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Ordinanza — n. 6600/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows custodian fees for corporate shares under art.19 DM 140/2012 but caps at one-third of seized asset value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6600/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's revocation of a fee award to a commercial accountant acting as custodian of seized corporate shares. While the court upheld the application of Article 19 of D.M. 140/2012 for this specific role, it rejected the full amount due to a statutory cap found in Article 4 of D.M. 80/2009 limiting fees to one-third of the asset's realized value. The decision emphasizes that this financial ceiling is necessary to guarantee the effectiveness of judicial protection and prevent excessive costs against the seized property.

Regesto Legislator

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Art. 19 D.M. 140/2012; Art. 4 D.M. 80/2009: The fee for a custodian of seized corporate shares is calculated under Article 19 of D.M. 140/2012 but cannot exceed one-third of the realized value of the seized asset, a limit established to ensure the effectiveness of judicial protection.

Parole chiave

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custodian fees corporate shares seized assets fee cap execution proceedings D.M. 140/2012 D.M. 80/2009 mercede di mediazione

Disposizioni normative citate

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Art. 19 D.M. 20.07.2012 n. 140
17, dei parametri generali di determinazione del compenso, l’art. 19, intitolato “Amministrazione e custodia”, si occupa della liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende.
Art. 4 D.M. 80/2009
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
artt. 702 bis c.p
aveva proposto opposizione ex artt. 702 bis c.p.c.
art. 366 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Si escludono motivi di inammissibilità del ricorso, che individua in modo sufficientemente specifico, secondo le indicazioni emergenti dall’art. 366 c.p.c., i fatti e le ragioni fondanti i motivi di critica proposti in relazione al contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
art. 2233 c.c
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23041/2019 R.G. proposto da: GRASSI OSCAR, elettivamente domiciliato inROMA, VIA RUGGERO FAURO n. 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI rappresentato e difeso dall'avvocato LIVIO LIPPI; -ricorrente- contro UBI LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIALE G. MAZZINI n. 55, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRILLO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AUGUSTO AZZINI, ANDREA ZAGLIO; -controricorrente- nonché contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESE, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA PAOLO MERCURI n. 8, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SQUARCIA , rappresentato e difeso dall'avvocato SILVANO GAGGIOLI; -controricorrente- avverso ORDINANZA d el TRIBUNALE GORIZIA resa nel procedimento n. 1352/2018depositata il 30/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA UBI Leasing s.p.a. aveva proposto opposizione ex artt. 702 bis c.p.c. e 15 DPR n. 150/2011, avanti al Presidente del Tribunale di Gorizia , avverso il decreto di pagamento di spese di giustizia, pronunciato dal Giudice delle esecuzioni mobiliari dello stesso Tribunale il 21.11.2018; con il provvedimento impugnato era stato riconosciuto ad Oscar Grassi, dottore commercialista nominato custode di quote di partecipazioni societarie, l’onorario di € 84.160,93 quantificato sulla base del D.M. n.140/2012, art.

19. UBI Leasing s.p.a., creditrice procedente, lamentava in particolare l’eccessività dell’importo liquidato. Al procedimento aveva partecipato anche la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, creditrice intervenuta nella stessa procedura esecutiva. Oscar Grassi, costituitosi, aveva sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Gorizia aveva accolto tutti i profili di opposizione proposti e revocato il decreto, con condanna di Oscar Grassi al pagamento delle spese processuali, ritenendo in particolare che: -“l’attività di custodia di partecipazioni societarie nell’ambito di una procedura mobiliare non può essere liquidata, come dedotto dal custode nella richiesta di liquidazione del compenso e ritenuto dal giudice dell’esecuzione nel decreto di liquidazione, ai sensi dell’art.19 DM 20.07.2012 n.140.

Quest’ultima disposizione si riferisce agli incarichi di ‘amministrazione e custodia di aziende’, che per l’oggetto e per l’attività sono ben diversi dagli incarichi di custodia di partecipazioni societarie”, non comprendendo questa né la gestione del patrimonio aziendale, né la custodia dell’azienda, spettanti agli amministratori; - il diverso compenso previsto per l’amministrazione e custodia di azienda si giustificava proprio in ragione della complessa e impegnativa attività giornaliera richiesta a chi amministrava il complesso produttivo; - l’attività di custodia di partecipazione societaria andava ricondotta nell’attività ordinaria di custodia di beni immobili di cui all’art.2 D.M. n. 80/2009, proprio in ragione del minor impegno richiesto.

Propone ricorso per cassazione ex art.111 Cost. Oscar Grassi, affidandolo a due motivi. Hanno proposto controricorso sia UBI Leasing s.p.a. sia la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse. Il PG ha concluso perla declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Si escludono motivi di inammissibilità del ricorso, che individua in modo sufficientemente specifico, secondo le indicazioni emergenti dall’art. 366 c.p.c., i fatti e le ragioni fondanti i motivi di critica proposti in relazione al contenuto decisorio del provvedimento impugnato.

1. Con un primo motivo di ricorso Oscar Grassi lamenta sia la violazione ad opera del Presidente del Tribunale di Gorizia delle norme sulla liquidazione dei compensi ai custodi di partecipazioni societarie, sia comunque la mancata rideterminazione degli onorari conseguenzadel diverso criterio normativo indicato come riferimento. Il ricorrente sottolinea che erano state sottoposte a pignoramento,su iniziativa della creditrice UBI Banca s.p.a.,le quote di partecipazione di Adriano Bernardis in dodici società a responsabilità limitata, in relazione alle quali l’attività di custodia affidatagli aveva comportato una serie di attività gestorie, comprensive dell’esercizio del diritto di voto e dei diritti del socio connessi alla partecipazione.

Non sarebbe pertanto giustificato, secondo Oscar Grassi, l’utilizzo delle disposizioni riguardanti la custodia di beni immobili pignorati: avrebbe dovuto essere applicato, come fatto dal Giudice dell’esecuzione, il disposto dell’art.19 D.M. n. 140/2012, anche ai sensi dell’art.15 stesso D.M., oppure il compenso per l’attività prestata avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi dell’art.2233 co 2 c.c. Il motivo è ammissibile e fondato nei termini che seguono. Oscar Grassi ha esercitato la funzione di custode di quote di partecipazione societaria sottoposte a pignoramento, operando quindi nell’ambito di un procedimento esecutivo su incarico del Giudice dell’esecuzione.

L’attività svolta dal ricorrente è pacificamente consistita nella custodia di partecipazioni societarie pignorate: si esclude pertanto che la questione sottoposta alla Corte rimetta in discussione l’accertamento dei fatti e, in particolare, le concrete caratteristiche dell’attività del Grassi rimesse all’esclusiva valutazione del Giudice di merito, poiché quello che il ricorrente prima di tutto chiede è che sia correttamente individuata la norma di riferimento da applicare per la liquidazione del suo compenso, criticando la pronuncia impugnata per violazione di legge, quindinon sono superati i limiti di ammissibilità del ricorso ex art.111 Cost.

Ciò posto, il D.M. n. 80/2009 intitolato “Compensi agli amministratori di beni pignorati”, dopo aver delineato il suo ambito di applicazione all’art. 1 (“ 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio2006, n. 52, i compensi spettanti nei processi di espropriazione forzata aicustodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore, nonché agli addetti all'asporto ed al trasporto di tali beni), disciplina all’art.2 i compensi da riconoscere per l ’attività ordinaria di custodia dei beni immobili.

Il compenso per l’attività di custodia di beni mobili è disciplinato all’art.4 solo per veicoli di ogni tipo e per i beni contenuti negli immobili pignorati e pone al comma 3 il seguente limite: “In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma 1 non può superare la misura di un terzo del ricavato della vendita del bene”. Nulla è disposto nel D.M.citato per l’attività di custodia di altri beni mobili. Il D.M. n. 140/2012 (intitolato “ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), individua l’“ambito di applicazione e regole generali” all’art.1, e dispone che:“1.

L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”. L’art. 15 del D.M.in esame individua la tipologia di attività rientranti nell’ambito di applicazione “delle disposizioni del presente capo”, svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili, come segue:

“a) amministrazione e custodia;

b) liquidazione di aziende;

c) valutazioni, perizie e pareri;

d) revisioni contabili;

e) tenuta della contabilità;

f) formazione del bilancio;

g) operazioni societarie;

h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;

i) assistenza in procedure concorsuali;

l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;

m) sindaco di società”; al comma 2 la norma dispone che“Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo”. Dopo l’indicazione, all’art. 17, dei parametri generali di determinazione del compenso, l’art. 19, intitolato “Amministrazione e custodia”, si occupa della liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende.

Non vi sono diposizioni che riguardano specificamente l’attività di custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento nel D.M. n. 80/2009 e non è possibile l’assimilazione di detta attività, ai fini della liquidazione del compenso secondo lo stesso D.M., a quella di custode di beni immobili pignorati (non è in alcun modo riscontrabile l’assunto della controricorrente Banca di Credito Cooperativo secondo cui vi sarebbe nel provvedimento impugnato un preteso duplice errore materiale, nell’indicazione dell’articolo, 2 invece che 4, e nell’indicazione dei beni, immobili invece che mobili), sia per la diversità delle attività richieste al custode nell’uno e nell’altro caso, sia perché, in assenza di diverse disposizioni, c’è il D.M. n. 140/2012 che disciplina proprio la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi ai dottori commercialisti e esperti contabili Sotto il primo profilo, l’attività di custodia delle partecipazioni societarie richiede un’attività dinamica che non è inquadrabile nell’ambito dell’art. 2 cit. e che può essere anche di una certa complessità (a seconda delle caratteristiche strutturali, patrimoniali ed economico-finanziarie della società alla quale le partecipazioni si riferiscono), per l’esercizio del diritto di voto in assemblea, presupponente uno studio delle questioni all’ordine del giorno che può riguardare anche la formazione dei bilanci, necessaria per le società di capitali.

Sotto il secondo profilo il D.M.n. 140/2012 si deve ritenere disciplina di riferimento ogni volta che non vi sono disposizioni regolanti in modo specifico la determinata attività svolta dal professionista anche quando, come, nel caso di specie, egli ha operato su incarico dell’Autorità Giudiziaria -e quindi nell’interesse pubblico - . La disciplina dettata dal DM n.140/2012 esclude pure che si possa fare utilmente, anche solo in via analogica, riferimento al disposto dell’art.2233 c.c. - che opera in una logica negoziale totalmente assente nel caso di specie: cfr.

Cass. n.38249/2021 secondo cui “L'art. 2233 c.c., nel disporre che, nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, il compenso del professionista è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito ed esso non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, si applica agli incarichi scaturenti da un contratto tra il professionista e il cliente, non anche a quelli che derivano da un atto di investitura di natura giudiziaria”-. In assenza di disposizioni che regolano il compenso per l’attività di custodia di partecipazioni societarie pignorate è pertanto corretto utilizzare le disposizioni del D.M.n. 140/2012 e, in particolare l’art.

19. L’art. 15 del D . M. cit. richiama tra le attività professionali disciplinate quelle di “amministrazione e custodia”; manca una disposizione riguardante i compensi per l’attività di custodia di partecipazioni societarie ma, sempre ai sensi dell’art.15, co 2 sopra richiamato, e dell’art. 1 che consente l’applicazione analogica delle “disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso”, si può utilizzare come norma di riferimento il disposto dell’art.19 DM cit., che si occupa non solo dell’amministrazione ma anche della custodia di aziende, senz’altro più prossima all’attività di custodia di partecipazioni societarie rispetto a quella della custodia di beni immobili; il disposto dell’art.17 D.M. n. 140/2012, che individua i parametri generali per la liquidazione del compenso del professionista valorizzando una serie di profili, come:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell'opera prestata, permette inoltre l’adeguamento del compenso alla prestazione effettivamente resa nel caso concreto. È peraltro necessario considerare che i beni di cui si discute sono beni pignorati e che dal D.M.n. 80/2009 si ricava chiaramente l’esistenza di un limite al compenso da riconoscere al custode dei beni pignorati, sia immobili che mobili, limite che è individuato in relazione al valore di concreto realizzo degli stessi nell’ambito della procedura. Si tratta di un limite logico prima che giuridico, che risponde ad esigenze di interesse pubblico inquadrabili nell’ambito del disposto degli artt.24 e 111 Cost., essendo volto a garantire il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva, con assicurazione dell’utilità della stessa per il creditore procedente escludendo che i costi di “gestione” del bene pignorato possano superarne il valore realizzato nell’ambito delle procedure di esecuzione forzata.

Appare perciò corretto utilizzare per la liquidazione del compenso al custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento il disposto dell’art.19 D.M. n. 140/2012, con il limite emergente dall’art.4 D.M. n. 80/2009: il compenso liquidato “non può sla misuradi un terzo del ricavato della vendita del bene”. Rimangono assorbite le altre questioni sollevate con il motivo in esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso Oscar Grassi si duole della disposta condanna al rimborso delle spese processuali alle controparti, che sarebbe priva di reale motivazione. Questo motivo di ricorso rimane assorbito per l’accoglimento del precedente. In conclusione, l’ordinanza del Tribunale di Gorizia comunicata il 31.5.2019 deve essere cassata, con rinvio allo stesso Giudice che, in diversa composizione, dovrà rivedere la controversia applicando il seguente principio di diritto: «al dottore commercialista o esperto contabile, nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l’attività di custodia deve essere liquidato ai sensi del disposto dell’art.19 D.M. n. 140/2012 , ma detto compenso non potrà superare la misura di un terzo del valore di realizzo del bene pignorato, secondo il limite indicato dal disposto dell’art.4 ultimo comma del D.M.n. 80/2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt.24 e 111 Cost.».

Il Giudice del rinvio provvederà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Gorizia, in di