino C.I.P.A. e le società consorziate indicate in epigrafe hanno resistitocon controricorso. Son rimasti intimati Edilpavimenti s.a.s. di Bressan Silvano e Franco, Lucia Pasqualin,Monica Toffanello, Ezio Beltrame, Andreina Bolzonella. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 21.01.2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia un errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c., per avere il Collegio giudicante del tutto travisato la realtà processuale a fondamento del giudizio di legittimità, supponendo l’esistenza di una pronuncia della Corte territoriale la cui verità è incontrovertibilmente esclusa dal contenuto della sentenza d’appello e del conseguente ricorso per Cassazione proposto dall’avvocatoBonino.

Le pronunce di primo e secondo grado, infatti, si sono poste espressamente il problema di determinare il valore dell’affare per il quale l’avvocatoBonino (e l’avvocato Costa) hanno pres tato la loro opera. Al riguardo, i giudici d’appello hanno affrontato le deduzioni dell’avvocato Bonino e le hanno rigettate con una statuizione tutta incentrata sull’individuazione dell’oggetto della vertenza, ai fini della determinazione del valore della causa. Nella prospettiva di questo univoco contenuto della sentenza d’appello, il ricorrente aveva formulato i primi quattro motivi di ricorso: le censure erano specificamente dirette a contestare vari errori di giudizio in cui era incorsa la sentenza d’appello proprio nella individuazione di quali siano stati «oggetto e valore della vertenza», da farsi coincidere nella realizzabilità dell’intera lottizzazione e nella valorizzazione dei lotti per cui si era, solo per tramite della difesa, ottenuta la concessione ad aedificandum, e non nella mera impugnazione del «diniego di un’apertura di un accesso sulla pubblica via».Lamenta il ricorrente che la C assazione abbia fondato la statuizione di rigetto dei quattro motivi di ricorso sull’asserto per cui il valore della controversia introdotta innanzi al G.A. andrebbe sempre e comunque considerato come «indeterminabile».

In questo modo, il Collegio giudicante è incorso nell’integrale travisamento dell’oggetto del contendere, a causa dell’errata ricognizione del thema disputandum, che lo ha portato, per un’erronea percezione dei fatti processuali rilevanti per il giudizio di legittimità – e, nello specifico, per un’erronea percezione del contenuto della sentenza impugnata –a travisare la realtà in atti, pronunciandosi in modo del tutto disconnesso dalle questioni controverse e assumendo a snodo decisivo un tema la cui pertinenza al quid disputandum è esclusa in modo incontrovertibile dagli atti di causa.

Precisaaltresì il ricorrente che il denunciato travisamento emerge dalla lettura degli atti interni del giudizio di legittimità, soli rilevanti ai fini della verifica di un errore di fatto revocatorio exartt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., e consiste nella divergenza tra quanto attestato dagli atti di causa (sentenza e motivi di ricorso) e quanto erroneamente percepito dal giudicante; aggiunge che il fatto travisato non ha costituito oggetto di controversia tra le parti, nessuna delle quali, in nessuna fase o grado del giudizio, ha mai dedotto in causa che, per individuare lo scaglione, potesse essere sufficiente il fatto che si trattasse di unricorso amministrativo per annullamento. 1.1.

Il ricorso per revocazione è inammissibile. L’art. 391-bis comma 1 c.p.c. limita la revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Cassazionea quelle affette da errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n.

4) c.p.c.Secondo le Sezioni Unite, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n.

4) c.p.c. in tema di revocazione delle pronunce della Cassazione : a)consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b)non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c)deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d)deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass.

Sez. U n. 20013del 19/7/2024). Inoltre, è esperibile la revocazione per l’errore di fatto nel quale sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta; ciò anche nel caso in cui la motivazione non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte con i motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svistapercettiva immediatamente percepibile), ma una errata considerazione e interpretazione del contenuto del ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.

Sez. U n. 31032 del 27/11/2019; nello stesso senso, Cass. Sez. 2 n. 16297 del 17/6/2025; in ipotesi di erronea supposizione dell'inesistenza di un motivo di ricorso, fatto processuale invece esistente, Cass. Sez. 5, n. 10032 del 24/04/2018,Cass. Sez. 6 - 3, n. 11530 del 06/06/2016). Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi sopra elencate, in quantola censura svolta non intercetta un qualche errore di fatto, come sopra definito, in cui sarebbe incorsa la C assazione , ma lamenta un errore di giudizio. L’ordinanza di cui si chiede la revocazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi con i quali il ricorrente censurava la sentenza d’appello impugnata sotto il profilo dell’errata determinazione del valore della causa al fine della determinazione dei compensi spettantiall’avvocato.

Tale scelta è stata determinata, come espressamente esposto a pag. 8 dell’ordinanza, dal fatto che tutte le doglianze erano fondate su un unico errore di diritto, riferito alla «sovrapposizione dell’importanza economica dell’affare con il valore della domanda oggetto dell’attività di difesa». Con questa affermazione, l’ordinanza ha individuato la questione oggetto d ella sua decisione, senza alcuna erronea percezione né sul contenuto della pronuncia impugnata, né sui motivi di ricorso. Infatti, sia i contenuti delle due sentenze di merito(punti 2 e 3 dell’ordinanza impugnata, pag. 4 e 5 ) , sia le doglianze espresse nei primi quattro motivi di ricorso per l’impugnazione della sentenza d’appello (punti 1, 1.2, 1.3, 1.4, da pag.6) sono puntualmente riassunti nell’ordinanza e risultano pienamente congruenti con l’affermazione di cui a pag. 8 dell’ordinanzasopra riportata.

Specificamente, l’ordinanza ha considerato (pag.

5) che la Corte d’appello aveva confermato che i compensi non potevano essere parametrati al valore dell’intera lottizzazione e delle opere di urbanizzazione , perché l’attività aveva riguardato il diniego di una apertura di accesso alla via pubblica. Di seguito, l’ordinanza ha considerato che con il primo motivo di ricorso (punto 1.1) il ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato il valore della causa senza correlarlo all’intero valore della lottizzazione e alle opere di urbanizzazione, senza considerare che, in mancanza dell’attività dei professionisti, l’area avrebbe subito un declassamento.

Con il secondo motivo (punto 1.2) il ricorrente lamentava che senza l’accesso alla strada statale non avrebbe potuto esserci lottizzazione e perciò il valore della causa andava parametrato al valore dell’intera opera di urbanizzazione. Con il terzo motivo (punto 1.3) il ricorrente lamentava la violazione delle previsioni della tariffa forense del 1994, secondo le quali nelle cause amministrative era necessario fare riferimento al valore dei diversi interessi, per cui era necessario stabilire quali fossero i confliggenti interessi. Con il quarto motivo (punto 1.4) il ricorrente lamentava l’omessa disamina dell’attività difensiva svolta dal 1998 al 2003, che era stata fondamentale e necessaria per la realizzazione della lottizzazione, altrimenti preclusa.

All’evidenza, nel momento in cui l’ordinanza ha esposto il contenuto dell’ordinanza impugnata e anche la posizione del ricorrente, così come espressa nei suoi motivi di ricorso, in termini che il ricorso per revocazione non sostiene viziati da errore , ha dimostrato di avere percepito i fatti di causa senza incorrere in alcun errore revocatorio. Di seguito, l’ordinanza ha richiamato il principio secondo il quale la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un attova considerata di valore indeterminabile, poiché la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto stesso, mentre il petitum è la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali e ulteriori risvolti patrimoniali della vicenda.Quindi, ha espresso il concetto secondo il quale, anche per i ricorsi dinanzi al giudice amministrativo,vige il principio per cui, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla domanda, e cioè dall'entità obbiettiva della pretesa fatta valere, a prescindere dall'importanza economica attribuita alla controversia dagli interessati.

In conclusione, l’ordinanza ha dichiarato che la Corte d’appello e prima il Tribunale avevano correttamente applicato il principio alla fattispecie, in quanto avevano esaminato in dettaglio il contenuto dell’attività svolta dagli avvocati(pag. 9 ordinanza impugnata). In definitiva, a fronte del dato che l’attività giudiziale per la quale i difensori chiedano il compenso era consistita in impugnativa al TAR, l’ordinanza ha ritenuto che non fosse correttoentrare nel merito del valore e degli interessi economici dell’affare e ha ritenuto che la sentenza impugnata si sottraeva alle critiche in quanto aveva esaminato in dettaglio il contenuto dell’attività difensiva; ha applica to - conformemente alla vocazione del giudi zio di legittimità - un principio generale, già elaborato dalla SupremaCorte ed espressamente richiamato a pag. 9 dell’ordinanza (Cass.

Sez. 2, n. 1754 del 24/01/2013, Sez. 2, n. 15061 del 11/06/2018, Sez. 2, n. 8599 del 16/03/2022), che attribuisce importanza decisiva –nelle controversie per annullamento di atto amministrativo – al petitum e alla causa petendi, a nulla rilevando i risvolti patrimoniali della vicenda, anche successivi alla proposizione dell’originaria domanda. Erroneamente il ricorrente sostiene che, in ordine alla necessità di procedere all’effettivo scrutinio del valore dell’affare, si fosse formato il giudicato interno e che comunque, non tenendo conto di quel dato, l’ordinanza abbia erroneamente percepito il contenuto della sentenza impugnata e de gli atti di causa : l’impugnazione della quantificazione dei compensi in quanto eseguita in termini non rispettosi della tariffa per non essere stata correttamente valutato l’affare all’evidenza imponeva al giudice di legittimità di individuare, in primo luogo, quale fosse il parametro da prendere legittimamentea riferimento.

Quindi, quello qui censurato è un ordinario giudizio della Corte di legittimità, che non deve assecondare le argomentazioni di merito né in quanto svolte dai giudici del fatto né in quanto svolte nel ricorso e che, come tale, non presenta alcun errore di fatto passibile di revocazione . In altri termini, il ricorrente ha inammissibilmente censurato in sede di revocazionel’attività valutativa, cioè le argomentazioni espresse in diritto in tema di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi dell’avvocato nella specifica fattispecie.

2. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre a €. 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spesenella misura del 15%dei compensi, iva e cpa ex lege. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussist ono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore im