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Ordinanza — n. 6477/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to client's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6477/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal of the request by the client's new counsel. The appellant had previously argued that the lower court erred in requiring proof of causal link between the carpet washing error and the damage, but the new lawyer explicitly renounced the proceedings. Consequently, the court issued a declaratory order ending the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon the timely declaration of withdrawal by the client's counsel, terminating the proceedings without substantive review.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of request extinction of proceedings counsel substitution declaratory order responsabilità per danni da acqua garanzia per i difetti della cosa diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
390, comma secondo, c.p.c., per cui, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorson. 9392/2020 propost o da: Platania Vincenzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Domitilla Ambrosio , come da procura in calce all’atto di rinuncia alricorso; -ricorrente - contro Secco Tre s.n.c.; LDE Trasporti s.n.c.; -intimate – -avverso la sentenza n. 10052/2019 emess a d a l Tribunale di Milano in data 06/11/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; FATTI DI CAUSA 1. Platania Vincenzo proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Rho aveva rigettato la domanda da lui avanzata nei confronti della Secco Tre s.n.c. (che aveva, a sua volta, chiamato in causa la LDE Trasporti s.n.c.) diretta ad ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni derivati dall’errato lavaggio di due suoi tappeti, Risarcimento danni – Rinuncia ricorso condannandola altresì al rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta e dalla terza chiamata in causa.

2. Il Tribunale di Milano rigettava il gravame, affermando che, sia nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale che in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato che agisca per il relativo risarcimento fornire la prova dell’esistenzadel danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del convenuto, risolvendosi l’eventuale incertezza in danno dell’attore, e che il Platania non aveva fornito la prova che il danno ai propri beni fosse riconducibile, sul piano causale, alla prestazione svolta dalla convenuta e/o della terza chiamata.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Platania Vincenzo sulla base di cinque motivi. La Secco Tre s.n.c. e la LDE Trasporti s.n.c. non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE È pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 26 gennaio 2026, dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione da parte dell’Avv. Domitilla Ambrosio, nella qualità di nuovo difensore Vincenzo Platania (in sostituzione del precedente difensore Avv. Vito S. Manfredi, il quale ha rinunciato al mandato), munito di procura speciale che espressamente gli conferisce la facoltà di rinunciare agli atti del giudizio.

La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma secondo, c.p.c., per cui, a norma dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria. Non avendo le intimate svolto difese, nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese. Deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato, atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Cosìdeciso in Roma, nella camera d