Cassation court dismisses appeal for failure to substantiate property ownership claims with specific documentary evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Rita Leccese's appeal against a lower court ruling that established her partial ownership of a rural property. Leccese argued the lower court erred in finding she lacked exclusive title, but failed to provide specific descriptions of the purchase deeds supporting her claim as required by civil procedure law. The court held that without detailed evidence of the documents' content and location, her challenge to the first-instance findings was legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: An appeal must specifically describe the content of the documents relied upon to invalidate lower court findings; failure to do so renders the appeal inadmissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6342/2024 R.G. proposto da LECCESE RITA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Napoleone, nel cui studio in Latina, piazza Bruno Buozzi n. 9, è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro SORABELLA STEFANO, MAGLIOZZI DIANA e SORABELLA ROSARIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti C. Luigi De Nitto e Simona Zangrillo ed elettivamente domiciliati in Roma, via Badia di Cava, n. 56. -controricorrenti- DI TUCCI FELICETTA E DI TUCCI DAMIANO, in qualità di eredi di Civitina Sorabella, SORABELLA FRANCESCO, SORABELLA DOMENICO, SORABELLA GIOVANNI, in proprio e in qualità di eredi di Maria Taccone, DI RUSSO COSMO, DI RUSSO VINCENZO E DI RUSSO GIOVANNI, tutti nella qualità di eredi di Maria Sorabella. -intimati- Oggetto: Rivendicazione avverso la sentenza n. 7688/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, pubblicata il 28/11/2023 e notificata al difensore via pec il 05/01/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:
1. Rita Leccese convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cassino, Diana Magliozzi, Civitina Sorabella, Maria Sorabella, Domenico Sorabella, Francesco Sorabella, Giovanni Sorabella, Rosaria Sorabella, Stefano Sorabella e Maria Taccone perché venisse accertata l'inesistenza del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale di godimento, affermato pro - quota dai predetti, sull’immobile sito in Gaeta, 10c. Casalarga Monte Tortona, in catasto fabbricati al foglio 21, particella 1277, assumendo di esserne proprietaria esclusiva; perché venisse dichiarata l'inopponibilità a lei delle dichiarazioni di successione, atti pubblici o atti comunque giustificativi o legittimanti l'attribuzione di quota e di diritto reale ai convenuti; perché i convenuti venissero condannati a cessare qualsiasi comportamento contrastante col proprio diritto di proprietà e a risarcire i danni, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituirono in giudizio Diana Magliozzi, Francesco Sorabella, Rosaria Sorabella, Maria Sorabella, Civitina Sorabella e Stefano Sorabella, opponendo il difetto di legittimazione ad agire di Rita Leccese per mancanza di un idoneo titolo di proprietà e l'inammissibilità e infondatezza della domanda da lei proposta e sostenendo di essere titolari di diritti derivativi sul fabbricato loro pervenuto. In seguito a interruzione del processo per decesso di Maria Sorabella e a sua riassunzione, si costituì in giudizio Domenico Sorabella, che eccepì, a sua volta, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e la nullità dell'atto di citazione in ragione dell'incertezza del petitum e della causa petendi, e chiese, in subordine, il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1528/2021, pubblicata il 18/11/2021, il Tribunale di Cassino accolse la domanda attorea, dichiarando che il fabbricato rurale conteso era per 1/2 di Rita Leccese e per l'altro mezzo di Giuseppe Di Biase; ordinò a tutti i convenuti di rettificare la denuncia di successione della predetta particella nel senso di escludere il fabbricato rurale oggetto di giudizio; autorizzò la parte attrice ad aggiornare, a sua cura e spese, la posizione catastale del bene nei termini sopraddetti; condannò i convenuti al rimborso delle spese di rettifica dell'intestazione del bene e al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di gravame, interposto da Stefano Sorabella, Diana Magliozzi e Rosaria Sorabella, si concluse, nella resistenza di Felicetta Di Tucci e Damiano Di Tucci, che proposero anche appello incidentale adesivo, e Rita Leccese e nella contumacia di Francesco Sorabella, Domenico Sorabella, Giovanni Sorabella, Cosmo Di Russo, Vincenzo Di Russo e Giovanni Di Russo, con la sentenza n. 7688/2023, pubblicata il 28/11/2023, con la quale la Corte d'Appello di Roma accolse l'appello principale e quello incidentale adesivo e, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda di Rita Leccese.
2. Contro la predetta sentenza, Rita Leccese propone ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo. Sorabella Stefano, Magliozzi Diana e Sorabella Rosaria resistono con controricorso. Sono, invece, rimasti intimati Felicetta Di Tucci e Damiano Di Tucci, in qualità di eredi di Civitina Sorabella, Francesco Sorabella, Domenico Sorabella e Giovanni Sorabella, in proprio e in qualità di eredi di Maria Taccone, Cosmo Di Russo, Vincenzo Di Russo e Giovanni Di Russo, tutti nella qualità di eredi di Maria Sorabella. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta “la violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 949 c.c., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per avere i giudici di merito affermato che la ricorrente non avesse dimostrato la proprietà, in capo a lei, di ½ dell’immobile conteso, tenendo conto dell’atto notarile del 29/4/1923, con cui Ciccariello Cosimo aveva ceduto la proprietà dei fondi rustici in “contrada Casaregola, ovvero dove sono situati i suddetti beni e i diritti alle case rustiche”, così come descritto dal c.t.u. geom.
Raffaello Colacicco che però si riferiva a un bene diverso, atteso che quello conteso si trovava in contrada Casalarga – Monte Tortona, distinto in catasto al Fg. 21, part. 1277, già part. 104, e non in contrada Casaregola. Inoltre, i titoli di proprietà della ricorrente risiedevano nell’atto di donazione del 19/5/1992 del proprio genitore Mattia Leccese, il quale, con atto del 27/12/1960, aveva acquistato tutto il bene in contrada Casalarga o Monte Tortona, con tutti i diritti sulla piccola casa rurale, da Ciccariello Maria Antonia, che lo aveva a sua volta acquistato per donazione dal padre Ciccariello Giovan Paolo con atto del 31/10/1960, sicché la ricorrente aveva provveduto, sulla base di siffatti titoli, a registrare il proprio atto in catasto in relazione a tutto il bene.
Per contro, l’unico titolo prodotto dalle controparti a dimostrazione della loro comproprietà era, invece, l’integrazione della successione del 28/11/2012, in cui compariva, vergata a penna, la quota di ½ del fabbricato in questione, la quale non era descritta, invece, nella successione originaria, risalente al 11/8/1972, così come non compariva nelle due relazioni del c.t.u. Ing. Cazzoli del 5/10/1995 e del 20/5/2004, nominato nell’ambito del giudizio di divisione R.G. n. 3722/1986, prodotte in primo grado. La censura è infondata. Occorre, innanzitutto, evidenziare che la ricorrente ha comprovato l’intervenuta notifica della sentenza impugnata, producendo col ricorso, depositato nel fascicolo telematico, la relativa attestazione.
Ciò detto, si osserva, innanzitutto, che l’azione di accertamento della proprietà e quella di rivendicazione, esercitate da chi non è nel possesso del bene, non divergono affatto rispetto all’ampiezza e rigorosità della prova sulla spettanza del diritto, essendo entrambe azioni a contenuto petitoriodirette al conseguimento di una pronuncia giudiziale utilizzabile per ottenere la consegna della cosa da parte di chi la possiede o la detiene (vedi Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050; Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; si veda anche Cass. n. 1481/1973), diversamente da quanto accade per l’azione di accertamento esercitata da chi è nel possesso del bene, tendendo essa non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto all’eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito, attraverso la dichiarazione che esso risponde esattamente allo stato di diritto (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894;
Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621; Cass., Sez. 2, 29/3/1976, n. 1122; Cass., Sez. 2, 5/5/1973, n. 1182; Cass., Sez. 2, 9/10/1972, n. 2957). Soltanto in quest’ultimo caso l’attore è soggetto a un minore onere probatorio, in quanto è tenuto ad allegare e provare esclusivamente il proprio titolo di acquisto, ma non anche i vari trasferimenti della proprietà sino alla copertura del tempo sufficiente ad usucapire (Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 4/12/1997, n. 12300; Cass., Sez. 2, 27/4/1982, n. 2621), mentre con l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e con quella di accertamento in assenza di possesso, quand’anche non accompagnate dalla domanda di rilascio (in questi termini Cass., Sez. 2, 7/4/1987, n. 3340), è imposto all’attore di fornire la c.d. probatio diabolica della titolarità del proprio diritto - che costituisce un onere da assolvere ogniqualvolta sia proposta un'azione fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes - , dimostrando i l titolo di acquisto proprio e dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario ovvero il compimento dell'usucapione (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit.;
Cass., Sez. 2, 19/1/2022, n. 1569; Cass., Sez. 2, 10/9/2018, n. 21940; Cass. n. 1210/2017; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 2, 13/8/1985, n. 4430; Cass., Sez. 2, 2/2/1976, n. 330; Cass., Sez. 2, 13/3/1972, n. 732), L’assolvimento di tale rigoroso onere probatorio può avvenire con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, ma anche mediante un consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica) o mediante le risultanze dei registri catastali, le quali, pur non valendo a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile, sono tuttavia utilizzabili dal giudice di merito come indizi suscettibili di convincimento, se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa (Cass., Sez. 2, 14/4/1976, n. 1314; vedi anche Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894;
Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650; Cass., Sez. 24/6/1971, n. 2000). Il suddettorigore dell'onere probatorio, tra l’altro, non può che stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass., Sez. 6-2, 19/1/2022, n. 1569), non nel senso chela mancata dimostrazione dell’usucapione da parte di quest’ultimo esoneri l’attore in rivendicazione dall’onere di provare il proprio diritto, ma nel senso che detto onere resta attenuato allorché il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ma non anche quando questi si limiti a dedurre un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comportando questo alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass., Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050;
Cass., Sez. 2, 19/10/2021, n. 28865). Nella specie, i giudici di merito, dopo avere distinto tra azione di accertamento della proprietà e azione di rivendicazione, da un lato, e actio negatoria servitutis, dall’altro, hanno ritenuto che l’azione proposta fosse quella di rivendicazione rispetto a una sola parte dell’immobile, non essendo stato contestato l’accertamento, per la restante parte, della proprietà svolto dal Tribunale, sicché andava fornita la probatio diabolica. A tal riguardo, i giudici di merito hanno ritenuto che l’atto di donazione in favore di Rita Leccese del 1992 non consentisse di risalire al titolo originario di proprietà per la quota parte contestata, in quanto per essa non vi erano riscontri in atti di provenienza di Mattia Leccese, mentre la documentazione in atti deponeva nel senso che il 50% del fabbricato, che, secondo il c.t.u., insisteva sulla parte dei terreni che da Ciccariello Cosmo erano pervenuti, per atto del 29/4/1923 a Di Biase Giuseppa e da questa venduti il 11/4/1954 a Sorabella Andrea, non era di proprietà della originaria attrice.
Ad avviso dei giudici, infine, le prove testimoniali dedotte su un unico capo, in merito allo svolgimento della pulizia del bene e al ripristino in seguito ad accadimenti più favorevoli, non avrebbero comunque consentito, ove svolte, di sostenere le allegazioni dell’attrice sull’asserito possesso del bene. Orbene, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione e in particolare che l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata al giudice di legittimità solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857;
Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415). Va tra l’altro evidenziato che la ricorrente, pur citando alcuni documenti (ossia gli atti di acquisto del proprio dante causa e del dante causa di quest’ultimo), non soltanto non ne ha adeguatamente descritto il contenuto, ma ha altresì disatteso quanto stabilito dal n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., il quale impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez.
U, 13/3/2025, n. 6713; Cass., Sez. 3, 21/7/2025, n. 20545; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., Sez. 1, 07/03/2018, n. 5478; Cass., Sez. 6 - 1, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. U, 13/3/2025, n. 6713, cit.; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. 3, 13/03/2018, n. 6014; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575).
Consegue da quanto detto l’infondatezza della censura. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.
8. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la ricorrente, ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 3.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiar