Cassation court quashes appeal for lack of specific grounds, remanding case to appellate court for new review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's decision to dismiss the appeals against a Trapani Tribunal ruling on a co-ownership dispute. The appellants argued the first-instance judgment was flawed regarding procedural nullities and the characterization of a collective business enterprise, but the lower court had rejected these specific grievances. The Supreme Court ruled that the appeals lacked the required specificity under Article 342 of the Code of Civil Procedure, yet found the appellants' intent to challenge the entire decision clear enough to admit the grievances for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c.; Art. 159 c.p.c.: While appeals must specify grounds for violation of law, the requirement of specificity is attenuated when the context clearly indicates a total challenge to the decision on procedural grounds, allowing the appellate court to re-examine the case.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31326/2019 R.G. proposto da: MAJO ELISABETTA, in proprio e quale procuratrice speciale di VASILE MARTINA, SPINA MARIA PATRIZIA, quale procuratrice generale di VASILE GIUSEPPE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentate e difese dagli avvocati MAZZARELLA GIUSEPPE, MAGGIO ALESSANDRO FODERÀ LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA N 34, presso lo studio dell’avvocata GARRAFA VIRGINIA, che lo rappresenta e difende -ricorrenti- contro BORRUSO BENEDETTO, BORRUSO ANTONINO, BORRUSO FRANCESCO, BORRUSO GIUSEPPE, LANZA DI SCALEA PIETRO quale procuratore generale di LANZA DI SCALEA TERESA, LANZA DI SCALEA MANLIO, LA CIURA ASSUNTA, PORCARO ANTONINO, PORCARO FRANCESCO, PORCARO ROSA MARIA, RICCOBONO SILVANA, TITONE LUCINA, LO NANO VALERIA, rappresentati e difesi dall'avvocato MILAZZO GIUSEPPE -controricorrenti- nonché contro VASILE BALDASSARRE, VASILE GABRIELLA, VASILE MARIANNA, ZITO NINA, BARGIONE CARLO, FODERÀ CESARE, GRECO ILARIA, LO NANO FRANCESCO, LO NANO DANIELA, BARGIONE ANTONIO, BARGIONE ANDREA, BARGIONE CLAUDIO, MAZZA OSVALDO, RUGGERI MARIA ROSA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1532/2019 depositata il 17/07/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2025 dal Consigliere Antonio Scarpa. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso di Leonardo Foderà e per l’accoglimento dell’altro ricorso. Uditi gli avvocati Virginia Garraffa e Giuseppe Milazzo. FATTI DI CAUSA 1.- Elisabetta Majo, in proprio e quale procuratrice generale di Martina Vasile, e Maria Patrizia Spina, quale procuratrice generale di Giuseppe Vasile, eredi di Vincenzo Vasile, hanno proposto ricorso, con atto avviato per la notifica il 15 ottobre 2019, articolato in sei motivi, avverso la sentenza n. 1532/2019 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 17 luglio 2019.
Leonardo Foderà ha notificato in data 16 ottobre 2019 autonomo ricorso avverso la stessa sentenza articolato in sei motivi, che si converte in ricorso incidentale. Hanno resistito con controricorsi Leonardo Foderà, Antonino Borruso ed altri, mentre non hanno svolto attività difensive gli ulteriori intimati specificati in epigrafe e nei ricorsi. 2. –Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 463/2016 pubblicata il 3 agosto 2016, decidendo sulle domande di Antonino Borruso ed altri, nel contraddittorio dei comproprietari delle quote del complesso monumentale denominato Tonnare di Scopello e Guzzo, annullò le delibere adottate dall’assemblea della comunione in data 6 maggio 2014 relative alla nomina dei componenti del consiglio amministrativo e alla approvazione del conto economico dell’anno 2013, condividendo le verifiche compiute dal consulente tecnico d’ufficio sulla documentazione contabile e fiscale della comunione e le conclusioni formulate dallo stesso ausiliare in ordine alla natura imprenditoriale dell’attività turistico-recettiva esercitata nel compendio dai convenuti amministratori e consiglieri della comunione attraverso un’organizzazione volta al perseguimento di uno scopo lucrativo, in favore, per lo più, di taluni comproprietari.
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1532/2019 del 17 luglio 2019, ha respinto l’appello proposto da Leonardo Foderà avverso la sentenza di primo grado e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da Vincenzo Vasile, in proprio e quale consigliere della comunione di godimento della “Tonnara di Scopello Guzzo”, Carlo Bargione, quale consigliere, Baldassare Vasile, Gabriella Vasile, Marianna Vasile e Tina Zito. In particolare, l’appello incidentale proposto da Vincenzo Vasile, Carlo Bargione, Baldassare Vasile, Gabriella Vasile, Marianna Vasile e Tina Zito, è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., apparendo l’impugnazione “pressoché interamente affidata ad una deduzione di nullità della CTU espletata nel corso del primo giudizio, deduzione fondata sul fatto che il Consulente Tecnico d’Ufficio - del quale si censura anche la scelta, in relazione al fatto che lo stesso non sarebbe iscritto all’albo dei CC TT UU di Trapani – avrebbe travalicato i limiti dell’indagine demandatagli, operando in modo del tutto arbitrario ai danni degli appellanti Vincenzo Vasile e Carlo Bargione”.
Secondo la Corte d’appello di Palermo, chiedendosi dagli appellanti incidentali che venisse dichiarata nulla la CTU, non si indicavano “tuttavia, le parti di sentenza impugnate non essendo, all’uopo, idoneo il richiamo operato dagli appellanti per relationem alle “parti in cui è fatto riferimento alla medesima CTU”, né si specificavano gli argomenti “circa la rilevanza, ai fini del decidere, della violazione di legge come sopra lamentata”. Per analoga carenza di specificità i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile la censura dell’appello principale proposto da Leonardo Foderà circa il vizio di nullità della sentenza sotto il profilo dell’ultra/extra petizione (mancata indicazione della parte della sentenza affetta da tale vizio).
Quanto al merito impugnato con l’appello principale di Leonardo Foderà, la Corte di Palermo ha replicato che esso si fondava “sull’erroneo presupposto che l’amministrazione di immobili comporti, in ogni caso, l’esercizio di un’attività imprenditoriale, elidendo, di fatto, la dicotomia tra mero godimento ed attività di impresa, che costituisce … il discrimine per l’applicazione dell’art. 2248 c.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Il primo motivo del ricorso principale di Elisabetta Majo, in proprio e quale procuratrice generale di Martina Vasile, e di Maria Patrizia Spina, quale procuratrice generale di Giuseppe Vasile, deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., essendo l’appello proposto, tra gli altri, da Vincenzo Vasile conforme al modello legale. Il secondo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di analizzare i quattro motivi del gravame proposto, tra gli altri, da Vincenzo Vasile.
Il terzo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c. in quanto derivata ex artt. 157 e 159 c.p.c. dalla nullità della CTU; ed ancora, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 191, 194 e 198, comma 2, c.p.c. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale deducono l’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (attinenti alle risultanze probatorie sul merito della lite), nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000.
Il sesto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2248 del codice civile. 2.- Il primo motivo del ricorso di Leonardo Foderà deduce simultaneamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 2251 c.c. e segg., degli artt. 116 e 115 c.p.c. anche alla luce del principio di non contestazione, dell’art. 2697 c.c., nonché il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il secondo motivo del ricorso di Leonardo Foderà lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il terzo motivo del ricorso di Leonardo Foderà denuncia la pretesa violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. Il quarto motivo del ricorso di Leonardo Foderà deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo. Il quinto motivo del ricorso di Leonardo Foderà censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la nullità della sentenza derivata ex artt. 157 e 159 c.p.c. dalla nullità della CTU contabile.
Il sesto motivo del ricorso di Leonardo Foderà denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. 3. – È inammissibile la riproposizione dell’eccezione di estinzione parziale del giudizio di appello operata dai controricorrenti Antonino Borruso ed altri, in quanto l’omessa pronuncia su tale eccezione avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso incidentale, seppur condizionato (Cass. n. 21669 del 2013; n. 4241 del 1997). 4. – In data 18 luglio 2025, dopo la comunicazione della fissazione dell’udienza per la decisione, gli avvocati Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, difensori di Elisabetta Majo e di Maria Patrizia Spina, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di aver “raggiunto un’intesa” con alcune delle controparti e di non aver più interesse a coltivare il giudizio.
Nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositata il 12 settembre 2025 dai controricorrenti Antonino Borruso ed altri si richiama l’atto di rinuncia di Elisabetta Majo e di Maria Patrizia Spina, si espone che “anche tra il Signor Benedetto Borruso ed il Signor Leonardo Foderà, è stato raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale entrambi si sono impegnati a rinunciare alle domande, eccezioni e difese reciprocamente avanzate, oltre che in altri giudizi, anche nell’ambito del presente” e si chiede di “dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra i Signori Benedetto Borruso e Leonardo Foderà, ovvero l’estinzione parziale”.
Così anche nella memoria depositata da Leonardo Foderà il 15 settembre 2025, questi dichiara di aver “definito transattivamente tutti i giudizi pendenti con il Sig. Benedetto Borruso, con i suoi aventi causa Sig.ri Giuseppe Borruso, Leonardo Borruso e Fabiola Borruso” e chiede che sia “dichiarata, fra dette parti, cessata la materia del contendere”. 4.1. - Si ha tuttavia riguardo ad un giudizio per impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti: ciò determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità delle delibere stesse (tra le tante, Cass. n. 22370 del 2017).
È noto, allora, che la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti in causa inscindibile è senza effetto, non determinando l'estinzione del processo neppure limitatamente alle persone dei rinuncianti. In caso di unità inscindibile del rapporto processuale, quale quella determinata dal litisconsorzio necessario, non è, invero, ipotizzabile un'estinzione parziale del processo (Cass. n. 2260 del 1967; n. 2140 del 1966; n. 2329 del 1964). La necessità di un giudicato unitario sulla legittimità delle deliberazioni assembleari, impugnate da più partecipanti e nei confronti di più partecipanti, e la correlata inscindibilità del rapporto processuale comportano che neppure possa ipotizzarsi una cessazione parziale della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire o a resistere di alcuni soltanto dei contendenti titolari della comune situazione giuridica fatta valere in giudizio. 4.2.
– Sono, infine, inammissibili i documenti (copie di sentenze e di un contratto) prodotti in data 15 settembre 2025 da Leonardo Foderà, in uno alla memoria ex art. 378 c.p.c., sia perché non rientrano tra quelli consentiti dall’art. 372 c.p.c. (in quanto, pur ove sopravvenuti, tendono a dimostrare la fondatezza dei motivi di impugnazione, e non la nullità della sentenza o l'inammissibilità del ricorso o del controricorso), sia perché comunque non è stato osservato il termine di quindici giorni prima dell'udienza stabilito nel secondo comma della medesima disposizione. 5. - Sono fondati il primo motivo del ricorso principale di Elisabetta Majo, in proprio e quale procuratrice generale di Martina Vasile, e di Maria Patrizia Spina, quale procuratrice generale di Giuseppe Vasile, nonché il secondo ed il quinto motivo del ricorso di Leonardo Foderà. 5.1.- La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto, tra gli altri, da Vincenzo Vasile, in proprio e quale consigliere della comunione della “Tonnara di Scopello Guzzo”, “non rispondendo, l’atto di impugnazione, ai requisiti formali e sostanziali stabiliti dall’art. 342 c.p.c.”, perché l’impugnazione sarebbe stata “pressoché interamente affidata ad una deduzione di nullità della CTU espletata nel corso del primo giudizio”.
Ciò senza indicare “le parti di sentenza impugnate non essendo, all’uopo, idoneo il richiamo operato dagli appellanti per relationem alle parti in cui è fatto riferimento alla medesima CTU” e senza specificare “la rilevanza, ai fini del decidere, della violazione di legge come sopra lamentata”. I giudici di secondo grado hanno parimenti dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da Leonardo Foderà, ove si denunciava il vizio di nullità della sentenza, sotto il profilo dell’ultra/extra petizione, non indicandone tuttavia la parte.
Lo stesso appello Foderà è stato ritenuto carente di motivi specifici ex art. 342 c.p.c. sui punti relativi alla rilevanza dei pareri espressi dall’Agenzia delle Entrate e da esperti fiscali, all’inattendibilità delle testimonianze assunte e all’accertamento dei fatti compiuto dal CTU. 5.2. – Dall’esame diretto dell’atto di appello di Vincenzo Vasile, Carlo Bargione, Baldassare Vasile, Gabriella Vasile, Marianna Vasile e Tina Zito (complessive 45 pagine), risulta che esso era strutturato in plurimi paragrafi distinti. Il primo (pagine da 4 a 16) era denominato “Sulla trasformazione delle Tonnara di Scopello e Guzzo da comunione di mero godimento in società di fatto esercente a tutti gli effetti attività di impresa”; il secondo (pagine da 16 a 17) “Sulla nullità della CTU”; il terzo “Correttezza dell’operato dell’amministratore e dei suoi consiglieri.
Approvazione da parte dell’assemblea. Insussistenza di alcuna violazione degli artt. 1102, 1105, 1108, 1109 c.c.”; il quarto “Totale infondatezza delle deduzioni attoree in merito alle violazioni tributarie”; poi, ancora, “Mancata e non corretta valutazione delle testimonianze”; quindi “Nullità della CTU e sua inutilizzabilità ai fini del decidere” (pagine da 24 a 44). 5.3. – Dall’esame diretto dell’appello proposto da Leonardo Foderà (complessive 58 pagine), risulta che lo stesso conteneva un paragrafo denominato “Le parti della sentenza che si censurano” e poi sviluppava i motivi:
1) Nullità della sentenza;
2) Errata e contraddittoria motivazione;
3) Errata e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze probatorie del processo;
4) Errato il totale richiamo alla relazione della ctu;
5) Le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
6) L’ingiustizia della sentenza. 6. –Secondo quanto chiarito da Cass. Sez. Unite n. 27199 del 2017, l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella l. n. 134 del 2012, nella specie ratione temporis applicabile, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tal senso, è agevole verificare che gli atti di appello di Vincenzo Vasile ed altri e di Leonardo Foderà, per quanto emerge sia dall’illustrazione del contenuto rilevante riportata in ricorso sia dall’esame diretto degli stessi, non si limitavano a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell'appellata decisione, contenendo essi, piuttosto, molteplici ragioni di critica alla pronuncia di primo grado, sia su questioni di rito, attinenti alla nullità della espletata CTU, sia sul riesame del compendio istruttorio ai fini della ravvisabilità, nella specie, di una comunione d'azienda, mediante esercizio di un'impresa collettiva connotata dallo scopo lucrativo. 6.1. - A fronte di quanto sostenuto dalla Corte d’appello di Palermo, deve invero considerarsi che l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., si correla all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza per la decisione, e dunque alla portata ed al contenuto delle censure in concreto proposte.
Sicché, se l'appellante lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, ciò basta a devolvere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e di sottoporre a riesame le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, salvo che la sentenza non sia strutturata su capi di decisione distinti e autonomi, suscettibili di una individualità propria e indipendente dalle altre statuizioni. Vieppiù, se le censure dell’appellante sono dirette a far valere la nullità di un singolo atto processuale e la derivante nullità per estensione della sentenza che sia in rapporto di dipendenza con l'atto nullo, in base al principio contenuto nell'art. 159 c.p.c., il requisito della specificità ex art. 342 c.p.c. si attenua allorché dal contesto dell'atto d'appello si evinca in modo chiaro ed inequivocabile la volontà della parte di impugnare in totola decisione per ragioni di rito (arg. da Cass.
Sez. Unite n. 927 del 2022). 7 - I giudici d’appello, pertanto, avrebbero dovuto ritenere ammissibili i gravami di Vincenzo Vasile ed altri e di Leonardo Foderà, e rispondere nel merito alle censure mosse dagli appellanti. Vanno pertanto accolti il primo motivo del ricorso principale di Elisabetta Majo, in proprio e quale procuratrice generale di Martina Vasile, e di Maria Patrizia Spina, quale procuratrice generale di Giuseppe Vasile, nonché il secondo ed il quinto motivo del ricorso di Leonardo Foderà. Restano assorbite le ulteriori censure, che attengono al merito della lite e saranno riesaminate in sede di rinvio.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale procederà ad esaminare nuovamente gli appelli contro la sentenza n. 463/2016 resa dal Tribunale di Trapani, uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di Elisabetta Majo, in proprio e quale procuratrice generale di Martina Vasile, e di Maria Patrizia Spina, quale procuratrice generale di Giuseppe Vasile, nonché il secondo ed il quin